Sentenza del 01/10/2015 n. 19617 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo, da un lato, che la CTR non avesse esaminato il motivo d'appello relativo alla possibilità di compensare il credito IVA richiesto a rimborso con i debiti tributari risultanti da cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare; dall'altro, che la compensazione fosse possibile anche senza la preventiva ammissione del credito dell'Amministrazione al passivo fallimentare, eventualmente mediante sospensione del giudizio. Il fallimento ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per genericità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività: poiché la sentenza della CTR era stata notificata il 4 aprile 2009, il termine breve per ricorrere scadeva il 3 giugno 2009. L'Agenzia ha invece consegnato il ricorso all'ufficiale giudiziario il 6 giugno 2009, con notifica perfezionata l'8 o l'11 giugno 2009. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente definitività della sentenza della CTR, che aveva riconosciuto al fallimento il diritto al rimborso di circa 198.578 euro. Il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato assorbito e l'Agenzia è stata condannata al pagamento di 5.550 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 149 c.p.c.
notifica a mezzo del servizio postale
La sentenza di merito risultava notificata mediante plico postale; tale notificazione ha fatto decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono state indicate le ipotesi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per omessa pronuncia, ma tali censure non sono state esaminate nel merito perché il ricorso era tardivo.
Art. 112 c.p.c.
L'Agenzia denunciava l'omessa pronuncia della CTR su uno specifico motivo d'appello relativo alla compensazione, ma la Corte non ha esaminato la censura a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Art. 56 della legge fallimentare
La norma era invocata per sostenere la compensabilità, nel fallimento, dei crediti e debiti reciproci del fallito. La questione è rimasta assorbita per la tardività del ricorso.
Art. 1243, comma 2, c.c.
Era richiamato dall'Agenzia per sostenere la possibilità di valutare la compensazione anche quando il credito opposto non fosse ancora liquidato, eventualmente mediante sospensione del giudizio. La Corte non ha deciso tale questione.
Art. 295 c.p.c.
Era richiamato in relazione alla possibile sospensione del giudizio in attesa della verifica del credito nel procedimento fallimentare; anche questo profilo non è stato esaminato.
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Il fallimento sosteneva che l'appello dell'Agenzia fosse inammissibile per mancata specificità dei motivi. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Quando una sentenza tributaria è notificata validamente, decorre il termine breve per il ricorso per cassazione; il deposito o la consegna della notifica anche di pochi giorni oltre la scadenza comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La tempestività dell'impugnazione deve essere verificata prima di esaminare le questioni sostanziali, perché l'inammissibilità impedisce alla Corte di pronunciarsi sui motivi relativi alla compensazione o alla violazione di legge.
- Nel processo tributario è essenziale documentare con precisione la data di perfezionamento della notificazione, distinguendo la data di consegna all'ufficiale giudiziario da quella di perfezionamento nei confronti del destinatario.
- Le questioni non esaminate perché il ricorso principale è inammissibile non costituiscono, di regola, un precedente utile sul merito: in questo caso la Corte non ha stabilito se la compensazione tra credito IVA e debiti del fallito fosse effettivamente ammissibile.
- Un ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale può risultare assorbito quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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