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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1011

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione, del 17 luglio 2018, che autorizza un'estensione dei livelli d'uso dei funghi trattati con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'estensione dei livelli d'uso dei funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV come nuovo alimento, aggiornando di conseguenza l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. Stabilisce condizioni specifiche di impiego, un livello massimo di vitamina D2 e requisiti di etichettatura volti a non indurre in errore il consumatore. Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L'atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Autorizza l'estensione dei livelli d'uso dei funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV come nuovo alimento e aggiorna l'elenco اتحnione dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica ai funghi (Agaricus bisporus) coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto a trattamento con raggi UV, immessi sul mercato dell'Unione come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Riguarda sia il prodotto in quanto tale sia gli alimenti che lo contengono, con effetti sull'etichettatura e sulle condizioni d'uso. L'autorizzazione è valida nell'ambito del mercato dell'Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento modifica l'elenco dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Autorizzazione dell'estensione d'uso dei funghi trattati con raggi UV come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione autorizza l'estensione dei livelli d'uso dei funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV nell'ambito della disciplina dei nuovi alimenti di cui al regolamento (UE) 2015/2283. L'atto aggiorna l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati e introduce condizioni specifiche di impiego ed etichettatura, giustificate dall'esigenza di garantire la sicurezza del consumatore e di evitare pratiche ingannevoli.

Contesto normativo e iter della domanda

La Commissione richiama il principio secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato. Ricorda inoltre che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ha istituito tale elenco e che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere sull'autorizzazione e sull'aggiornamento dell'elenco.

La domanda era stata presentata il 23 luglio 2015 da Banken Champignons Group B.V. e J.K. Holding B.V. ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 e, in virtù dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, è stata trattata come domanda ai sensi della nuova disciplina. La decisione di esecuzione (UE) 2017/2355 aveva già autorizzato l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV come nuovo prodotto alimentare; il presente atto interviene perché la domanda riguarda funghi con un contenuto più elevato di vitamina D2, configurando quindi un'estensione dell'uso.

Valutazione scientifica e superamento delle obiezioni

L'autorità competente dei Paesi Bassi ha trasmesso una relazione di valutazione iniziale il 20 settembre 2017, con esito favorevole rispetto ai criteri previsti dal regolamento (CE) n. 258/97. La Commissione ha poi inviato la relazione agli altri Stati membri il 5 ottobre 2017; entro il termine di 60 giorni sono state sollevate osservazioni, in particolare sulla necessità di evitare il superamento dei livelli massimi tollerabili di assunzione di vitamina D fissati dall'EFSA.

Il richiedente ha fornito ulteriori chiarimenti che hanno attenuato le preoccupazioni e consentito di ritenere soddisfatti i criteri dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il regolamento dà quindi seguito all'autorizzazione dell'estensione d'uso, sulla base della valutazione di sicurezza e delle precisazioni fornite.

Condizioni d'uso e limiti di vitamina D2

L'allegato sostituisce la voce relativa ai funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV nella tabella 1 dell'elenco dell'Unione. Per questa categoria di alimento è fissato un livello massimo di vitamina D2 pari a 20 μg/100 g di peso fresco.

Nelle specifiche della tabella 2 è inoltre precisato che il prodotto finale deve contenere vitamina D2 in misura compresa tra 5 e 20 μg/100 g di peso fresco alla scadenza della durata di conservazione. Il prodotto è descritto come funghi coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto a un trattamento ai raggi UV; la radiazione UV è definita come irraggiamento con luce ultravioletta a lunghezza d'onda compresa tra 200 e 800 nm.

Requisiti di etichettatura

Il regolamento introduce un requisito specifico di etichettatura, coerente con il regolamento (UE) n. 1169/2011. La denominazione dell'alimento in etichetta, sia per il prodotto in quanto tale sia per gli alimenti che lo contengono, deve essere "funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV".

Inoltre, tale denominazione deve essere accompagnata da una delle seguenti indicazioni:

  • "è stato applicato un trattamento con luce controllata per aumentare i livelli di vitamina D";
  • "è stato applicato un trattamento con raggi UV per aumentare i livelli di vitamina D2".

La previsione risponde all'esigenza di evitare che il consumatore sia tratto in inganno, poiché normalmente non si aspetta che i funghi siano sottoposti a trattamento con raggi UV.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

L'articolo 2 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all'allegato del nuovo regolamento. In tal modo, la modifica non opera solo come autorizzazione isolata, ma aggiorna direttamente la lista dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Autorizzazione e aggiornamento dell'elenco dell'Unione

La voce relativa ai funghi trattati con raggi UV nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati, istituito ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 e contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, è modificata secondo l'allegato del regolamento. L'autorizzazione riguarda l'estensione dell'uso per funghi con livelli più elevati di vitamina D2.

Condizioni d'uso e limiti di composizione

Per i funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV è fissato un contenuto massimo di vitamina D2 pari a 20 μg per 100 g di peso fresco nella categoria dell'alimento specificato. Nelle specifiche è indicato che il contenuto di vitamina D2 nel prodotto finale deve essere compreso tra 5 e 20 μg/100 g di peso fresco alla scadenza della durata di conservazione.

Etichettatura obbligatoria

La denominazione in ეტichetta del nuovo alimento o dei prodotti alimentari che lo contengono deve essere "funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV". Inoltre, la denominazione deve essere accompagnata dall'indicazione che è stato applicato un trattamento con luce controllata per aumentare i livelli di vitamina D oppure che è stato applicato un trattamento con raggi UV per aumentare i livelli di vitamina D2.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L'allegato descrive il prodotto come funghi (Agaricus bisporus) coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto a irraggiamento UV. La radiazione UV è definita come processo di irraggiamento con luce ultravioletta a lunghezza d'onda compresa tra 200 e 800 nm. È inoltre identificata la vitamina D2 come ergocalciferolo, con denominazione chimica, sinonimo, numero CAS 50-14-6 e peso molecolare 396,65 g/mol.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentaremercato interno

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