Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1002

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1002 della Commissione, del 16 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per rendere più chiara e robusta la procedura di correlazione tra i dati WLTP e NEDC ai fini del calcolo delle emissioni di CO2. Introduce precisazioni sugli estremi delle linee di interpolazione, sulla determinazione dei coefficienti di resistenza all'avanzamento e sui dati da fornire allo strumento di correlazione, includendo il numero di cilindri. Prevede inoltre regole specifiche per l'estensione delle omologazioni e per alcuni veicoli pesanti in senso tecnico, nonché l'applicazione immediata della modifica.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per chiarire e semplificare la procedura di correlazione tra procedure WLTP e NEDC per il calcolo delle emissioni di CO2 dei veicoli.

Ambito di applicazione

Si applica alla procedura di correlazione utilizzata nell'ambito dell'omologazione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, in particolare per autovetture e veicoli commerciali leggeri disciplinati dal regolamento (CE) n. 443/2009 e dal regolamento (UE) 2017/1151. Incide sulle autorità di omologazione, sui servizi tecnici e sui costruttori che determinano i coefficienti di resistenza all'avanzamento e le linee di interpolazione NEDC/WLTP per famiglie di interpolazione, comprese le estensioni di omologazioni e alcuni casi di veicoli con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile pari o superiore a 3 000 kg. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal settimo giorno successivo alla pubblicazione; talune regole si applicano alle nuove omologazioni dal 1o gennaio 2019 e ai nuovi veicoli immessi in circolazione dal 1o gennaio 2020, con possibilità di applicazione anticipata su richiesta del costruttore.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1002 della Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per rafforzare, chiarire e semplificare la procedura di correlazione utilizzata nel passaggio tra procedure di prova WLTP e NEDC ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 dei veicoli. La Commissione motiva l'intervento con l'esperienza applicativa maturata con il regolamento (UE) 2017/1151 e con la necessità di rendere più affidabili i risultati del metodo di correlazione, evitando linee di interpolazione non adeguatamente differenziate.

Ambito e finalità della modifica

La modifica riguarda l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, cioè la parte tecnica che disciplina il metodo di calcolo dei parametri di correlazione e dei coefficienti di resistenza all'avanzamento. Il testo si inserisce nel quadro dell'omologazione dei veicoli leggeri e delle norme sulle emissioni di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 443/2009 e al regolamento (UE) 2017/1151.

Definizione degli estremi della linea di interpolazione

Una delle principali innovazioni consiste nel chiarimento della linea di interpolazione usata per il calcolo delle emissioni NEDC di un singolo veicolo. Gli estremi della linea devono essere rappresentati da un veicolo con il valore di emissioni di CO2 più elevato e da un veicolo con il valore più basso, ma la differenza tra i due deve essere pari o superiore a 5 g CO2/km. Questa soglia diventa decisiva anche in sede di estensione delle omologazioni: se la differenza è inferiore a 5 g CO2/km, la linea non può essere estesa.

Calcolo dei coefficienti di resistenza all'avanzamento

Il regolamento riscrive le regole sul calcolo dei coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC quando le resistenze WLTP sono state determinate ai sensi dell'allegato XXI, suballegato 4, del regolamento (UE) 2017/1151. Le formule devono essere applicate, salvo diversa indicazione, sia nelle simulazioni sia nelle prove fisiche. L'autorità di omologazione o il servizio tecnico deve verificare se l'impianto di galleria del vento sia in grado di determinare con precisione i valori di Δ(Cd × Af); se ciò non è possibile, a tutti i veicoli della famiglia si applica il valore massimo di resistenza aerodinamica.

Sono inoltre previste regole specifiche per i casi in cui il fabbisogno di energia del ciclo dei veicoli H e/o L WLTP non individui, rispettivamente, il massimo o il minimo del fabbisogno energetico NEDC. In tali ipotesi, i coefficienti NEDC possono essere determinati sulla base del singolo veicolo della famiglia di interpolazione oppure mediante la combinazione delle caratteristiche massime o minime di resistenza all'avanzamento pertinenti. La scelta tra le due procedure spetta al costruttore. Questa disciplina si applica alle nuove omologazioni per le emissioni rilasciate dal 1o gennaio 2019, o prima su richiesta del costruttore.

Singolo veicolo, famiglie di resistenza e apparecchiature opzionali

Il testo introduce un chiarimento importante per il calcolo dei coefficienti di un singolo veicolo appartenente a una famiglia di interpolazione: quando il calcolo è utilizzato per un singolo veicolo, le resistenze all'avanzamento WLTP e la massa di prova corrispondenti al veicolo NEDC devono essere determinate eliminando l'effetto delle apparecchiature opzionali. Viene quindi precisato che i coefficienti F2 determinati per i veicoli H e L devono essere considerati al netto delle apparecchiature opzionali.

Inoltre, per i veicoli con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile pari o superiore a 3 000 kg, i coefficienti NEDC possono, su richiesta del costruttore, essere determinati secondo il punto 2.3.8.1 anche quando non siano utilizzati i valori tabulati NEDC.

Estensione delle omologazioni delle emissioni

Il nuovo punto 2.3.8.3 disciplina l'estensione delle omologazioni delle emissioni rilasciate a norma del regolamento (UE) 2017/1151 quando vengono aggiunti nuovi veicoli alla famiglia di interpolazione con emissioni NEDC superiori al veicolo H o inferiori al veicolo L. Se la differenza tra i veicoli H e L NEDC è pari o superiore a 5 g CO2/km, la linea di interpolazione può essere estesa solo se le emissioni di CO2 di riferimento, calcolate sulla base dei dati di input del ciclo WLTP e senza le selezioni previste in alcuni sottopunti, risultano pari o inferiori alle emissioni determinate sulla base della linea esistente. Se invece la differenza è inferiore a 5 g CO2/km, la linea non può essere estesa.

Nel caso in cui la condizione di cui sopra non sia rispettata, i veicoli H e L devono essere nuovamente determinati secondo i punti 2 e 3 dell'allegato. La disposizione si applica alle estensioni delle nuove omologazioni rilasciate dal 1o gennaio 2019, o prima su richiesta del costruttore.

Dati da fornire e modifiche redazionali

Alla tabella degli input del punto 2.4 viene aggiunto il dato relativo al numero di cilindri, che deve essere fornito dal costruttore al più tardi dal 1o gennaio 2019. Vengono anche corrette alcune formulazioni redazionali, tra cui il riferimento al "numero di identificazione della famiglia di interpolazione".

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per gli atti di questo tipo, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2017/1153

L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 sia modificato secondo l'allegato del regolamento. Le modifiche riguardano vari punti tecnici della procedura di correlazione NEDC/WLTP.

Definizione degli estremi della linea di interpolazione e soglia minima di 5 g CO2/km

È chiarito che gli estremi della linea di interpolazione per il calcolo delle emissioni NEDC di un singolo veicolo devono essere individuati tra il veicolo di prova con emissioni più elevate e quello con emissioni più basse, con differenza tra i due pari o superiore a 5 g CO2/km. La regola è rilevante anche per l'estensione delle omologazioni.

Calcolo dei coefficienti di resistenza all'avanzamento NEDC

Sono riscritti i punti relativi al calcolo dei coefficienti di resistenza all'avanzamento NEDC quando le resistenze WLTP sono stabilite secondo l'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151. Viene disciplinato il ricorso alle formule per i veicoli H e L, la verifica della capacità dell'impianto di galleria del vento di determinare Δ(Cd × Af) e, in caso di incapienza, l'applicazione del valore massimo di resistenza aerodinamica a tutti i veicoli della famiglia.

Derivazione dai coefficienti WLTP del singolo veicolo e veicoli con massa >= 3 000 kg

Per alcune categorie di veicoli, compresi i singoli veicoli di una famiglia di interpolazione e i veicoli con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile pari o superiore a 3 000 kg, i coefficienti NEDC possono essere derivati dai coefficienti WLTP del singolo veicolo o determinati su richiesta del costruttore secondo il punto 2.3.8.1. Viene inoltre precisato che occorre eliminare l'effetto delle apparecchiature opzionali.

Nuovi input dello strumento di correlazione

Alla tabella degli input da fornire allo strumento di correlazione viene aggiunto il numero di cilindri, da comunicare dal costruttore al più tardi dal 1o gennaio 2019. Sono inoltre introdotte precisazioni di natura redazionale, tra cui la riformulazione di alcune voci della tabella.

Estensione delle omologazioni delle emissioni

È introdotto un nuovo punto 2.3.8.3 che disciplina l'estensione delle omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento (UE) 2017/1151 quando vengono aggiunti nuovi veicoli alla famiglia di interpolazione con emissioni NEDC superiori al veicolo H o inferiori al veicolo L. Se la differenza H-L è almeno 5 g CO2/km, la linea può essere estesa solo se le emissioni di riferimento calcolate secondo il punto 3 non superano quelle della linea esistente; se la differenza è inferiore a 5 g CO2/km, la linea non può essere estesa.

Regole transitorie e date di applicazione

Alcune disposizioni si applicano alle nuove omologazioni delle emissioni rilasciate dal 1o gennaio 2019, o prima su richiesta del costruttore; altre, in particolare quelle del punto 4.2.1.4.2, si applicano dal 1o gennaio 2019 per le nuove omologazioni e dal 1o gennaio 2020 per tutti i nuovi veicoli immessi in circolazione, sempre con possibilità di applicazione anticipata su richiesta.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiambienteomologazione veicoliemissioni di co2industria automobilistica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.