Cassazione Civile, Ordinanza n. 18520/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti processuali)
La controversia
La società in liquidazione e un soggetto indicato nell'istanza hanno chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione, deducendo due profili: da un lato, l'asserito errore materiale nell'intestazione, dove sarebbe stata indicata una persona come liquidatore della società al posto di un'altra; dall'altro, l'omessa statuizione sull'attribuzione dei compensi in favore del difensore antistatario. La Corte ha ritenuto infondata la prima richiesta, osservando che non vi era un errore materiale ma una errata lettura dell'epigrafe dell'ordinanza da correggere. Ha invece accolto, rilevandolo anche d'ufficio, il profilo relativo alla mancata attribuzione dei compensi al difensore antistatario, qualificando tale omissione come errore materiale correggibile. Nel testo viene richiamata la giurisprudenza sul discrimine tra errore revocatorio ed errore materiale e sulla correzione dell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte l'istanza di correzione: ha respinto la richiesta relativa alla pretesa errata indicazione del liquidatore, perché non sussisteva un errore materiale, ma ha disposto la correzione dell'ordinanza precedente nel punto in cui non attribuiva le spese al difensore antistatario. La correzione consiste nel modificare la formula di condanna alle spese, aggiungendo l'attribuzione all'avvocato antistatario Salvatore Ruggiero. Non è stata liquidata alcuna spesa per il procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Il rimedio della correzione è utilizzabile per eliminare errori materiali o di scrittura contenuti nel provvedimento.
art. 288 c.p.c.
La correzione dell'errore materiale può essere disposta con annotazione sull'originale del provvedimento da correggere.
art. 93 c.p.c.
L'omessa attribuzione delle spese in favore del difensore antistatario è trattabile come errore materiale correggibile.
Cass. 24/07/2012, n. 12962
Distingue l'errore revocatorio, dovuto a falsa percezione degli atti, dall'errore materiale, dovuto a svista materiale; quest'ultimo è emendabile con correzione.
Sez. Un. 16037/2010
Riconosce esperibile la correzione dell'errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario.
Cass. n. 12184/2020
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per rimettere in discussione il contenuto sostanziale del provvedimento o per sanare una mera errata lettura dell'atto da parte del richiedente.
- L'omessa indicazione dell'attribuzione delle spese al difensore antistatario integra un errore materiale emendabile anche d'ufficio, quando dal provvedimento e dagli atti risulti chiara la volontà del giudice sulla condanna alle spese.
- L'istanza di correzione può essere accolta solo nei limiti in cui sussista un effettivo errore materiale; in difetto, la richiesta va respinta.
- La legittimazione a chiedere la correzione e l'interesse ad agire devono essere valutati in concreto, ma l'errore materiale può essere corretto d'ufficio dal giudice che lo rilevi.
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