Cassazione Penale, Sentenza n. 329/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'esecutività della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Perugia il 14/06/2007 (irrevocabile dal 13/07/2010) sostenendo di aver proposto appello nei termini dopo la restituzione nel termine (ordinanza Corte d'appello 4/12/2013 notificata il 18/04/2014). L'appello venne spedito il 29/05/2014 con raccomandata alla sede del Tribunale in Piazza Matteotti n.22 (dove era la cancelleria della Sezione Lavoro), mentre la Sezione penale aveva sede in via XIV Settembre n.86. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto l'impugnazione inesistente per errata indicazione dell'indirizzo e aveva dichiarato la sentenza irrevocabile; il ricorrente ha chiesto l'annullamento di tale ordinanza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione si sia illegittimamente sostituito al giudice dell'impugnazione esaminando la ritualità dell'appello. È stato ricordato che al giudice dell'esecuzione compete soltanto verificare se l'appello sia stato effettivamente proposto o se sia stato dichiarato inammissibile dal giudice competente; le diverse ubicazioni interne (plessi/indirizzi) di una medesima sede giudiziaria non sono rilevanti quando l'ufficio giudiziario è correttamente indicato. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio, con disposizione di trasmettere il fascicolo al competente giudice dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Strumento tramite cui il condannato chiede al giudice dell'esecuzione la declaratoria di non esecutività della sentenza; il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esecutività del titolo senza sindacare la ritualità dell'impugnazione, limitandosi a constatare se l'impugnazione sia stata proposta o sia stata dichiarata inammissibile dal giudice competente.
art. 582 cod. proc. pen.
Regola l'indicazione del giudice cui è diretta l'impugnazione; la Corte ha ritenuto che, se l'atto è indirizzato correttamente all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, le diversità di indirizzo/plesso interno non inficiano la validità dell'impugnazione (testo antecedente alle modifiche del d.lgs. 10/10/2022 n.150).
art. 583 cod. proc. pen.
Norme formali sull'impugnazione; la Corte ha escluso rilievo alle differenti ubicazioni interne di un medesimo ufficio giudiziario ai fini della regolarità della notificazione/indirizzo dell'atto di impugnazione.
art. 591 cod. proc. pen.
Disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione: la pronuncia di inammissibilità spetta al giudice dell'impugnazione (anche d'ufficio). Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'inammissibilità e non può sindacare questioni riservate al giudice dell'appello.
art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che la sentenza è irrevocabile se è decorso inutilmente il termine per proporre l'impugnazione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile; la Corte distingue l'ipotesi della tardività dell'impugnazione (che riguarda l'esecutività) dalla dichiarazione di inammissibilità che compete al giudice dell'impugnazione.
art. 175 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla restituzione nel termine: autorizza la restituzione per proporre impugnazione quando sussistono giustificati motivi; qui il ricorrente aveva ottenuto la restituzione nel termine e quindi presentato appello nei termini ristabiliti.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato come riferimento alle modifiche normative successive; la decisione ha valutato la regolarità in base al testo anteriore alle modifiche, rilevando comunque che la regola sull'irrilevanza delle diverse sedi interne resta di principio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, investito di istanza ex art.670 cpp, deve limitarsi a verificare l'esistenza formale del titolo esecutivo e se l'appello sia stato proposto o sia stato dichiarato inammissibile dal giudice competente; non può sindacare la ritualità dell'impugnazione.
- La diversa ubicazione fisica (plesso, via, numero civico) di uffici interni di uno stesso ufficio giudiziario non invalida l'impugnazione quando essa è diretta correttamente all'ufficio che ha emanato il provvedimento.
- Solo il giudice dell'impugnazione può dichiarare l'inammissibilità dell'appello (art.591 cpp); eventuali contestazioni sulla ritualità vanno valutate da quel giudice, non dal giudice dell'esecuzione.
- Se l'atto di impugnazione perviene a una cancelleria diversa, la cancelleria che lo riceve ha l'obbligo di trasmetterlo al competente ufficio; in caso di omissione della cancelleria, il rimedio è la denuncia del fatto e la richiesta di trasmissione o il ricorso ex art.670 se il titolo è già esecutivo.
- Chi impugna deve conservare e produrre prove di spedizione e ricezione (es. avviso di ricevimento) e, in caso di restituzione nel termine, sollecitare l'iscrizione e la trasmissione del fascicolo per evitare la perdita del diritto di impugnare.
- In situazioni analoghe è opportuno sollevare tempestivamente l'eccezione ex art.670 cpp e, se necessario, richiedere al giudice di rinviare o di ordinare la trasmissione del fascicolo al giudice competente per l'appello.
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