Regolamento (UE) 2018/1012
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche dalla Repubblica popolare cinese, a seguito di un’inchiesta avviata su denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione conclude in via provvisoria che le importazioni cinesi sono oggetto di dumping, hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’adozione di misure è nell’interesse dell’Unione. Il testo fissa aliquote differenziate per alcuni esportatori collaboranti, prevede una garanzia pari al dazio provvisorio e modifica il precedente regolamento sulla registrazione delle importazioni, limitandone l’effetto per l’inchiesta antidumping.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 sulla registrazione delle importazioni.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010). Il regolamento riguarda gli importatori, gli operatori economici che effettuano l’immissione in libera pratica e i produttori esportatori cinesi espressamente individuati; per le società elencate è previsto un trattamento tariffario individuale subordinato a condizioni documentali. Non si applica ad altri prodotti diversi da quelli definiti come prodotto in esame; tuttavia la Commissione considera incluse nella definizione anche varie tipologie di biciclette elettriche, comprese le speed e-bike, le L1e-A e i tricicli elettrici. Il dazio è provvisorio e si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012: dazio antidumping provvisorio sulle biciclette elettriche cinesi
Il regolamento adotta misure antidumping provvisorie sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito di un’inchiesta avviata il 20 ottobre 2017 su denuncia dell’EBMA. La Commissione ritiene, in via provvisoria, sussistenti dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e interesse dell’Unione all’adozione delle misure.
Procedura e quadro normativo
L’inchiesta è stata aperta ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 5, con possibile ricorso al campionamento ex articolo 17. Prima dell’adozione del presente regolamento era stata disposta la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671, poi modificato dall’articolo 3 del presente atto. Il periodo dell’inchiesta va dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017; l’analisi delle tendenze di pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2014 alla fine del periodo dell’inchiesta.
Prodotto in esame e prodotto simile
Il prodotto in esame è costituito da biciclette a pedalata assistita con motore elettrico ausiliario, originarie della RPC, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90. La Commissione considera prodotti simili quelli fabbricati e venduti in Svizzera come paese di riferimento, nonché quelli prodotti e venduti nell’Unione dall’industria dell’Unione, avendo accertato che presentano analoghe caratteristiche fisiche e le stesse applicazioni di base.
Nel corso del procedimento sono state respinte diverse richieste di esclusione dall’ambito del prodotto: la Commissione ha ritenuto incluse le speed e-bike, le biciclette di categoria L1e-A e i tricicli elettrici, osservando che le differenze di prezzo, potenza, classificazione doganale o categorie di utilizzatori non sono di per sé sufficienti a escludere tali prodotti dalla definizione dell’inchiesta.
Determinazione del dumping
Poiché il gruppo Giant, unico richiedente, non ha ottenuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), il valore normale è stato determinato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha esaminato la Svizzera come paese di riferimento, ma l’ha ritenuta non adeguata, essendo basata su tecnologie di prodotto diverse rispetto alla maggioranza delle esportazioni cinesi (motori centrali rispetto a ruote propulsive) e presentando differenze non agevolmente correggibili.
In mancanza di un paese di riferimento adeguato e di altre collaborazioni utili, il valore normale è stato ricostruito sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile, usando i dati verificati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il prezzo all’esportazione è stato determinato, a seconda dei casi, sul prezzo di vendita all’acquirente indipendente nell’Unione o sul prezzo di rivendita del primo importatore collegato, con gli adeguamenti previsti dall’articolo 2, paragrafi 8, 9 e 10, inclusi costi, SGAV e utile del 9 % per gli operatori collegati.
La Commissione ha respinto le richieste di adeguamento basate sullo stadio commerciale OEM e su ulteriori caratteristiche di prodotto non dimostrate con elementi verificabili. I margini di dumping provvisori risultano particolarmente elevati: 90,6 % per Bodo Vehicle Group, 34,6 % per Giant Electric Vehicle (Kunshan), 42,8 % per Jinhua Vision/Yongkang Hulong, 106,4 % per Suzhou Rununion, 51,0 % per i produttori esportatori collaboranti non campionati e 106,4 % per tutte le altre società.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata individuata in 41 produttori all’inizio del periodo in esame, con una produzione totale stimata in circa 1,1 milioni di pezzi nel periodo dell’inchiesta. Il consumo dell’Unione è cresciuto da 1,139 milioni di pezzi nel 2014 a 1,982 milioni nel periodo dell’inchiesta (+74 %), ma l’industria dell’Unione non ha beneficiato appieno di questa crescita.
Nel medesimo periodo le importazioni cinesi sono passate da 199.728 pezzi a 699.658 pezzi, con quota di mercato salita dal 18 % al 35 %. I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti dell’11 % e la sottoquotazione rispetto ai produttori dell’Unione è stata stimata tra il 16,2 % e il 41 %. La Commissione rileva effetti negativi su produzione, vendite, quota di mercato, scorte, capacità, utilizzo degli impianti, occupazione, redditività e flussi di cassa, con un progressivo peggioramento della situazione economica del settore e il fallimento di quattro produttori durante il periodo dell’inchiesta.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione attribuisce il pregiudizio notevole alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Gli altri fattori esaminati – importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, investimenti e ampliamento della capacità – non sono stati ritenuti idonei a spezzare il nesso causale. Le importazioni da Taiwan e Vietnam sono cresciute, ma con volumi e dinamiche di prezzo tali da non spiegare il pregiudizio principale, che resta collegato all’aumento massiccio delle importazioni cinesi a prezzi più bassi.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che l’adozione di misure è nell’interesse dell’Unione. Il dazio è ritenuto favorevole ai fornitori del settore e all’industria dell’Unione, che impiega circa 3.600 dipendenti in dodici Stati membri. Quanto agli importatori, la Commissione riconosce possibili effetti negativi, soprattutto per gli operatori più piccoli, ma ritiene che possano essere mitigati da fonti alternative di approvvigionamento nell’Unione e in paesi terzi. Per gli utilizzatori e i consumatori, la Commissione valorizza anche profili di qualità, innovazione, varietà e concorrenza leale, ritenendo che le misure non compromettano indebitamente il mercato.
Misure, registrazione e applicazione
L’articolo 1 stabilisce le aliquote del dazio provvisorio e prevede una prova documentale rigorosa per l’applicazione delle aliquote individuali. L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e che il dazio si applica per sei mesi. L’articolo 3 modifica il regime di registrazione introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/671, precisando la registrazione delle importazioni del prodotto in esame ai fini dell’inchiesta, mentre la parte relativa all’inchiesta antisovvenzioni parallela resta distinta e continua secondo le regole proprie di tale procedimento.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita con motore elettrico ausiliario originarie della RPC, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (TARIC 8711609010). Il dazio si applica per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore.
Aliquote individuali e codice TARIC
Sono previste aliquote individuali per Bodo Vehicle Group Co., Ltd. (77,6 %, TARIC C382), Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. (27,5 %, C383), Jinhua Vision Industry Co., Ltd. e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. (21,8 %, C384), Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. (83,6 %, C385), altri produttori esportatori elencati nell’allegato che hanno collaborato (37,0 %) e tutte le altre società (83,6 %, C999).
Condizione della fattura commerciale
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’emittente, contenente l’attestazione che le biciclette elettriche sono state fabbricate dalla società indicata in RPC. In mancanza della fattura si applica l’aliquota per tutte le altre società.
Garanzia all’importazione
L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Diritti di difesa e osservazioni successive
Entro 25 giorni di calendario dall’entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali, presentare osservazioni scritte e richiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore. Entro lo stesso termine, le parti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull’applicazione delle misure provvisorie.
Modifica del regolamento di registrazione
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 è sostituito per precisare che le autorità doganali sono invitate a registrare le importazioni del prodotto in esame originario della RPC ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per sei mesi; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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