Cassazione Penale, Sentenza n. 8721/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione per aver la Corte territoriale erroneamente qualificato l'ordinanza del Tribunale come revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova (provvedimento immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 464-octies), mentre in realtà si trattava di un'ordinanza di accertamento dell'esito negativo della messa alla prova, impugnabile solo unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.; chiedeva quindi l'annullamento della decisione per errata applicazione delle regole di impugnabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, accogliendo il ricorso per violazione di legge. Ha precisato il principio per cui l'ordinanza che accerta l'esito negativo della messa alla prova e dispone la ripresa del procedimento non è immediatamente impugnabile in Cassazione, ma va impugnata unitamente alla sentenza (regola generale dell'art. 586 cod. proc. pen.), a differenza dell'ordinanza di revoca della sospensione con messa alla prova che è autonoma materia di ricorso per cassazione. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 586 cod. proc. pen.
Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza
La Corte ha applicato questa regola generale per escludere l'autonoma impugnabilità in Cassazione dell'ordinanza che accerta l'esito negativo della messa alla prova; tale ordinanza deve essere contestata insieme alla sentenza che definisce il giudizio
art. 464-octies cod. proc. pen. (commi 3 e 4)
Prevede l'autonoma impugnabilità in Cassazione, con efficacia sospensiva, dell'ordinanza con cui il giudice revoca il precedente provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova; principio distinto rispetto all'ordinanza di accertamento dell'esito negativo
art. 464-ter cod. proc. pen.
Disciplina la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e l'ordinanza di rigetto della richiesta; la giurisprudenza e la Corte richiamano l'applicabilità dell'art. 586 per la impugnabilità del rigetto
art. 464-septies cod. proc. pen. (comma 2)
Regola la ripresa del procedimento in caso di esito negativo della messa alla prova; la Corte afferma che l'ordinanza che dispone tale ripresa non è immediatamente impugnabile in Cassazione ma va impugnata con la sentenza
art. 73, comma 1-bis e 5, d.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali contestate nel processo di merito (illeciti in materia di stupefacenti); citate per identificare il reato, ma non oggetto dell'interpretazione specifica della Cassazione nella presente decisione
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra ordinanza di revoca della sospensione con messa alla prova (art. 464-octies) e ordinanza che accerta l'esito negativo della messa alla prova (art. 464-septies): la prima è immediatamente impugnabile in Cassazione, la seconda no
- Quando la legge non dispone diversamente (art. 586), le ordinanze adottate nel corso del procedimento (compreso il dibattimento) devono essere impugnate necessariamente con la sentenza che definisce il giudizio, a pena di inammissibilità
- L'impugnabilità differenziata vale anche se il giudizio di primo grado è stato definito con rito abbreviato: la forma del rito non altera la regola di impugnabilità prevista per le singole tipologie di ordinanza
- Se l'imputato intende contestare autonomamente la revoca della messa alla prova, deve esercitare il rimedio previsto dall'art. 464-octies; optare per la definizione del processo con rito abbreviato può comportare rinuncia all'impugnazione autonoma contro la revoca, ma ciò non vale per l'ordinanza di accertamento dell'esito negativo
- In sede di impugnazione è essenziale qualificare correttamente la natura del provvedimento impugnato (revoca vs accertamento negativo) perché da questa qualificazione dipende la via e la tempestività dell'impugnazione
- In presenza di dubbi sulla qualificazione del provvedimento, è prudente eccepire entrambi i profili in sede di impugnazione per preservare i rimedi esperibili
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