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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07054/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un accertamento sintetico IRPEF per l'anno 2006 notificato a un contribuente residente in Italia, ritenuto titolare di indici di capacità di spesa incongrui rispetto ai redditi dichiarati: possesso di un'autovettura Mercedes acquistata nel 2006, proprietà di un appartamento di 170 mq con mutuo e pagamenti correlati, acquisto di una seconda autovettura nel 2008 e redditi dichiarati molto bassi. Il contribuente non si presentava al contraddittorio; l'Ufficio ricostruiva il reddito imponibile e contestava redditi non dichiarati. In appello la CTR aveva ridotto la pretesa valorizzando bonifici ricevuti dal contribuente tra novembre e dicembre 2007, ritenendoli somme di provenienza familiare e qualificabili come donazioni. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che mancasse prova della provenienza dei bonifici da parenti e della natura esente o soggetta a ritenuta delle somme; con il secondo lamentava violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR detratto dal reddito accertato per il 2006 bonifici ricevuti solo alla fine del 2007, quindi temporalmente successivi rispetto agli indici di capacità contributiva contestati.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, perché diretto in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico e della provenienza/natura dei bonifici, operazione non consentita in sede di legittimità. Accoglie invece il secondo motivo: afferma che nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 deve sussistere correlazione temporale tra le spese o gli indici di capacità contributiva e il periodo d'imposta oggetto di accertamento; pertanto somme sopravvenute nel 2007 non possono giustificare indici di capacità contributiva manifestatisi nel 2006. Conseguentemente cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana per nuova decisione sul reddito del contribuente riferito all'anno d'imposta interessato e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    comma 4; comma 5; comma 6; testo anteriore alle modifiche dell'art. 22 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    L'accertamento sintetico deve fondarsi su spese sostenute nel periodo d'imposta e richiede una correlazione temporale tra gli indici di capacità contributiva e l'annualità accertata; le fonti reddituali esenti o soggette a ritenuta possono essere addotte dal contribuente, ma non se sopravvenute in epoca successiva agli indici contestati.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non può essere usata per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla provenienza e qualificazione delle somme.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può mascherare una critica alla ricostruzione fattuale della sentenza impugnata.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • d.m. 1992

    Richiamato quale fonte degli indici redditometrici fondati sulla disponibilità di beni e servizi indicativi di capacità contributiva.

  • legge n. 413 del 1991

    Richiamata come intervento che aveva già modificato il comma 4 dell'art. 38 d.P.R. 600/1973.

  • d.l. n. 78 del 2010

    Richiamato per le modifiche successive all'art. 38 d.P.R. 600/1973.

  • l. n. 122 del 2010

    Legge di conversione del d.l. n. 78/2010.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti operata dal giudice di merito.
  • Nell'accertamento sintetico del reddito, la spesa o l'indice di capacità contributiva deve essere temporalmente riferibile al periodo d'imposta oggetto di accertamento; non è consentito giustificare elementi di capacità di spesa già manifestatisi con disponibilità economiche sopravvenute in un periodo successivo.
  • Le entrate esenti o soggette a ritenuta possono essere utilizzate dal contribuente per contrastare l'accertamento sintetico solo se risultano idonee, per natura e collocazione temporale, a spiegare le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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