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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1013

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32018R1013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce misure di salvaguardia provvisorie per contrastare l'aumento delle importazioni di determinate categorie di prodotti siderurgici, ritenuto idoneo a minacciare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione adotta un sistema di contingenti tariffari, calcolati sui flussi storici 2015-2017, con dazio aggiuntivo del 25% oltre il contingente. Sono previste esclusioni per taluni paesi in via di sviluppo e per i paesi SEE Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nonché regole speciali per merci già in transito.

Misure di salvaguardia provvisorie sulle importazioni nell'Unione di determinate categorie di prodotti siderurgici, mediante contingenti tariffari e dazio aggiuntivo del 25% oltre soglia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di 23 categorie di prodotti di acciaio elencate nell'allegato I, per 200 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le misure consistono in contingenti tariffari per ciascuna categoria, con applicazione di un dazio supplementare del 25% sul valore doganale quando il contingente è esaurito o quando l'importazione non beneficia del contingente. Sono previste esclusioni rilevanti per i prodotti originari di taluni paesi in via di sviluppo indicati nell'allegato IV, nei limiti dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478, e per i prodotti originari di Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'origine è determinata secondo le norme UE sull'origine non preferenziale; la gestione dei contingenti avviene da parte della Commissione e degli Stati membri secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Misure di salvaguardia provvisorie sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Il regolamento interviene in un contesto di forte crescita delle importazioni di acciaio nell'Unione, sovraccapacità globale del settore e rischio di diversione dei flussi commerciali a seguito delle misure statunitensi adottate ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act. La Commissione ritiene, in via preliminare, che tali circostanze abbiano creato una minaccia di grave pregiudizio per l'industria siderurgica dell'Unione e che sia necessario un intervento urgente per evitare un danno difficilmente riparabile.

Contesto istruttorio e valutazione preliminare

La Commissione aveva aperto l'inchiesta di salvaguardia il 26 marzo 2018 su 26 categorie di prodotti di acciaio, poi estese a 28 categorie il 28 giugno 2018. L'analisi si è basata su dati Eurostat, sul meccanismo di vigilanza preventiva sull'acciaio e sulle informazioni fornite da produttori, importatori, utilizzatori e paesi terzi, anche tramite questionari e contributi scritti. La Commissione ha respinto le contestazioni relative a una presunta insufficienza di tutela del diritto di difesa, ritenendo adeguata la comunicazione dei dati essenziali tramite la nota al fascicolo e gli avvisi pubblicati.

Prodotto in esame e relazione con il prodotto unionale

Il prodotto in esame comprende 28 categorie di prodotti siderurgici, elencate nell'allegato I, tutte ricomprese nel meccanismo di vigilanza dell'acciaio e soggette anche alle misure statunitensi della Sezione 232. La Commissione considera i prodotti fabbricati nell'Unione come prodotti simili o direttamente concorrenti, con caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali analoghe, stessi usi e canali di vendita comparabili. Viene inoltre sottolineata la stretta interconnessione tra le categorie, sia perché alcuni prodotti sono materie prime o semilavorati di altri, sia perché la pressione competitiva può facilmente spostarsi da una categoria all'altra.

Incremento delle importazioni

Sul piano complessivo, le importazioni delle 28 categorie sono aumentate del 62% tra il 2013 e il 2017, passando da 18,861 milioni di tonnellate a 30,573 milioni. Considerando le esclusioni già ritenute rilevanti in questa fase, le importazioni delle 23 categorie oggetto delle misure provvisorie sono aumentate del 68% nello stesso periodo, con quote di mercato passate dal 12,1% al 17,8%. Nel primo trimestre 2018 l'incremento ha raggiunto circa il 10% rispetto al primo trimestre 2017, con aumenti particolarmente forti per alcune categorie. Le cinque categorie 10, 11, 19, 24 e 27 sono escluse dalle misure provvisorie perché non hanno mostrato una crescita significativa delle importazioni nel periodo considerato.

Sviluppi imprevisti e sovraccapacità mondiale

La Commissione individua gli sviluppi imprevisti nella sovraccapacità globale del settore siderurgico, nell'azione crescente di misure restrittive e difensive adottate da paesi terzi e, in modo decisivo, nelle misure statunitensi della Sezione 232. La sovraccapacità mondiale, combinata con il calo o la deviazione delle esportazioni verso altri mercati, avrebbe alimentato l'afflusso di acciaio nell'Unione e la depressione dei prezzi. Il regolamento richiama anche l'effetto delle sovvenzioni e delle distorsioni statali in alcuni paesi produttori.

Minaccia di grave pregiudizio e indicatori economici

L'analisi degli indicatori economici mostra che, tra il 2013 e il 2017, il consumo nell'Unione è aumentato del 15%, ma le vendite dei produttori dell'Unione solo del 7%, con perdita di quota di mercato dall'86,8% all'80,9%. La produzione e il tasso di utilizzo della capacità sono migliorati, ma i prezzi di vendita hanno subito una forte depressione nel periodo 2013-2016, le scorte sono cresciute, e l'occupazione ha subito una contrazione di quasi 10.000 posti di lavoro. Nel 2017 alcuni indicatori sono temporaneamente migliorati, ma la Commissione considera l'industria ancora fragile e vulnerabile a un ulteriore aumento delle importazioni.

Nesso causale e altri fattori

La Commissione ritiene sussistente un nesso causale tra l'aumento delle importazioni e la minaccia di grave pregiudizio, anche perché i prezzi di importazione sono rimasti sistematicamente inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione e la sottoquotazione è stata riscontrata per numerose categorie. Gli altri fattori esaminati, inclusa la sovraccapacità globale e le importazioni dal SEE, non interrompono tale nesso: per Norvegia, Islanda e Liechtenstein il rischio di diversione è considerato minimo e l'effetto delle loro esportazioni è giudicato marginale.

Circostanze critiche e necessità di misure immediate

La Commissione evidenzia un ulteriore aumento delle importazioni nel primo trimestre 2018, in particolare per 18 categorie su 23, e considera questo dato un elemento critico. Le misure statunitensi della Sezione 232, entrate in vigore il 23 marzo 2018 e poi estese anche all'Unione, al Messico e al Canada il 30 maggio 2018, rafforzano il rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione. Da ciò deriva la conclusione che il ritardo nell'adozione di misure provvisorie potrebbe causare un danno difficilmente riparabile.

Interesse dell'Unione e scelta dello strumento

La Commissione valuta che l'interesse dell'Unione richieda una misura che preservi i flussi storici degli scambi, evitando sia il collasso dell'industria unionale sia un'eccessiva restrizione dell'accesso al mercato per importatori e utilizzatori. Per questo viene scelto un sistema di contingenti tariffari basato sulla media delle importazioni 2015-2017, con applicazione di un dazio supplementare solo sulle eccedenze. La Commissione respinge l'idea di escludere ulteriori categorie per asserita indisponibilità di prodotto nell'Unione, ritenendo che i flussi storici siano comunque garantiti.

Determinazione dell'aliquota fuori contingente

Per individuare il livello del dazio aggiuntivo, la Commissione utilizza sia un modello di equilibrio parziale sia simulazioni microeconomiche basate sui margini di contribuzione. I risultati portano a conclusioni diverse ma convergenti sull'ordine di grandezza delle aliquote deterrenti; la Commissione adotta prudenzialmente una tariffa del 25% fuori contingente, inferiore ad altri scenari calcolati, in attesa delle osservazioni delle parti interessate e dell'evoluzione dell'inchiesta verso misure definitive.

Gestione dei contingenti, cumulo con altre misure e durata

I contingenti sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo il codice doganale dell'Unione e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con ripartizione secondo l'ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni. Il regolamento prevede inoltre regole specifiche per evitare un cumulo eccessivo con i dazi antidumping e compensativi vigenti: per 12 categorie interessate, tali dazi sono sospesi o ridotti oltre il contingente in modo che l'effetto complessivo non superi il livello più elevato tra i due strumenti. Le misure hanno durata di 200 giorni dalla data di entrata in vigore.

Allegati e contenuto operativo

L'allegato I elenca le 23 categorie soggette alle misure provvisorie; l'allegato IV individua i paesi in via di sviluppo e, per singole categorie, i paesi comunque soggetti alla misura; l'allegato V riporta per ciascuna categoria il contingente tariffario in tonnellate nette e il dazio supplementare del 25%. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Disposizioni principali

Istituzione di contingenti tariffari provvisori

Per 23 categorie di prodotti siderurgici elencate nell'allegato I sono aperti contingenti tariffari per 200 giorni dall'entrata in vigore. I contingenti sono indicati nell'allegato V, con riferimento ai codici NC e a specifici volumi in tonnellate nette.

Dazio supplementare del 25% oltre il contingente

Quando il contingente tariffario pertinente è esaurito, oppure quando l'importazione non beneficia del contingente, si applica un dazio supplementare del 25% sul valore doganale dei prodotti importati.

Origine e disciplina doganale applicabile

L'origine dei prodotti è determinata secondo la normativa UE vigente in materia di origine non preferenziale. Salvo diversa indicazione, si applicano le pertinenti disposizioni doganali dell'Unione.

Gestione dei contingenti

I contingenti tariffari sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo il sistema di gestione di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con assegnazione in ordine cronologico delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Merci in transito alla data di entrata in vigore

Le importazioni già in transito verso l'Unione alla data di entrata in vigore, e per le quali non sia possibile modificare la destinazione, non sono assegnate ai contingenti e non sono soggette al dazio supplementare; possono essere immesse in libera pratica.

Esclusione per paesi in via di sviluppo

Le importazioni originarie dei paesi in via di sviluppo individuati nell'allegato IV non sono soggette né ai contingenti né al dazio supplementare, salvo i casi in cui, per specifiche categorie, l'allegato IV indichi paesi in via di sviluppo comunque soggetti alle misure. Si applica la regola del 3% individuale e del 9% cumulato prevista dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478.

Esclusione dei paesi SEE

I prodotti originari di Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono esclusi dal campo di applicazione delle misure provvisorie.

Cumulo con dazi antidumping e compensativi

Per 12 categorie di prodotti interessate anche da misure antidumping o antisovvenzioni, il regolamento prevede che, al superamento del contingente, i dazi antidumping/compensativi siano sospesi o ridotti, per evitare un effetto complessivo superiore al maggiore tra i dazi di salvaguardia e quelli antidumping/compensativi.

Durata delle misure

Le misure provvisorie si applicano per 200 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialedoganesiderurgiarelazioni commerciali internazionali

Testo integrale

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