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Sentenza

Sentenza n. 310/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2001/2025

Giustizia amministrativa202503694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2001/2025, relativa all’attribuzione della Carta Docente per euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2001/2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta Docente, secondo il relativo sistema, per un valore di euro 1.000,00 riferito alle annualità 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 15 marzo 2025 e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 4 luglio 2025. Persistendo l’inadempimento, la ricorrente ha chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare la mancata impugnazione della sentenza posta in esecuzione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la penalità di mora.

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Consente di disporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto procedibile anche in ragione dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • d.P.R. n. 115/2002

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina i criteri e il procedimento per la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio nell’esecuzione dell’incarico commissariale.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    all’art. 8 della l. n. 417/1978

    È richiamato insieme all’art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale per la determinazione delle spese di viaggio del commissario.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario nell’adempimento dell’incarico.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Il termine per presentare la richiesta di liquidazione del compenso decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a una pubblica amministrazione il pagamento o l’attribuzione di una prestazione determinata e l’amministrazione non vi adempie, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio, verificata la definitività della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare, per l’ulteriore inottemperanza allo scadere del termine assegnato, un commissario ad acta dotato delle competenze tecniche necessarie, affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, quando da tale momento l’interessato deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta possono essere liquidati successivamente con decreto collegiale secondo i criteri del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione finale.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, svolge un incarico intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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