Sentenza del 28/12/2017 n. 31040 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa a IVA 1998 e IRAP 1999, notificata a B.E. dopo la mancata impugnazione della cartella da parte della società. I giudici di merito avevano ritenuto tardiva la notifica nei confronti della socia, considerando necessario notificare la cartella ai soci entro i termini di decadenza previsti per l'obbligato principale. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che, essendo stata tempestivamente avviata la riscossione nei confronti della società, l'azione esecutiva verso la socia illimitatamente responsabile poteva essere intrapresa senza una nuova notifica della cartella entro gli stessi termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittima la notifica dell'accertamento alla socia accomandataria quale successore della società estinta e responsabile delle relative obbligazioni tributarie. Ha escluso che la cancellazione della società impedisca l'iscrizione a ruolo dei tributi a suo nome e ha affermato che il debito si trasferisce ai soci, illimitatamente quando questi rispondevano illimitatamente dei debiti sociali. La sentenza della C.T.R. della Lombardia è stata cassata con rinvio alla medesima C.T.R., in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3
La formazione del ruolo va operata a nome del contribuente, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oppure no, al momento di tale iscrizione, ancora esistente
L'iscrizione a ruolo può essere effettuata a nome della società anche se questa è stata successivamente estinta o non esiste più al momento della formazione del ruolo.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. c), convertito nella L. n. 156 del 2005
La Corte ha ritenuto che i termini di decadenza previsti per la riscossione nei confronti della società non impongano una distinta notificazione della cartella ai soci illimitatamente responsabili, quando la riscossione verso la società sia stata tempestivamente intrapresa.
Codice civile, artt. 2291, 2304 e 2318
Le disposizioni regolano la responsabilità solidale e illimitata dei soci e il rapporto tra responsabilità della società e responsabilità dei soci per i debiti sociali.
Codice civile, art. 2312, comma 2
Dopo l'estinzione della società di persone, i rapporti giuridici residui non vengono necessariamente meno, ma possono proseguire nei confronti dei soci quali successori della società estinta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La disposizione è stata richiamata nel motivo di ricorso con riferimento all'impugnazione degli atti della riscossione e alla posizione processuale della socia.
D.Lgs. n. 6 del 2003
La riforma del diritto societario ha consolidato il principio secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società, ma non necessariamente l'estinzione dei rapporti giuridici residui, che possono trasferirsi ai soci.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non elimina automaticamente i debiti tributari già sorti: tali obbligazioni possono trasferirsi ai soci secondo il regime di responsabilità applicabile.
- Per le società di persone, il socio illimitatamente responsabile può essere chiamato a rispondere dei debiti fiscali della società anche dopo l'estinzione di quest'ultima.
- L'iscrizione a ruolo può restare validamente intestata alla società estinta; l'estinzione non rende di per sé nullo il ruolo né impedisce l'azione verso i soci successori o coobbligati.
- Quando la riscossione nei confronti della società è stata avviata tempestivamente, non è necessariamente richiesta una nuova notifica della cartella al socio entro gli stessi termini di decadenza previsti per la società.
- La responsabilità del socio deve comunque essere valutata in concreto alla luce del tipo societario, del ruolo ricoperto, dell'eventuale responsabilità limitata o illimitata e delle regole sulla successione nei rapporti della società estinta.
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