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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10775/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado disponendo il ricalcolo della quota B della pensione del resistente senza applicare il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420/1971. L'INPS contestava che il D.Lgs. n. 182/1997 (in particolare art. 4, comma 8) avesse implicitamente abrogato quel massimale per la quota B e deduceva violazione di tale DPR e dei D.Lgs. n. 182/1997 e n. 503/1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Cassazione ha stabilito che il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R. n. 1420/1971, art.12, comma 7, continua ad applicarsi anche alla "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo (almeno per gli iscritti al Fondo prima del 31/12/1995), e che il richiamo del D.Lgs. n. 182/1997 all'aliquota del 2% non comporta l'abrogazione tacita del massimale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7

    (ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000)

    Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto da questa norma permane e si applica anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; non è stato abrogato tacitamente dalle riforme successive.

  • D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8

    applicare un'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312; le quote eccedenti sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dal D.Lgs. n. 503/1992, art. 12

    La disposizione detta il criterio di calcolo della quota B (aliquota del 2% fino a un certo limite e applicazione di altre aliquote per le eccedenze) ma non contiene un'esplicita abrogazione del massimale pensionabile; va interpretata in armonia con la disciplina previgente e con il massimale del DPR 1420/1971.

  • D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12

    aliquote di rendimento (in particolare il 2% richiamato per il calcolo delle quote)

    Le aliquote di rendimento previste da questa norma possono essere richiamate per la quota B ma operano nei limiti della disciplina speciale che fissa il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile; il richiamo alle aliquote non implica automaticamente la caduta del limite previsto dal DPR 1420/1971.

  • Legge n. 335 del 1995 (riforma Dini)

    La legge di delegazione e le norme successive (L. 335/1995 e relative deleghe) non abrogano espressamente il massimale pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; anzi i criteri direttivi di armonizzazione e di equilibrio delle gestioni previdenziali sono argomenti che orientano l'interpretazione verso la conservazione del limite.

  • Legge n. 412 del 1991, art. 11

    Rilevata solo per il contesto storico-normativo (aumenti del massimale contributivo nella precedente legislazione): modifica il massimale contributivo ma non prova l'abolizione del massimale pensionabile.

Massime di principio

  • Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile (D.P.R. 1420/1971, art.12, comma 7) continua ad applicarsi alla "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, salvo espressa norma che lo abroghi o lo sostituisca.
  • Per ritenere un'abrogazione tacita di una norma fondamentale occorre una palese incompatibilità tra la normativa nuova e la precedente o una disciplina nuova che regoli compiutamente l'intera materia; il mero richiamo parziale o la modifica di aliquote non sono sufficienti.
  • Quando una norma nuova richiama disposizioni precedenti (es. aliquote), l'interpretazione deve essere conciliativa: applicare le nuove disposizioni nel rispetto dei limiti e delle caratteristiche speciali previgenti, se non vi è espressa volontà legislativa di superamento.
  • Il diverso livello tra massimale contributivo e massimale pensionabile non è, di per sé, illegittimo, ma il legislatore che intenda eliminarne la disparità deve farlo in modo espresso perché la materia richiede certezza e bilanciamento di interesse pubblico (equilibrio delle gestioni previdenziali).
  • Documenti interni dell'ente (studi attuariali, circolari non legislative) hanno scarso valore per desumere la volontà del legislatore; l'interpretazione deve fondarsi sul testo normativo e sul quadro sistematico e costituzionale.
  • In casi analoghi, il ricorso alla Corte è possibile per interpretare l'applicazione di massimali o limiti, ma le correzioni strutturali che incidono sull'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali spettano principalmente al legislatore, non al giudice.

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