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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29817/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La società utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2006 e poi modificato nel 2009 ha agito chiedendo la declaratoria di nullità/gratuità del rapporto per asserita usurarietà originaria e soggettiva, indeterminatezza del costo del finanziamento e anatocismo. Ha sostenuto che, per verificare l'usura, dovessero sommarsi interessi corrispettivi, interessi moratori e altri costi contrattuali, e che il piano di ammortamento alla francese celasse un costo occulto e rendesse indeterminati gli elementi essenziali del contratto. La Corte d'appello ha confermato il rigetto del Tribunale. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente sulla considerazione degli ulteriori costi ai fini dell'usura e sull'erroneo richiamo alla penale; violazione delle norme sull'usura e dell'art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che la nullità della clausola degli interessi moratori travolgesse anche quella sugli interessi corrispettivi; violazione delle norme su determinatezza e anatocismo, censurando l'affermazione che l'ammortamento alla francese non generi indeterminatezza o capitalizzazione vietata; nullità della sentenza per il diniego di CTU contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti illustrati in motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. Ha ritenuto corretta la censura sulla necessità di considerare la pattuizione originaria degli interessi moratori rispetto alla clausola di salvaguardia e ha ribadito, in tema di usurarietà degli interessi moratori, il principio delle Sezioni Unite sul riparto dell'onere della prova. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la banca si era limitata a contestazioni generiche senza indicare quali tassi e oneri fossero stati effettivamente applicati. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto in ricorso

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio processuale per nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo

  • art. 1344 c.c.

    invocato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la pattuizione a schema elusivo

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    la Corte ribadisce che la nullità per usura riguarda la clausola che prevede interessi usurari, con riferimento all'originaria pattuizione; il principio va letto in relazione alla specifica clausola interessata

  • art. 1346 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta indeterminatezza dell'oggetto/degli elementi essenziali del contratto

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la dedotta nullità del contratto o di singole clausole

  • art. 1283 c.c.

    invocato quale norma sul divieto di anatocismo

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    richiamato nel quadro della disciplina degli interessi

  • art. 821, comma 3, c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'ammortamento e sulla produzione dei frutti/interessi

  • art. 1, comma 4, L. 108/1996

    richiamato nel motivo sulla disciplina antiusura

  • art. 1, comma 1, D.L. 394/2000

    convertito con modificazioni dalla L. 24/2001

    la Corte afferma che la nullità della clausola usuraria attiene alla pattuizione originaria degli interessi convenuti ab origine

  • art. 120 TUB

    richiamato con riferimento alla disciplina della capitalizzazione e alla delibera CICR

  • art. 25 d.lgs. 342/1999

    richiamato per l'introduzione della disciplina sulla capitalizzazione nei finanziamenti rateali

  • art. 3 delibera CICR 9 febbraio 2000

    richiamato per affermare che nei finanziamenti con rimborso rateale, in caso di inadempimento, l'importo scaduto può produrre interessi se pattuito

  • art. 2697 c.c.

    la Corte richiama il principio secondo cui il debitore che deduce l'usurarietà deve allegare specificamente tipo contrattuale, clausola, interessi applicati, TEGM ed elementi del decreto ministeriale di riferimento; la controparte deve provare fatti impeditivi/modificativi/estintivi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in negativo: non basta una contestazione generica della controparte quando la perizia di parte indica specificamente i saggi illegittimi asseritamente applicati

Massime di principio

  • In materia di usura degli interessi moratori, la verifica della nullità va compiuta con riferimento alla pattuizione originaria della clausola che stabilisce il tasso, perché la successiva fluttuazione o una clausola di salvaguardia non eliminano il vizio eventualmente già esistente al momento della stipulazione.
  • La clausola di salvaguardia ha funzione di proteggere il tasso da una futura variazione in aumento rispetto alla soglia, non di sanare ex post una pattuizione originariamente usuraria.
  • Nei giudizi sull'usurarietà degli interessi moratori, il debitore deve allegare in modo specifico il tipo contrattuale, la clausola interessata, i tassi concretamente applicati e gli elementi del decreto ministeriale rilevante; la controparte non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve indicare i saggi effettivamente applicati o i fatti impeditivi/modificativi/estintivi.
  • Una contestazione tecnica sorretta da perizia di parte non può essere contrastata in modo meramente assertivo o con formule generiche; occorre un confronto puntuale sui dati di calcolo e sui tassi concretamente applicati.
  • Il divieto di anatocismo e le censure sul metodo di ammortamento non possono essere accolti in astratto, ma richiedono una precisa dimostrazione della clausola concreta, del suo contenuto e del meccanismo di produzione degli interessi.
  • La nullità per pattuizione di interessi usurari colpisce la specifica clausola che disciplina gli interessi in modo illecito, e la sua estensione ad altre componenti del rapporto deve essere valutata in base al contenuto effettivo del contratto e alle allegazioni/prove offerte nel processo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoUsura bancariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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