Cassazione Civile, Sentenza n. 10768/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riliquidazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo con inquadramento nel gruppo A e la determinazione della quota B della pensione col criterio della media delle migliori 1900 giornate. Avverso la sentenza di merito che ha rigettato la domanda la ricorrente ha proposto revocazione (depositata il 25/07/2017) e successivamente ha notificato ricorso per cassazione (10/01/2018). L'INPS ha eccepito l'inammissibilità per tardività sostenendo che il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla data di deposito del ricorso per revocazione, e che non era intervenuta la sospensione del termine ex art. 398, comma 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: essendo stato introdotto il giudizio per revocazione con atto depositato il 25/07/2017 e negata la sospensione del termine per proporre ricorso di legittimità, il ricorso per cassazione notificato il 10/01/2018 è intempestivo. Condanna la ricorrente alle spese di giudizio: euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15% e, se dovuto, ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, co.1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176
Richiamato nel provvedimento in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; uso procedurale per il deposito delle conclusioni
art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.
Regola la possibilità di sospendere il termine per proporre impugnazione di legittimità in presenza di domanda di revocazione; se la sospensione non è concessa il termine breve per cassazione decorre dalla data di deposito della domanda di revocazione
Cass. n. 23592 del 2004 (giurisprudenza consolidata)
Principio secondo il quale il deposito del ricorso per revocazione integra la conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, applicabile nelle ipotesi indicate dal dispositivo
Massime di principio
- Il deposito di un ricorso per revocazione fa decorrere la 'conoscenza legale' della sentenza e quindi il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla data di deposito della revocazione, salvo sospensione espressamente concessa.
- Se si intende impugnare in Cassazione dopo aver proposto revocazione, è essenziale richiedere e ottenere la sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c.; in assenza di accoglimento della sospensione il termine di 60 giorni per la cassazione resta efficace e il ricorso notificato dopo tale termine è inammissibile.
- Occorre verificare contemporaneamente entrambi i termini di impugnazione: il termine breve di 60 giorni decorrente dalla revocazione e il termine ordinario (un anno) dal deposito della sentenza, per non incorrere in decadenze multiple.
- Conservare e documentare tutte le date di deposito e notificazione (deposito della sentenza, deposito della revocazione, eventuale provvedimento sulla sospensione) è cruciale per dimostrare la tempestività o per valutare la strategia processuale.
- La tardività dell'impugnazione comporta non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche condanna alle spese e possibili oneri aggiuntivi (es. contributo unificato), quindi valutare con attenzione la scelta fra revocazione e impugnazione diretta in Cassazione.
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