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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35002/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano inconferenti rispetto ai reati effettivamente oggetto di condanna e privi di specificità. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito l'imputato era stato ritenuto responsabile, con sentenza di primo grado confermata in appello, per i residui reati di ricettazione e uso di atto falso, risultanti da una diversa qualificazione giuridica dei fatti originariamente contestati ai capi B e C. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, ma ha sviluppato le censure soltanto con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di truffa originariamente contestato. La Corte rileva che per quel capo era già stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, mentre il ricorso non conteneva alcuna specifica critica alla motivazione relativa ai reati per i quali vi era stata condanna. La doglianza è stata quindi ritenuta assolutamente generica e non idonea a consentire il sindacato di legittimità, anche per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come base del reato di ricettazione oggetto di conferma di condanna in appello

  • art. 489 c.p.

    richiamato come base del reato di uso di atto falso oggetto di conferma di condanna in appello

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso deve indicare specificamente gli elementi su cui si fonda la censura; la mancanza di specificità e la genericità determinano l'inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    implicitamente richiamato nella declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti formali e di specificità

  • art. 152 c.p.p.

    richiamato solo per il riferimento alla remissione di querela che aveva già determinato il non doversi procedere sul capo di truffa

  • art. 640 c.p.

    menzionato solo come reato originariamente contestato, non oggetto della condanna confermata e non decisivo ai fini del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censure esclusivamente un capo di imputazione o una qualificazione giuridica ormai non più rilevante, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata sui reati effettivamente oggetto di condanna.
  • La specificità dei motivi di ricorso impone che il ricorrente indichi in modo chiaro e puntuale gli errori di diritto o di motivazione asseritamente commessi dal giudice di merito; la mera riproposizione di doglianze generiche o inconferenti non consente l'esercizio del controllo di legittimità.
  • Quando la sentenza impugnata sia logicamente coerente e motivata rispetto ai capi di condanna, il ricorso che non attacchi tale ratio decidendi è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
  • La remissione di querela e la conseguente definizione del capo originariamente contestato non possono essere poste a base di censure che ignorino i reati residui sui quali si è formata la decisione di condanna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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