Sentenza del 15/10/2019 n. 7745 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 217/2019 ACCERTAMENTO - Atto emesso in sostituzione di un precedente - Potere di autotutela sostitutiva - Legittimità - Condizioni - Termini decadenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento TOSAP relativo al 2012, per euro 4.495,36 oltre interessi e sanzioni, contestando principalmente la legittimità del nuovo avviso emesso in sostituzione di uno precedente annullato, sostenendo che il Comune avesse consumato il proprio potere impositivo. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione, la mancata prova dell’occupazione di suolo comunale appartenente al patrimonio indisponibile, l’errata determinazione della superficie e della tariffa e la mancata applicazione delle tariffe agevolate previste per le reti di erogazione di pubblici servizi.
La decisione
L’appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il nuovo avviso è stato ritenuto legittimo perché costituiva esercizio di autotutela sostitutiva, non di accertamento integrativo: il Comune aveva annullato il precedente atto viziato e lo aveva sostituito correggendone gli errori, senza necessità di nuovi elementi conoscitivi. Il potere impositivo non si era consumato, purché fossero rispettati i termini decadenziali. La motivazione dell’atto è stata considerata sufficiente, anche perché la documentazione prodotta in giudizio costituiva prova della pretesa e non un’inammissibile integrazione della motivazione. È stata ritenuta provata l’occupazione di tratti di strada comunale appartenenti al patrimonio indisponibile e non sono state riconosciute le tariffe agevolate degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 507/1993, poiché la galleria serviva alla produzione privata di energia idroelettrica e non a una rete di erogazione di pubblici servizi. La società è stata condannata al pagamento delle spese di appello, liquidate in euro 1.500.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973
L’autotutela integrativa richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
La norma disciplina l’accertamento integrativo, che presuppone un precedente atto ancora esistente e nuovi elementi. Non si applica invece all’avviso emesso in sostituzione di un atto precedentemente annullato.
Art. 7, Legge 212/2000
L’avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. La motivazione può essere ritenuta sufficiente quando identifica oggetto, superficie, presupposti e importo della pretesa.
Art. 1, comma 162, Legge 296/2006
Gli atti di accertamento dei tributi locali devono essere motivati in modo tale da rendere comprensibili al contribuente i presupposti della pretesa tributaria.
Art. 38, D.Lgs. 507/1993
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
La TOSAP presuppone l’occupazione di uno spazio appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente e il vantaggio economico derivante dall’occupazione.
Art. 39, D.Lgs. 507/1993
L’occupazione imponibile richiede un’effettiva sottrazione, anche parziale, dell’area all’uso pubblico, non essendo sufficiente la mera presenza materiale dell’opera.
Artt. 46 e 47, D.Lgs. 507/1993
Le tariffe agevolate riguardano l’occupazione del sottosuolo o del soprasuolo connessa all’esercizio e alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici servizi. Non si applicano automaticamente a condotte o gallerie private funzionali alla produzione di energia per finalità lucrative.
Art. 2697 c.c.
L’ente impositore deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusi titolarità pubblica dell’area, appartenenza al patrimonio indisponibile, superficie occupata e correttezza dell’imposizione. Nel caso concreto tale prova è stata ritenuta fornita tramite visure, planimetrie, fotografie e attestazione comunale.
Cass. civ., n. 1611/2007 e n. 10376/2011
L’annullamento in autotutela di un atto di accertamento illegittimo produce effetto ex tunc e non consuma il potere impositivo dell’amministrazione, che può emettere un nuovo atto se permangono i presupposti e non sono scaduti i termini di decadenza.
Massime di principio
- L’amministrazione può annullare un accertamento illegittimo e sostituirlo con un nuovo atto anche senza elementi nuovi, quando si tratta di autotutela sostitutiva e non di accertamento integrativo.
- L’autotutela sostitutiva non consente di riaprire termini di decadenza già scaduti: il nuovo atto deve essere notificato entro il termine ordinario previsto per l’accertamento.
- La sostituzione è legittima se il nuovo atto corregge i vizi del precedente e mantiene la medesima pretesa sostanziale, senza trasformarsi in un accertamento completamente nuovo o ampliato oltre i limiti consentiti.
- La motivazione dell’avviso deve contenere gli elementi essenziali della pretesa; la documentazione prodotta in giudizio può dimostrare la fondatezza dell’accertamento, ma non può normalmente sostituire una motivazione originariamente assente.
- Per la TOSAP occorre verificare sia la natura pubblica e indisponibile dell’area sia l’effettiva sottrazione all’uso collettivo, oltre alla prova della superficie e della tariffa applicata.
- Le agevolazioni previste per le reti di pubblici servizi sono di stretta interpretazione e non si estendono a infrastrutture private utilizzate per attività produttive o lucrative, anche se l’attività svolta produce un’utilità di interesse generale.
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