Cassazione Penale, Ordinanza n. 00600/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti dell'imputata per omicidio stradale in danno di una pedone anziana. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) insufficiente motivazione sul nesso causale, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato lo sviluppo causale dell'evento, perché dopo il primo investimento la vittima sarebbe stata proiettata in aria e avrebbe urtato con la testa lo specchietto retrovisore dell'auto che seguiva; 2) omessa considerazione della condotta della persona offesa, che, secondo la difesa, avrebbe attraversato imprudentemente una strada buia, con scarsa visibilità e nebbia, nelle prime ore dell'alba; 3) vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio. La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Nel merito delle doglianze, ha osservato che i giudici di appello avevano logicamente ricostruito il nesso causale tra l'investimento frontale da parte dell'auto dell'imputata e la morte della vittima, individuando la regola cautelare violata nella mancata pulizia del parabrezza da brina e condensa, omissione che aveva impedito la corretta visibilità della strada. Ha poi escluso un concorso di colpa della vittima, rilevando che il pedone stava attraversando in un punto ben illuminato e che l'imputata non aveva avvistato la persona offesa anche perché impegnata a disappannare il vetro. Quanto alla pena, ha richiamato il principio secondo cui, quando la pena è inferiore alla media edittale, è sufficiente il riferimento al criterio di adeguatezza e agli elementi di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione sul grado della colpa e sulle conseguenze del fatto è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
richiamato per affermare che, quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, è sufficiente il riferimento al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di commisurazione.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto poste a fondamento del ricorso.
- Nel giudizio sul nesso causale, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito ricostruisce in modo logico e non illogico la sequenza causale tra la violazione della regola cautelare e l'evento, indicando perché la condotta omissiva dell'agente abbia determinato l'incidente e l'esito letale.
- La condotta imprudente della persona offesa non esclude di per sé la responsabilità dell'imputato se il giudice accerta che l'evento è dipeso in via determinante dalla violazione della regola cautelare da parte di quest'ultimo e che la vittima era comunque in una situazione visibile o prevedibile.
- In tema di trattamento sanzionatorio, quando la pena è fissata al di sotto della media edittale, la motivazione può essere sintetica e può fondarsi sul richiamo al criterio di adeguatezza, essendo sufficienti gli elementi desumibili dall'art. 133 c.p.
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