Ordinanza n. 214/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Firenze n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, recante Foglio di Via Obbligatorio a carico del ricorrente, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ed in particolare alla “proposta redatta dalla compagnia dei Carabinieri di Scandicci” menzionata nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Firenze, unitamente agli atti connessi e presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario foglio di via)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Firenze, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento degli atti connessi e presupposti, inclusa la proposta della Compagnia dei Carabinieri richiamata nel provvedimento. Il ricorso prospetta l'illegittimità della misura, deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, la mancata considerazione di valide e importanti ragioni familiari idonee a giustificare la presenza continuativa del ricorrente nel territorio di Scandicci. È inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dall'esecuzione del foglio di via rispetto all'assolvimento dei doveri e all'esercizio dei diritti connessi alla genitorialità nei confronti del figlio minore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Rilevato un fumus boni iuris, ha ritenuto che, a un primo sommario esame, il ricorso presentasse profili di fondatezza, soprattutto perché la Questura non risultava avere considerato le valide e importanti ragioni familiari giustificative della presenza continuativa del ricorrente a Scandicci. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché il foglio di via impediva al ricorrente il pieno assolvimento dei doveri e l'esercizio dei diritti connessi alla genitorialità nei confronti del figlio minore. Per l'effetto, ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato e fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della tutela cautelare; il giudice ha ravvisato sia profili di fumus boni iuris sia un pregiudizio grave derivante dall'esecuzione della misura e ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando l'autorità di pubblica sicurezza adotta un foglio di via obbligatorio senza considerare valide e importanti ragioni familiari potenzialmente idonee a giustificare la presenza continuativa dell'interessato nel territorio destinatario della misura.
- Sussiste il periculum in mora derivante dall'esecuzione di un foglio di via obbligatorio quando la misura impedisce all'interessato il pieno assolvimento dei doveri e l'esercizio dei diritti connessi alla genitorialità nei confronti di un figlio minore; tale pregiudizio può giustificare la sospensione cautelare dell'atto.
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