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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33872/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 23 maggio 2024 della Corte d'appello di Messina, che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Messina del 10 ottobre 2023 (n. 145/23): sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale per tre anni e cauzione di 2.000 euro. Con il primo motivo ha dedotto la nullità per mancata notifica dell'avviso di udienza a un difensore di fiducia. Con il secondo ha invocato la violazione dell'art. 649 c.p.p., sostenendo che la misura si fondasse sugli stessi elementi già valutati per un precedente provvedimento analogo. Con il terzo ha censurato, per asseriti vizi di motivazione, la valutazione dell'attualità della pericolosità sociale. Con il quarto ha contestato la durata della misura, richiamando l'art. 27, terzo comma, Cost. e gli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti i motivi erano manifestamente infondati. Quanto al primo, il ricorrente non aveva allegato né dimostrato specificamente l'esistenza del difensore di fiducia non avvisato; inoltre, all'udienza era presente un altro difensore di fiducia, che non aveva sollevato l'eccezione, con conseguente sanatoria dell'ipotetica nullità ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p. Gli altri tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché il decreto impugnato era adeguatamente motivato: risultavano elementi di pericolosità sociale ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento del precedente provvedimento, e le valutazioni sull'attualità e concretezza della pericolosità e sulla natura e durata della misura erano coerenti con i criteri legali. La Corte ha inoltre precisato che il proprio sindacato è limitato alla verifica del rispetto della legge, della logica e dei canoni legali di valutazione dei fatti. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; l'importo di quest'ultima non è leggibile nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    L'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia determina una nullità a regime intermedio, sanata se non eccepita all'udienza dal difensore presente.

  • art. 649 c.p.p.

    Il decreto impugnato si rivela pienamente corretto, munito di sufficiente motivazione sulla sussistenza di elementi dimostrativi di pericolosità sociale e ulteriori rispetto a quelli già posti alla base di un precedente provvedimento analogo, sicché non è configurabile alcuna duplicazione indebita di emissione di misura e di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. sul principio ne bis in idem;

    L'applicazione di una nuova misura di prevenzione non viola il principio del ne bis in idem quando si fonda su elementi dimostrativi di pericolosità sociale ulteriori rispetto a quelli già valutati per il precedente provvedimento.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Dall'atto risulta che la Corte di appello ha correttamente interpretato e applicato le norme di legge rispettando i consolidati e condivisibili principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché ha compiuto in modo adeguato, fornendo idonea motivazione priva di vizi logici, le valutazioni finalizzate a verificare le condizioni per l'applicabilità della misura di prevenzione.

    La motivazione della decisione sulla misura di prevenzione è sufficiente quando espone in modo adeguato e privo di vizi logici le valutazioni sulle condizioni di applicabilità della misura.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Dall'atto risulta che la Corte di appello ha correttamente interpretato e applicato le norme di legge rispettando i consolidati e condivisibili principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché ha compiuto in modo adeguato, fornendo idonea motivazione priva di vizi logici, le valutazioni finalizzate a verificare le condizioni per l'applicabilità della misura di prevenzione.

    Il provvedimento che applica o conferma una misura di prevenzione deve motivare adeguatamente le valutazioni sulle condizioni di applicabilità; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta idonea e priva di vizi logici.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Il decreto impugnato si rivela pienamente corretto, munito di sufficiente motivazione sulla sussistenza di elementi dimostrativi di pericolosità sociale e ulteriori rispetto a quelli già posti alla base di un precedente provvedimento analogo, sicché non è configurabile alcuna duplicazione indebita di emissione di misura e di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. sul principio ne bis in idem; sull'attualità e sulla concretezza di tale pericolosità sociale; sulla «entità e conformazione» della misura.

    Nel caso concreto, la censura relativa alla durata della misura non è stata accolta: la Corte d'appello aveva motivato anche sull'entità e sulla conformazione della misura.

  • art. 132 c.p.

    Il decreto impugnato si rivela pienamente corretto, munito di sufficiente motivazione sulla sussistenza di elementi dimostrativi di pericolosità sociale e ulteriori rispetto a quelli già posti alla base di un precedente provvedimento analogo, sicché non è configurabile alcuna duplicazione indebita di emissione di misura e di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. sul principio ne bis in idem; sull'attualità e sulla concretezza di tale pericolosità sociale; sulla «entità e conformazione» della misura.

    La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione di merito anche quanto all'entità e alla conformazione della misura.

  • art. 133 c.p.

    Il decreto impugnato si rivela pienamente corretto, munito di sufficiente motivazione sulla sussistenza di elementi dimostrativi di pericolosità sociale e ulteriori rispetto a quelli già posti alla base di un precedente provvedimento analogo, sicché non è configurabile alcuna duplicazione indebita di emissione di misura e di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. sul principio ne bis in idem; sull'attualità e sulla concretezza di tale pericolosità sociale; sulla «entità e conformazione» della misura.

    La censura sulla durata della misura è infondata quando il giudice di merito ha motivato sulla sua entità e conformazione, insieme alla pericolosità sociale attuale e concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale, l'omesso avviso dell'udienza a uno dei difensori di fiducia integra una nullità a regime intermedio; se il difensore presente non la eccepisce in udienza, la nullità è sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.
  • La rinnovazione o applicazione di una misura di prevenzione non integra una duplicazione vietata dal ne bis in idem quando la decisione si fonda su elementi dimostrativi di pericolosità sociale ulteriori rispetto a quelli alla base del precedente provvedimento.
  • Il giudice che applica una misura di prevenzione deve motivare sulle condizioni di applicabilità, sull'attualità e concretezza della pericolosità e sull'entità e conformazione della misura; in cassazione il controllo resta circoscritto al rispetto della legge, delle regole logiche e dei canoni legali di valutazione delle circostanze fattuali.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNe bis in idemNullità processuale

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