Cassazione Civile, Ordinanza n. 29817/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La società utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2006 e poi modificato nel 2009 ha agito chiedendo la declaratoria di nullità/gratuità del rapporto per asserita usurarietà originaria e soggettiva, indeterminatezza del costo del finanziamento e anatocismo. Ha sostenuto che, per verificare l'usura, dovessero sommarsi interessi corrispettivi, interessi moratori e altri costi contrattuali, e che il piano di ammortamento alla francese celasse un costo occulto e rendesse indeterminati gli elementi essenziali del contratto. La Corte d'appello ha confermato il rigetto del Tribunale. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente sulla considerazione degli ulteriori costi ai fini dell'usura e sull'erroneo richiamo alla penale; violazione delle norme sull'usura e dell'art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che la nullità della clausola degli interessi moratori travolgesse anche quella sugli interessi corrispettivi; violazione delle norme su determinatezza e anatocismo, censurando l'affermazione che l'ammortamento alla francese non generi indeterminatezza o capitalizzazione vietata; nullità della sentenza per il diniego di CTU contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti illustrati in motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. Ha ritenuto corretta la censura sulla necessità di considerare la pattuizione originaria degli interessi moratori rispetto alla clausola di salvaguardia e ha ribadito, in tema di usurarietà degli interessi moratori, il principio delle Sezioni Unite sul riparto dell'onere della prova. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la banca si era limitata a contestazioni generiche senza indicare quali tassi e oneri fossero stati effettivamente applicati. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto in ricorso
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale per nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo
art. 1344 c.c.
invocato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la pattuizione a schema elusivo
art. 1815, comma 2, c.c.
la Corte ribadisce che la nullità per usura riguarda la clausola che prevede interessi usurari, con riferimento all'originaria pattuizione; il principio va letto in relazione alla specifica clausola interessata
art. 1346 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta indeterminatezza dell'oggetto/degli elementi essenziali del contratto
art. 1418 c.c.
richiamato per la dedotta nullità del contratto o di singole clausole
art. 1283 c.c.
invocato quale norma sul divieto di anatocismo
art. 1284, comma 3, c.c.
richiamato nel quadro della disciplina degli interessi
art. 821, comma 3, c.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'ammortamento e sulla produzione dei frutti/interessi
art. 1, comma 4, L. 108/1996
richiamato nel motivo sulla disciplina antiusura
art. 1, comma 1, D.L. 394/2000
convertito con modificazioni dalla L. 24/2001
la Corte afferma che la nullità della clausola usuraria attiene alla pattuizione originaria degli interessi convenuti ab origine
art. 120 TUB
richiamato con riferimento alla disciplina della capitalizzazione e alla delibera CICR
art. 25 d.lgs. 342/1999
richiamato per l'introduzione della disciplina sulla capitalizzazione nei finanziamenti rateali
art. 3 delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamato per affermare che nei finanziamenti con rimborso rateale, in caso di inadempimento, l'importo scaduto può produrre interessi se pattuito
art. 2697 c.c.
la Corte richiama il principio secondo cui il debitore che deduce l'usurarietà deve allegare specificamente tipo contrattuale, clausola, interessi applicati, TEGM ed elementi del decreto ministeriale di riferimento; la controparte deve provare fatti impeditivi/modificativi/estintivi
art. 115 c.p.c.
richiamato in negativo: non basta una contestazione generica della controparte quando la perizia di parte indica specificamente i saggi illegittimi asseritamente applicati
Massime di principio
- In materia di usura degli interessi moratori, la verifica della nullità va compiuta con riferimento alla pattuizione originaria della clausola che stabilisce il tasso, perché la successiva fluttuazione o una clausola di salvaguardia non eliminano il vizio eventualmente già esistente al momento della stipulazione.
- La clausola di salvaguardia ha funzione di proteggere il tasso da una futura variazione in aumento rispetto alla soglia, non di sanare ex post una pattuizione originariamente usuraria.
- Nei giudizi sull'usurarietà degli interessi moratori, il debitore deve allegare in modo specifico il tipo contrattuale, la clausola interessata, i tassi concretamente applicati e gli elementi del decreto ministeriale rilevante; la controparte non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve indicare i saggi effettivamente applicati o i fatti impeditivi/modificativi/estintivi.
- Una contestazione tecnica sorretta da perizia di parte non può essere contrastata in modo meramente assertivo o con formule generiche; occorre un confronto puntuale sui dati di calcolo e sui tassi concretamente applicati.
- Il divieto di anatocismo e le censure sul metodo di ammortamento non possono essere accolti in astratto, ma richiedono una precisa dimostrazione della clausola concreta, del suo contenuto e del meccanismo di produzione degli interessi.
- La nullità per pattuizione di interessi usurari colpisce la specifica clausola che disciplina gli interessi in modo illecito, e la sua estensione ad altre componenti del rapporto deve essere valutata in base al contenuto effettivo del contratto e alle allegazioni/prove offerte nel processo.
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