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Ordinanza

Ordinanza n. 35/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 1936 del 29/12/2025 PG 276228, emessa dal Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili Servizio Mobilità e Viabilità - U.O. Viabilità, avente per oggetto “Istituzione temporanea di una nuova disciplina della circolazione in viale Romagna a Lido di Savio, per consentire interventi di manomissione della pavimentazione stradale dal giorno 07 gennaio 2026 al giorno 30 giugno 2026”.

Giustizia amministrativa202600039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di disciplina temporanea della circolazione in viale Romagna a Lido di Savio per consentire lavori di manomissione della pavimentazione stradale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che ha istituito una disciplina temporanea della circolazione dal 7 gennaio al 30 giugno 2026 in relazione a un cantiere stradale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; è tuttavia precisato che la contestazione riguarda un atto adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione. Ha considerato decisiva la natura dell'atto impugnato: l'ordinanza disciplina temporaneamente la circolazione in presenza di un cantiere, senza autorizzare lavori né abbattimenti. L'intervento cui l'ordinanza è funzionale era stato approvato con le deliberazioni della Giunta comunale relative al progetto definitivo e al progetto esecutivo dell'intervento PNRR, deliberazioni non impugnate e divenute definitive. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione.

  • art. 6 Codice della strada

    Base normativa, insieme all'art. 7, dell'ordinanza comunale impugnata, adottata per disciplinare la circolazione in presenza di un cantiere.

  • art. 7 Codice della strada

    Base normativa, insieme all'art. 6, dell'ordinanza comunale impugnata, avente funzione di disciplina temporanea della circolazione.

Massime di principio

  • Un'ordinanza comunale adottata ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada per disciplinare temporaneamente la circolazione in presenza di un cantiere non equivale all'autorizzazione dei lavori o di interventi di abbattimento cui il cantiere è funzionale.
  • Quando l'atto di disciplina della circolazione si limita a consentire l'esecuzione di un intervento già approvato da precedenti atti progettuali divenuti definitivi e non impugnati, la domanda cautelare proposta contro il solo atto viabilistico non può essere accolta in assenza di specifici presupposti cautelari riferiti a tale atto.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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