Cassazione Civile, Sentenza n. 10802/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Poste Italiane impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Barbara Froio per violazione dei termini previsti dall'art. 55 del CCNL. Il ricorso di cassazione articolava due motivi: (i) la prima spedizione della lettera di licenziamento (11.4.2017) era tempestiva e, benché non recapitata per errore nel civico indicato (n. 41), doveva ritenersi idonea a impedire la decadenza; (ii) in subordine, l'inosservanza del termine contrattuale non giustifica automaticamente la reintegrazione (art. 18, comma 4), dovendosi applicare la tutela indennitaria prevista dall'art. 18 (commi 5 o 6) a seconda della gravità e giustificazione del ritardo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo (cioè ha confermato che la prima spedizione non impediva la decadenza poiché il mancato recapito era imputabile al datore di lavoro per aver indicato un indirizzo errato nonostante la precedente comunicazione dell'indirizzo corretto dalla lavoratrice). Ha invece accolto il secondo motivo: ha cassato la parte della sentenza d'appello che aveva automaticamente applicato la reintegrazione (art. 18, comma 4) a causa del mancato rispetto del termine contrattuale, affermando che la violazione del termine previsto dal CCNL integra di regola una violazione procedurale da sanzionare con la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 6, salvo che il ritardo non risulti "notevole e ingiustificato" e tale da ledere sostanzialmente il principio di tempestività e l'affidamento del lavoratore (circostanza che, se accertata dal giudice di merito, può giustificare misure più gravi). La causa è stata quindi rimessa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
Art. 55 CCNL (commi 2 e 4) applicabile ai dipendenti di Poste Italiane
2. I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni; 4. la comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto al lavoratore entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, in difetto di che il procedimento disciplinare si ha per definito con l'archiviazione
La Corte ha richiamato la disposizione come termine perentorio di carattere procedurale; tuttavia l'effetto impeditivo del termine va collegato all'effettivo compimento dell'attività di invio tramite un servizio idoneo e non all'irraggiungibilità dovuta a colpa del datore. Se il mancato recapito è imputabile al datore (es. indirizzo noto ma sbagliato), l'invio non impedisce la decadenza
Art. 18 legge n. 300/1970 (commi 4, 5 e 6)
Secondo la Corte, la violazione delle regole procedurali del contratto collettivo integra di regola la violazione cui applicare la tutela indennitaria prevista dal comma 6; una tutela più ampia (reintegrazione o tutela prevista ai commi superiori) può invece trovare applicazione solo se ricorre un ritardo notevole e ingiustificato che leda sostanzialmente il principio di tempestività e l'affidamento del lavoratore
Cass. SS.UU. n. 8830/2010
Principio della scissione tra momento dell'esplicazione della volontà e momento della conoscenza: lo «spedire» entro termine può impedire la decadenza se l'invio è affidato a un servizio idoneo e il mancato ricevimento non è imputabile al soggetto che ha spedito
Cass. SS.UU. n. 30985/2017
Distinzione tra violazione procedurale (che comporta di regola la tutela indennitaria) e ritardo rilevante e ingiustificato della contestazione/irrogazione che può giustificare una tutela più ampia; stabilisce quale conseguenza sanzionatoria il ricorso al comma 6 per le violazioni procedurali contrattuali
Cass. SS.UU. n. 13394/2022 (e giurisprudenza sulla notifica)
L'applicazione del principio della scissione agli effetti della notifica non ha efficacia salvifica se manca l'accertamento dell'assenza di colpa del notificante; il mancato perfezionamento vale a mantenere gli effetti originari solo se il notificante ha diligentemente agito e l'esito negativo non è imputabile a lui
Massime di principio
- L'invio della comunicazione disciplinare entro il termine contrattuale è rilevante se l'invio è stato compiuto tramite un servizio idoneo e il mancato recapito non è imputabile al datore: se invece la mancata consegna è dovuta a errore del datore (es. indirizzo errato noto), l'invio non impedisce la decadenza
- La violazione dei termini procedurali stabiliti dal contratto collettivo integra di regola una violazione procedurale sanzionabile con la tutela indennitaria (art. 18, comma 6), non con automatica reintegrazione
- Solo quando il ritardo sia 'notevole e ingiustificato' e idoneo a ledere in modo sostanziale il principio di tempestività e l'affidamento del lavoratore, può conseguire una tutela più ampia (anche reintegrazione), e ciò richiede specifico accertamento di fatto
- Il giudice di merito deve valutare in fatto la gravità e la giustificazione del ritardo: la sanzione applicabile (indennitaria vs reintegrazione) dipende da quel giudizio di fatto
- Per i datori di lavoro è consigliabile utilizzare modalità di invio che garantiscano la tracciabilità e la certezza del recapito (es. ufficiale giudiziario, raccomandata con ricevuta indirizzata correttamente) e rispettare le dichiarazioni del dipendente sul domicilio per le comunicazioni
- La presenza, nelle mani del datore, di precedenti comunicazioni correttamente recapitate a uno specifico indirizzo rende più rischioso per il datore stesso un errore nella indicazione del civico, che sarà valutato come sua colpa
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