Sentenza del 31/03/2015 n. 1296 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Adesione ai processi verbali di constatazione - Definizione dell'accertamento - Consegue - Istanza di autotutela - Non sussiste - Atto impugnabile - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il ricalcolo parziale delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti, nonostante l'integrale adesione prestata al processo verbale di constatazione. A seguito del diniego dell'Ufficio, impugnava tale provvedimento sostenendo la possibilità di correggere la pretesa tributaria mediante autotutela.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo che l'adesione al processo verbale di constatazione avesse reso definitivo l'accertamento. Tale definitività impediva sia all'Ufficio di esercitare l'autotutela per modificare o annullare l'atto, sia al contribuente di impugnare il diniego di autotutela, in quanto non configurabile come atto autonomamente impugnabile in questa situazione.
Norme richiamate
Disciplina dell'adesione al processo verbale di constatazione
L'adesione al processo verbale di constatazione rende definitivo l'accertamento.
L'adesione integrale produce effetti vincolanti e definisce la pretesa tributaria, impedendo successive contestazioni sul merito dell'accertamento attraverso un'istanza di autotutela.
Autotutela tributaria
L'autotutela consente all'Ufficio di correggere od annullare i propri atti illegittimi o infondati.
Dopo l'adesione al processo verbale di constatazione, l'autotutela non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento ormai definitivo, né il diniego può essere autonomamente impugnato dal contribuente in assenza di un nuovo atto impositivo.
Disciplina degli atti impugnabili nel processo tributario
Il diniego di autotutela, nel caso esaminato, non costituisce atto impugnabile.
Il contribuente non può ottenere un riesame giudiziale di una pretesa già definita mediante adesione limitandosi a impugnare il diniego dell'istanza di autotutela.
Massime di principio
- L'adesione integrale a un processo verbale di constatazione normalmente rende definitiva la pretesa tributaria e vincola il contribuente agli importi concordati.
- L'autotutela non costituisce uno strumento ordinario per riaprire o contestare un accertamento già definito con adesione.
- Il diniego di autotutela, quando mira soltanto a confermare una pretesa già definitiva, non è di regola autonomamente impugnabile.
- Prima di aderire a un processo verbale di constatazione è necessario verificare attentamente la correttezza di imposte, sanzioni e interessi, poiché l'adesione può precludere successive contestazioni.
- La possibilità di rimuovere un atto in autotutela non implica necessariamente un diritto del contribuente a ottenerne l'annullamento né un diritto generalizzato a impugnare il diniego.
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