Regolamento (UE) 2018/999
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/999 del Consiglio, del 16 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione già istituito dal regolamento (UE) 2016/1686 contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda. In ragione della persistenza della minaccia, il Consiglio inserisce una nuova persona nell’elenco dell’allegato I del regolamento base. Il provvedimento ha applicazione immediata dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 mediante l’inserimento di una nuova persona nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in particolare, incide sulle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) 2016/1686 nei confronti dell’ISIL (Dàesh), di Al Qaeda e delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi ad essi associati. L’effetto operativo del regolamento è limitato all’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento base, con l’aggiunta di una persona specificamente individuata; non contiene esclusioni ulteriori né disciplina settori materiali diversi dal regime sanzionatorio.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/999 del Consiglio aggiorna il regime di misure restrittive dell’Unione contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda, già disciplinato dal regolamento (UE) 2016/1686. Il provvedimento si limita a modificare l’allegato I del regolamento base, inserendo un nuovo nominativo nell’elenco dei soggetti sottoposti a restrizioni, in ragione della persistente minaccia rappresentata da tali organizzazioni e dai soggetti ad esse associati.
Finalità e base giuridica
Il Consiglio adotta il regolamento in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1686, su proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. I considerando evidenziano che, alla luce della costante minaccia rappresentata da ISIL (Dàesh), Al Qaeda e dai soggetti associati, è opportuno aggiornare l’elenco sanzionatorio contenuto nell’allegato I.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato aggiunge il seguente nominativo:
- Rabah TAHARI, alias Abu Musab;
- data di nascita: 28 agosto 1971;
- luogo di nascita: Orano (Algeria);
- cittadinanza: algerina.
Ambito applicativo e effetti pratici
L’atto non introduce un nuovo regime autonomo, ma interviene sul perimetro soggettivo di un regime già esistente. Per gli operatori economici e i professionisti, l’effetto concreto è l’estensione delle misure restrittive previste dal regolamento base al soggetto aggiunto in elenco, con conseguenti obblighi di verifica e di conformità nell’ambito delle attività soggette alla normativa sulle sanzioni UE.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nell’aggiunta di una persona all’elenco dei soggetti colpiti dalle misure restrittive.
Soggetto aggiunto all’allegato I
Nell’allegato viene inserita la persona "Rabah TAHARI" (alias "Abu Musab"), nato il 28 agosto 1971 a Orano (Algeria), cittadino algerino. L’inserimento ha effetti diretti nell’ambito del regime restrittivo già previsto dal regolamento (UE) 2016/1686.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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