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Ordinanza

Ordinanza n. 234/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Generale di Divisione Aerea Fabio Sardone M_DAB05933 REG 2025 05651350 datato 02.12.2025 e notificato in data 19.12.2025 con il quale si dispone la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 4 (quattro) con conseguente sospensione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, con detrazione d’anzianità ai sensi dell’art. 858 comma 1 lettera c) del D. lgs n. 66/2010, con diminuzione della metà degli assegni a carattere fisso e continuativo nonché, ai fini pensionistici, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato alla metà;

Giustizia amministrativa202507299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di sospensione disciplinare dall'impiego per quattro mesi, con sospensione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, detrazione di anzianità e riduzione degli assegni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Ministero della Difesa che gli ha applicato la sospensione disciplinare dall'impiego per quattro mesi, con gli effetti accessori previsti dall'ordinamento militare. In sede cautelare ha contestato, tra l'altro, la tempestività dell'azione disciplinare e l'individuazione del dies a quo previsto dall'art. 1392 c.o.m., sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la precedente conoscenza della sentenza penale o l'atto di contestazione degli addebiti, anziché la successiva acquisizione della copia conforme della sentenza e la conclusione dell'inchiesta formale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato del giudizio, del fumus boni juris. Ha richiamato il principio espresso dall'Adunanza Plenaria n. 14 del 2022, secondo cui, ai fini dell'art. 1392 c.o.m., la conoscenza integrale della sentenza irrevocabile di condanna deve essere certa e risultare dall'acquisizione di una copia conforme all'originale; non è sufficiente la conoscenza del solo dispositivo, di estratti della sentenza o una deduzione sull'irrevocabilità. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva acquisito la copia conforme della sentenza il 6 giugno 2025. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'ultimo atto della procedura disciplinare fosse l'atto del 24 ottobre 2025 di conclusione dell'inchiesta formale con proposta di sanzione, non il precedente atto di contestazione degli addebiti, avente funzione difensiva e partecipativa. Non ravvisando quindi i presupposti cautelari, ha respinto la sospensiva e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti e la decisione della domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni juris.

  • art. 1392 c.o.m. (d.lgs. 66/2010)

    Il termine rilevante per il procedimento disciplinare collegato a una sentenza irrevocabile decorre solo da una conoscenza integrale, certa e formalizzata mediante copia conforme della sentenza, comprensiva dell'irrevocabilità.

  • art. 858, comma 1, lettera c), d.lgs. 66/2010

    Prevede la detrazione di anzianità connessa alla sospensione disciplinare dall'impiego, richiamata nel decreto impugnato.

  • art. 27 reg. esec. c.p.p.

    È richiamato quale conferma della necessità che l'irrevocabilità della sentenza risulti formalmente dalla sentenza, mediante annotazione della cancelleria.

  • sentenza Adunanza Plenaria n. 14/2022

    la conoscenza integrale della sentenza non può che essere certa, dunque essa deve intervenire ... per mezzo di copia della sentenza conforme all'originale

    Enuncia il criterio per individuare la conoscenza della sentenza irrevocabile rilevante ai fini dell'azione disciplinare militare.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 1392 c.o.m., la conoscenza integrale di una sentenza irrevocabile di condanna deve essere certa e formalmente comprovata dall'acquisizione di una copia conforme all'originale; la mera conoscenza del dispositivo, di estratti della sentenza o dedotta dall'amministrazione o dall'incolpato non è sufficiente a determinare il dies a quo.
  • L'irrevocabilità della sentenza rilevante per il procedimento disciplinare militare deve risultare formalmente dalla sentenza stessa, secondo le modalità che attribuiscono certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali.
  • Nel procedimento disciplinare militare, l'atto di contestazione degli addebiti, diretto a consentire l'esercizio delle difese dell'interessato, non coincide necessariamente con l'ultimo atto della procedura ai fini del computo dei termini; tale ultimo atto può essere individuato nella conclusione dell'inchiesta formale con proposta di applicazione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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