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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10771/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il ricalcolo della base di calcolo della quota B della pensione del resistente secondo l'art.4, comma 8, D.Lgs. n.182/1997 senza applicare il massimale pensionabile previsto dall'art.12, comma 7, D.P.R. n.1420/1971. L'INPS deduceva violazione e falsa applicazione delle norme citate sostenendo che la disciplina del massimale fosse compatibile con la disciplina successiva o comunque non fosse stata implicitamente abrogata dal D.Lgs. n.182/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che non sussista abrogazione tacita del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile (D.P.R. n.1420/1971, art.12, comma 7) con riguardo alla quota B per i lavoratori iscritti al Fondo spettacolo anteriormente al 31/12/1995. La Corte ha rilevato che le norme successive (D.Lgs. n.182/1997 e D.Lgs. n.503/1992) vanno interpretate in modo coerente con la conservazione del massimale, che non è stato espressamente abrogato e la cui sopravvivenza è giustificata anche da esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali e dalla tecnica normativa. La sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per uniformarsi al principio di diritto indicato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.1420 del 1971, art.12, comma 7

    Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000; limite rivalutato annualmente.

    La Corte ha ritenuto che tale massimale rimane operativo anche per la 'quota B' delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo anteriormente al 31/12/1995 e non sia stato tacitamente abrogato dalle riforme successive.

  • D.Lgs. n.182 del 1997, art.4, comma 8

    Prevede l'aliquota di rendimento annuo del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile diviso per 312; per le quote eccedenti si applicano le aliquote del D.Lgs. n.503/1992, art.12.

    La Corte ha interpretato questa disposizione come norma che modifica le aliquote di rendimento ma non elimina il massimale pensionabile speciale previsto dal D.P.R. 1420/1971; il richiamo alle aliquote del D.Lgs. 503/1992 non comporta incompatibilità tale da giustificare abrogazione tacita.

  • D.Lgs. n.503 del 1992, art.12

    Fornisce le aliquote di rendimento da applicare per la determinazione delle pensioni; la Corte ha ritenuto che tali aliquote vanno applicate nel rispetto dei limiti pensionabili speciali e non abrogano per incompatibilità il massimale previsto per i lavoratori dello spettacolo.

  • L. n.335 del 1995 (legge Dini), art.1 e art.2

    La legge di delegazione non ha abrogato espressamente il massimale pensionabile per il settore spettacolo e ha imposto al Governo criteri direttivi che includono la salvaguardia dell'equilibrio delle gestioni previdenziali; ciò avvalora l'interpretazione restrittiva rispetto ad abrogazioni implicite.

  • L. n.412 del 1991, art.11

    Riferita dall'indirizzo di diritto come normativa che ha innalzato il massimale contributivo (fino a lire 1.000.000) senza eliminare il massimale pensionabile; ciò conferma la distinzione tra massimale contributivo e pensionabile.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.202 del 2008

    La Corte costituzionale ha già ritenuto che il divario tra massimale contributivo e massimale pensionabile non è in sé incostituzionale, purché non comprometta le finalità costituzionali e sussista proporzionalità; questa giurisprudenza è stata richiamata per sostenere la legittimità della persistenza del massimale pensionabile.

Massime di principio

  • Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal D.P.R. n.1420/1971, art.12, comma 7, si considera ancora applicabile alla quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31/12/1995, salvo espressa abrogazione legislativa.
  • L'abrogazione tacita di una norma fondamentale in materia previdenziale richiede prova di incompatibilità palese o di disciplina esaustiva successiva che regoli l'intera materia; il mero richiamo a norme successive o l'introduzione di nuove aliquote non è di per sé sufficiente.
  • Le norme successive (D.Lgs. n.182/1997 e D.Lgs. n.503/1992) devono essere interpretate in modo coerente e sistematico con la normativa speciale preesistente, evitando soluzioni che compromettano l'equilibrio delle gestioni previdenziali.
  • La differenza tra massimale contributivo e massimale pensionabile non è automaticamente incostituzionale; le censure in tal senso richiedono valutazioni di merito e politiche che spettano al legislatore.
  • In casi analoghi il giudice deve verificare (1) l'esistenza di una abrogazione espressa o di incompatibilità manifesta, (2) la coerenza sistematica e storica delle norme, e (3) i criteri direttivi della legge di delegazione prima di ritenere soppressa una disciplina pensionistica consolidata.

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