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Ordinanza

Ordinanza n. 1296/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell'11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Sicilia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Sicilia, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Sicilia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “n° 14 posti sono congelati in attesa dell'espletamento della prova asincrona ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994”; -dell'elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Sicilia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; -dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 20,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 11, 31, 34 e 35, del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 11, 31, 34 e 35, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l'ammissione del ricorrente nel novero dei candidati idonei del concorso per la Direzione Regionale Sicilia, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nel novero dei candidati idonei del concorso per la Direzione Regionale Sicilia; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nel novero dei candidati idonei del concorso per la Direzione Regionale Sicilia;

Giustizia amministrativa202600868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei vincitori e atti della prova scritta di una selezione pubblica per funzionari, nella parte in cui il candidato non è stato incluso tra gli idonei per la Direzione Regionale Sicilia a causa di quesiti ritenuti errati o fuorvianti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e soggetti organizzatori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori, l'avviso di pubblicazione, gli eventuali verbali di approvazione, gli elenchi dei vincitori e degli idonei, il congelamento di alcuni posti, l'esito anonimo della prova scritta, il punteggio attribuito, il questionario, il correttore, il foglio risposte e gli atti di predisposizione dei quesiti, con particolare riferimento ai quesiti nn. 11, 31, 34 e 35. Ha dedotto che la presenza di quesiti errati o fuorvianti nel proprio questionario avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante e la conseguente mancata inclusione nella graduatoria degli idonei per la Direzione Regionale Sicilia. Ha chiesto, in via cautelare, l'ammissione tra gli idonei con il punteggio e la posizione corretti e, nel merito, l'annullamento degli atti e il risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio le singole doglianze di legittimità né formula una valutazione di merito sulla correttezza dei quesiti, riservando ogni valutazione sull'ammissibilità del ricorso e sulle doglianze alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente, allo stato, l'interesse dell'amministrazione al mantenimento degli effetti della graduatoria, considerato che i vincitori erano già stati assunti. Ha inoltre rilevato che un eventuale accoglimento del ricorso sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente, escludendo così l'urgenza della tutela cautelare. Il Collegio ha precisato di non assumere, in questa fase, determinazioni sull'ammissibilità del ricorso e sulla fondatezza delle doglianze. Poiché il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma il contraddittorio non era integro, ha disposto l'integrazione nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione Regionale interessata, indicando i contenuti necessari dell'avviso. La notificazione deve essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. La fissazione dell'udienza pubblica di merito è stata riservata a un'apposita istanza del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    il gravame è stato notificato ad “almeno un controinteressato”

    La notificazione ad almeno un controinteressato consente la prosecuzione del giudizio, ferma la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati necessari.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento degli indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La mancata esecuzione della notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica, ma l'ordinanza non decide la relativa domanda di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile giustifica il rigetto della domanda quando l'interesse del ricorrente può essere integralmente soddisfatto da un'eventuale decisione favorevole nel merito e, nel bilanciamento degli interessi, prevale temporaneamente l'interesse pubblico alla conservazione degli effetti dell'atto, anche in ragione dell'avvenuta assunzione dei vincitori.
  • Nelle controversie concorsuali, devono essere chiamati nel processo tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso volto a modificare il punteggio o la posizione del ricorrente.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta difficoltà prevedibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di registro, delle parti, degli atti impugnati, dei controinteressati e del testo degli atti processuali rilevanti.
  • Il termine fissato dal giudice per eseguire la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositarne la prova sono perentori; l'inadempimento determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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