Regolamento (UE) 2018/1001
Regolamento (UE) 2018/1001 del Consiglio, del 16 luglio 2018, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione, sul piano UE direttamente applicabile, alla decisione PESC 2018/1006 relativa alla situazione nelle Maldive. Prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, entità e organismi inseriti nell’allegato I e vieta di renderli disponibili, con eccezioni limitate e controllate dalle autorità nazionali competenti. Stabilisce inoltre regole su notifiche, cooperazione tra Stati membri e Commissione, tutela dei dati personali, sanzioni nazionali e procedure di inserimento/riesame degli elenchi.
Misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone, entità e organismi responsabili di compromettere lo stato di diritto, ostacolare una soluzione politica inclusiva o commettere gravi violazioni dei diritti umani nelle Maldive, con congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato I, individuati dal Consiglio ai sensi della decisione (PESC) 2018/1006. Le misure riguardano il congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione, direttamente o indirettamente. L’efficacia territoriale è ampia: opera nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, nei confronti dei cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, delle persone giuridiche costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro e delle entità che svolgono attività economiche, in tutto o in parte, nell’Unione. Sono previste deroghe e autorizzazioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri per specifiche finalità.
Misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive
Il regolamento istituisce un regime sanzionatorio UE volto a dare attuazione alla decisione (PESC) 2018/1006 relativa alla situazione nelle Maldive. La misura centrale è il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone, entità e organismi che compromettono lo stato di diritto, ostacolano una soluzione politica inclusiva o sono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani.
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Il testo richiama espressamente il rispetto della Carta dei diritti fondamentali, in particolare del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e della protezione dei dati personali.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le misure si applicano ai soggetti inseriti nell’allegato I, che il Consiglio può aggiornare in coerenza con la decisione PESC di base. I criteri di inserimento comprendono:
- responsabilità per il compromesso dello stato di diritto o per l’ostacolo a una soluzione politica inclusiva, anche tramite atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;
- coinvolgimento nella pianificazione, direzione o esecuzione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani;
- associazione con i soggetti di cui sopra.
L’effetto delle misure è duplice: congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati e divieto di metterli a disposizione, direttamente o indirettamente.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 contiene definizioni ampie e operative, utili per l’interpretazione del regime. In particolare:
- la nozione di "richiesta" copre pretese contenziose o non contenziose connesse a contratti o transazioni, anche se presentate prima o dopo l’entrata in vigore del regolamento;
- "fondi" comprende un ampio novero di attività e strumenti finanziari;
- "risorse economiche" indica beni di qualsiasi tipo che non siano fondi ma che possano essere impiegati per ottenere fondi, beni o servizi;
- il "congelamento" vieta qualunque movimentazione, utilizzo o trasformazione che consenta l’impiego dei beni congelati.
Deroghe autorizzabili dalle autorità competenti
Il regolamento non prevede un divieto assoluto e senza eccezioni: gli articoli 3, 4 e 5 consentono autorizzazioni caso per caso da parte delle autorità competenti degli Stati membri.
Per le esigenze di base sono autorizzabili fondi destinati, ad esempio, a:
- generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche;
- imposte, premi assicurativi e utenze;
- onorari ragionevoli e spese legali;
- diritti o spese per la normale gestione o custodia dei fondi congelati;
- spese straordinarie, con preventiva notifica almeno due settimane prima alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri;
- pagamenti relativi a missioni diplomatiche o consolari o a organizzazioni internazionali immuni, per fini ufficiali.
Sono inoltre previste deroghe per:
- l’esecuzione di decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative che riguardino i fondi o le risorse congelate, purché la decisione non favorisca soggetti elencati e non contrasti con l’ordine pubblico nazionale;
- pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento nell’allegato I, purché il pagamento non eluda il divieto di disponibilità di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
In tutti i casi è previsto un obbligo di informativa tra Stato membro, Commissione e altri Stati membri.
Gestione dei conti congelati e flussi finanziari
L’articolo 6 chiarisce che gli intermediari finanziari possono accreditare sui conti congelati fondi trasferiti da terzi, ma tali accrediti devono restare congelati. Sono inoltre ammessi gli accrediti di interessi o altri proventi maturati sui conti, i pagamenti derivanti da rapporti preesistenti e quelli discendenti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali esecutive.
Gli enti finanziari o creditizi devono informare senza indugio l’autorità competente di tali operazioni.
Obblighi di collaborazione, elusione e responsabilità
L’articolo 7 impone ai soggetti interessati di comunicare immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione tutte le informazioni utili all’attuazione del regolamento, inclusi dati sui conti e sugli importi congelati, e di collaborare alle verifiche. Le informazioni possono essere usate solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.
L’articolo 8 vieta ogni partecipazione consapevole e deliberata ad attività finalizzate all’elusione delle misure restrittive. L’articolo 9 limita la responsabilità di chi congela o rifiuta di rendere disponibili fondi in buona fede, salvo negligenza, e protegge anche chi agisca senza sapere né avere motivi ragionevoli per sospettare una violazione.
Effetti sulle pretese contrattuali
L’articolo 10 impedisce la soddisfazione di richieste relative a contratti o transazioni incisi dalle misure, comprese richieste di compensazione, garanzia o controgaranzia, se provenienti da soggetti elencati nell’allegato I o da chi agisca per loro conto. L’onere di dimostrare che la richiesta non è vietata ricade sul richiedente. Resta comunque salvo il controllo giurisdizionale sull’inadempimento degli obblighi contrattuali.
Cooperazione amministrativa, elenchi e protezione dei dati
Gli articoli 11, 12, 13, 15 e 16 disciplinano la cooperazione tra Commissione e Stati membri, l’aggiornamento degli elenchi, la tutela dei dati personali e l’organizzazione amministrativa dell’attuazione.
Il Consiglio decide l’inserimento o la rimozione dei soggetti dall’allegato I, ne comunica i motivi e consente la presentazione di osservazioni; l’elenco è riesaminato almeno ogni dodici mesi. La Commissione può modificare l’allegato II sulla base delle informazioni degli Stati membri.
L’allegato I deve contenere i motivi dell’iscrizione e, ove possibile, dati identificativi dettagliati. La Commissione tratta dati personali per l’adempimento dei compiti connessi al regolamento, inclusa la pubblicazione nelle banche dati sanzionatorie dell’Unione.
Gli Stati membri devono designare e comunicare le autorità competenti e utilizzare i riferimenti dell’allegato II per le notifiche alla Commissione. Devono inoltre adottare sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento.
Ambito territoriale ed entrata in vigore
Il regolamento si applica in modo esteso nel territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino e alle persone giuridiche costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro, nonché alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.
È entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 17 luglio 2018, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta", "contratto o transazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi" e "territorio dell’Unione". Le definizioni sono rilevanti per l’interpretazione delle misure di congelamento, dei divieti e delle deroghe.
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato I. È inoltre vietato mettere tali fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, dei soggetti elencati. L’allegato I comprende soggetti responsabili di compromettere lo stato di diritto o ostacolare una soluzione politica inclusiva, coinvolti in gravi violazioni o abusi dei diritti umani, nonché i soggetti associati ad essi.
Deroghe per esigenze di base, spese professionali e altre finalità
L’articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati per esigenze di base, onorari e spese legali, spese di gestione o custodia, spese straordinarie previa notifica almeno due settimane prima, e pagamenti verso o da conti di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali immuni, se destinati a scopi ufficiali. Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa.
Deroga per decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative
L’articolo 4 permette lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati quando essi siano oggetto di una decisione arbitrale o giudiziaria, o di una decisione amministrativa o giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, purché il soddisfacimento avvenga entro i limiti di legge, la decisione non favorisca un soggetto elencato e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. Anche in questo caso è prevista informativa a Stati membri e Commissione.
Deroga per obbligazioni preesistenti
L’articolo 5 consente autorizzazioni per lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati quando il pagamento sia dovuto in forza di un contratto, accordo o obbligazione sorti prima dell’inserimento nell’allegato I, a condizione che i fondi siano usati per un pagamento da parte del soggetto elencato e che il pagamento non violi il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2. È prevista informazione agli altri Stati membri e alla Commissione.
Regole sugli accrediti su conti congelati
L’articolo 6 chiarisce che gli enti finanziari o creditizi possono accreditare sui conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché tali importi siano a loro volta congelati, con obbligo di informazione immediata all’autorità competente. Non si applica il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per interessi o profitti dovuti su tali conti, pagamenti dovuti in base a rapporti preesistenti o pagamenti derivanti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali esecutive.
Obbligo di cooperazione e fornitura di informazioni
L’articolo 7 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione, direttamente o tramite lo Stato membro, le informazioni utili all’attuazione del regolamento, incluse quelle sui conti e sugli importi congelati, e di collaborare alla verifica. Le informazioni sono utilizzabili solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.
Divieto di elusione e disciplina della responsabilità
L’articolo 8 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività finalizzate a eludere le misure dell’articolo 2. L’articolo 9 esclude responsabilità per il congelamento o il rifiuto di disponibilità dei fondi se effettuati in buona fede e con ragionevole convinzione di conformità al regolamento, salvo negligenza; esclude inoltre responsabilità quando il soggetto non sapeva e non aveva motivo ragionevole di sospettare la violazione.
Tutela delle richieste contrattuali e riparto dell’onere della prova
L’articolo 10 stabilisce che non sono soddisfatte le richieste connesse a contratti o transazioni colpiti dalle misure del regolamento, incluse richieste di indennizzo, compensazione o escussione di garanzie, se presentate da soggetti inseriti nell’allegato I o da chi agisca per loro conto. L’onere di provare che la soddisfazione della richiesta non è vietata incombe al richiedente. Resta salvo il controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali.
Cooperazione tra Commissione e Stati membri
L’articolo 11 prevede scambio reciproco di informazioni sulle misure adottate, sui fondi congelati, sulle autorizzazioni concesse e sui problemi di violazione o applicazione, comprese le sentenze nazionali. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente qualsiasi altra informazione pertinente che possa incidere sull’attuazione effettiva.
Aggiornamento degli elenchi e notifica agli interessati
L’articolo 12 prevede che, quando il Consiglio decide di applicare le misure dell’articolo 2 a un soggetto, modifichi l’allegato I; la decisione e i motivi devono essere comunicati direttamente, se possibile, o mediante avviso pubblicato, con possibilità di osservazioni. In caso di nuove osservazioni o prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. La Commissione può modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Contenuto degli allegati
L’articolo 13 stabilisce che l’allegato I deve indicare i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, le informazioni identificative dei soggetti elencati; per le persone fisiche, possono essere inclusi nomi, pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto o carta d’identità, sesso, indirizzo e funzione/professione, mentre per persone giuridiche ed entità possono essere indicati denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede.
Sanzioni nazionali e attuazione
L’articolo 14 obbliga gli Stati membri a stabilire norme sanzionatorie per le violazioni del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e gli Stati membri devono comunicarne senza indugio il contenuto alla Commissione, nonché ogni successiva modifica.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 15 autorizza la Commissione a trattare dati personali per svolgere i compiti previsti, inclusa l’inclusione dei contenuti dell’allegato I negli elenchi e mappe sanzionatorie pubbliche e la gestione delle informazioni sull’impatto delle misure, come il valore dei fondi congelati e le autorizzazioni rilasciate. È designato un servizio della Commissione come responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.
Autorità competenti e comunicazioni
L’articolo 16 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di indicarle sui siti web elencati nell’allegato II; eventuali modifiche degli indirizzi dei siti devono essere comunicate alla Commissione. Le autorità competenti devono essere notificate alla Commissione senza indugio, con i relativi recapiti, e ogni comunicazione prevista dal regolamento alla Commissione deve utilizzare i riferimenti dell’allegato II.
Ambito territoriale e personale di applicazione
L’articolo 17 estende il regolamento al territorio dell’Unione, al suo spazio aereo, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e ai soggetti che svolgono attività economiche, in tutto o in parte, nell’Unione.
Entrata in vigore
L’articolo 18 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è stato adottato a Bruxelles il 16 luglio 2018 e pubblicato il 17 luglio 2018.
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