Ordinanza n. 35/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 1936 del 29/12/2025 PG 276228, emessa dal Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili Servizio Mobilità e Viabilità - U.O. Viabilità, avente per oggetto “Istituzione temporanea di una nuova disciplina della circolazione in viale Romagna a Lido di Savio, per consentire interventi di manomissione della pavimentazione stradale dal giorno 07 gennaio 2026 al giorno 30 giugno 2026”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di disciplina temporanea della circolazione in viale Romagna a Lido di Savio per consentire lavori di manomissione della pavimentazione stradale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che ha istituito una disciplina temporanea della circolazione dal 7 gennaio al 30 giugno 2026 in relazione a un cantiere stradale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; è tuttavia precisato che la contestazione riguarda un atto adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione. Ha considerato decisiva la natura dell'atto impugnato: l'ordinanza disciplina temporaneamente la circolazione in presenza di un cantiere, senza autorizzare lavori né abbattimenti. L'intervento cui l'ordinanza è funzionale era stato approvato con le deliberazioni della Giunta comunale relative al progetto definitivo e al progetto esecutivo dell'intervento PNRR, deliberazioni non impugnate e divenute definitive. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione.
art. 6 Codice della strada
Base normativa, insieme all'art. 7, dell'ordinanza comunale impugnata, adottata per disciplinare la circolazione in presenza di un cantiere.
art. 7 Codice della strada
Base normativa, insieme all'art. 6, dell'ordinanza comunale impugnata, avente funzione di disciplina temporanea della circolazione.
Massime di principio
- Un'ordinanza comunale adottata ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada per disciplinare temporaneamente la circolazione in presenza di un cantiere non equivale all'autorizzazione dei lavori o di interventi di abbattimento cui il cantiere è funzionale.
- Quando l'atto di disciplina della circolazione si limita a consentire l'esecuzione di un intervento già approvato da precedenti atti progettuali divenuti definitivi e non impugnati, la domanda cautelare proposta contro il solo atto viabilistico non può essere accolta in assenza di specifici presupposti cautelari riferiti a tale atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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