Cassazione Civile, Ordinanza n. 16061/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società italiana ha citato davanti al Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, una società estera, deducendo l'inadempimento di obblighi assunti in un patto parasociale stipulato tra le due in relazione alla partecipazione in una società veicolo e chiedendo il risarcimento dei danni. La convenuta ha eccepito, in via principale, la competenza della Camera Arbitrale di Bolzano in forza di una clausola compromissoria del patto parasociale; in via subordinata, la competenza del Tribunale di Bolzano quale foro esclusivo pattizio; in ulteriore subordine, ha contestato la competenza della sezione specializzata per l'impresa, sostenendo che la controversia riguardasse una collaborazione imprenditoriale e non una lite ricadente nella competenza inderogabile ex d.lgs. n. 168/2003. Con il regolamento di competenza ha dedotto: l'erronea qualificazione della questione arbitrale come di merito e non di rito; l'interpretazione della clausola compromissoria come arbitrato rituale esclusivo; l'inapplicabilità dell'art. 23 c.p.c. o comunque la sua derogabilità; la tardività della contestazione relativa alla clausola arbitrale; la vessatorietà/inefficacia delle clausole contrattuali; e l'erroneità della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione perché il mancato esame prioritario dell'eccezione di arbitrato si traduce in implicito rigetto della stessa. Ha poi affermato che la clausola compromissoria deve intendersi esclusiva, mentre la clausola sul foro di Bolzano era solo subordinata e operativa in caso di non applicabilità dell'arbitrato. Poiché la lite tra i due soci concerneva l'adempimento del patto parasociale e una responsabilità personale tra soci, ed era devolubile su diritti disponibili, la controversia doveva essere decisa dalla Camera Arbitrale di Bolzano. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la competenza arbitrale dichiarata; le spese di merito sono state compensate e quelle del regolamento poste a carico della resistente.
Norme richiamate
art. 819 ter c.p.c.
La questione di arbitrato, quando proposta come eccezione prioritaria rispetto alla competenza del giudice ordinario, integra una questione di competenza e il suo mancato esame comporta un implicito rigetto impugnabile con regolamento di competenza.
art. 42 c.p.c.
È il rimedio esperito per il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza che declina la competenza.
art. 38 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla rilevazione/decadenza delle eccezioni di incompetenza.
art. 276 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'ordine di trattazione delle questioni pregiudiziali.
art. 808 c.p.c.
Richiamato per sostenere la validità e natura della clausola compromissoria per arbitrato rituale.
art. 808 quater c.p.c.
Nel dubbio interpretativo, la clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso più favorevole alla devoluzione della controversia agli arbitri.
art. 23 c.p.c.
La competenza speciale tra soci opera solo per controversie attinenti al rapporto sociale; nel caso concreto la Corte ha valorizzato la devoluzione ad arbitri e la natura della lite tra soci.
art. 1341 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per escludere la vessatorietà delle clausole del patto parasociale.
art. 3 d.lgs. n. 168/2003
Richiamato per affermare che la controversia, in quanto avente ad oggetto un patto parasociale tra soci, rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa solo se non vi sia valida clausola arbitrale; la Corte ha però ritenuto prioritaria la clausola compromissoria.
art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 168/2003
La norma sulla competenza inderogabile delle sezioni specializzate è stata considerata dal Tribunale, ma la Corte ha escluso che essa potesse prevalere sulla clausola compromissoria validamente pattuita nel caso concreto.
art. 10 d.l. n. 145/2013
Richiamato per affermare l'applicazione temporale della disciplina sulle sezioni specializzate ai giudizi instaurati dopo il sessantesimo giorno dalla sua entrata in vigore.
art. 34 d.lgs. n. 5/2003
Richiamato per escludere che la controversia richiedesse l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o fosse sottratta all'arbitrato societario.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito dall'accoglimento del ricorso.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito; la Corte ha comunque compensato le spese di merito per la peculiarità della vicenda.
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di competenza, l'omesso esame dell'eccezione di arbitrato proposta in via prioritaria rispetto alla competenza del giudice ordinario si traduce in un rigetto implicito della stessa e rende ammissibile l'impugnazione.
- La clausola compromissoria per arbitrato, quando validamente riferita a una determinata categoria di controversie, ha natura esclusiva e non richiede una formula espressa di esclusività analoga a quella richiesta per i fori convenzionali esclusivi.
- Quando le parti prevedono, in via subordinata, un foro statale per il caso di non operatività dell'arbitrato, tale previsione è coerente con la volontà di privilegiare la devoluzione agli arbitri e non la contraddice.
- Ai fini della competenza, rileva il contenuto della domanda giudiziale: se la pretesa è costruita come azione di risarcimento per inadempimento di un patto parasociale tra due soci, la controversia resta riferita al rapporto tra soci e può essere devoluta ad arbitrato se il patto lo prevede e la materia è disponibile.
- Sono compromettibili in arbitri le controversie societarie che attengono a interessi disponibili tra le parti e non coinvolgono interessi della società o di terzi tutelati da norme inderogabili o questioni che richiedano interventi necessari dell'autorità pubblica.
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