Cassazione Civile, Sentenza n. 10769/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado disponendo il ricalcolo della "quota B" della pensione dello spettacolo senza applicare il massimale pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420/1971, art.12, comma 7. L'INPS deduceva violazione delle norme sul massimale e sostiene che il D.Lgs. n.182/1997 (artt. 3 e 4) non ha abrogato tacitamente il massimale: la disciplina anteriore e quella successiva sono compatibili e, in assenza di abrogazione espressa o palese incompatibilità, il tetto di retribuzione giornaliera pensionabile deve rimanere operativo anche per la quota B.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS (art. 360 c.p.c., n.3), ritenendo che non sussista abrogazione tacita del massimale di cui al D.P.R. n. 1420/1971, art. 12, comma 7, con riguardo alla "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo anteriormente al 31/12/1995. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto stabilito (cioè applicare il massimale nella determinazione della quota B per i soggetti interessati). Di conseguenza la pronuncia che aveva ordinato il ricalcolo senza massimale viene annullata e il provvedimento favorevole al resistente deve essere riesaminato secondo il nuovo principio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7
("ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000" salvo rivalutazione ISTAT)
È il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile; la Corte lo ritiene ancora operativo anche per la quota B dei lavoratori dello spettacolo, salvo diversa abrogazione espressa.
D.Lgs. n. 182 del 1997, artt. 1, 3 e 4 (in particolare art. 4, comma 8)
(art. 4, comma 8: aliquota di rendimento annuo del 2 per cento "sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312"; le quote eccedenti sono computate secondo le aliquote del D.Lgs. n. 503/1992, art.12)
Introduce il calcolo della quota B e le aliquote applicabili, ma non abroga espressamente il massimale previsto dalla disciplina speciale; richiamo alle aliquote non equivale a deroga al tetto pensionabile.
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12
(definizione delle aliquote di rendimento da applicare per la parte eccedente il limite)
Contiene la tabella delle aliquote di rendimento; la Corte rileva che il richiamo alle aliquote non comporta automaticamente l'eliminazione del limite previsto dal DPR 1420/1971, perché comma 1 e comma 2 sono connessi e la tabella ha valenza generale.
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13
(definizione della "quota A" e della "quota B" della pensione: quota A = anzianità anteriori al 1/1/1993; quota B = anzianità a decorrere dal 1/1/1993)
Stabilisce la distinzione temporale fra le due quote; la questione riguarda l'applicabilità del massimale alla quota B così definita.
L. 8 agosto 1995, n. 335 (legge Dini), art. 1 e art. 2
(delega al Governo per armonizzazione e principi direttivi; indicazioni su basi contributive e pensionabili)
La legge di delegazione richiede salvaguardia dell'equilibrio delle gestioni e non fornisce elementi che abroghino il massimale; costituisce criterio interpretativo vincolante per le riforme successive.
L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, comma 2
(innalzamento del massimale contributivo a lire 1.000.000 ai fini dell'applicazione piena delle aliquote contributive)
Rilevata dalla Corte per spiegare la differenza fra massimale contributivo e massimale pensionabile e per sostenere che l'allineamento automatico non può essere desunto senza chiaro intervento legislativo.
Massime di principio
- L'abrogazione tacita di una norma di rilievo (qui il massimale pensionabile) non si presume: occorre incompatibilità palese fra norme o che la nuova disciplina regoli in modo completo l'intera materia.
- Il richiamo normativo alle aliquote o a parti della disciplina successiva non implica automaticamente la deroga o la soppressione dei limiti fissati dalla normativa speciale precedente, salvo espressa indicazione o incompatibilità praticabile.
- Per le pensioni articolate in "quota A" e "quota B" è fondamentale verificare le date di anzianità e di iscrizione (1/1/1993 per le quote; 31/12/1995 per la disciplina degli iscritti) per determinare quale regime e quali massimali si applicano.
- La funzione di bilanciamento e di salvaguardia dell'equilibrio delle gestioni previdenziali pesa nell'interpretazione: le modifiche che producono benefici rilevanti richiedono chiara manifestazione di volontà legislativa, non possibili integrazioni mediante interpretazione estensiva.
- Documenti interni (studi attuariali, pareri amministrativi) non possono sostituire o integrare la volontà normativa: l'interpretazione si fonda sul testo normativo e sul contesto legislativo-parlamentare.
- In casi analoghi, per contestare l'applicazione del massimale, conviene focalizzarsi su elementi testuali di abrogazione o su palese incompatibilità operativa fra norme; in assenza di questi, il giudice tende a preservare la disciplina precedente.
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