Sentenza n. 3337/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Università degli Studi di Napoli “Federico II” sull'istanza del 19 giugno 2025 avanzata dal ricorrente al fine di ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi ragioni di salute e familiari ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938 e per la declaratoria dell'obbligo dell'Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della istanza di trasferimento del ricorrente, ai fini del rilascio del nulla osta all'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1\8\2025 : PER L’ANNULLAMENTO - della nota prot. n. -OMISSIS- emessa dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dal ricorrente in data 19 giugno 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi di salute e familiari;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di trasferimento e successivo diniego del trasferimento al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per gravi motivi di salute e familiari
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha inizialmente proposto azione avverso il silenzio dell'Università sull'istanza del 19 giugno 2025, formulata ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938, chiedendo che l'Ateneo fosse obbligato a esaminare la domanda e a valutare il rilascio del nulla osta al trasferimento. Dopo l'adozione di una nota espressa di diniego, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti chiedendone l'annullamento. Ha dedotto, in particolare, l'incompetenza del dirigente che aveva adottato il diniego, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Rettore ai sensi dell'art. 9, comma 1, del r.d. n. 1269/1938; la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990; nonché censure relative alla possibilità di ottenere il trasferimento per gravi ragioni di salute e familiari in deroga al sistema di accesso programmato. Sono state inoltre prospettate questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e di legittimità costituzionale della disciplina applicata.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché durante il giudizio l'Università ha adottato un provvedimento espresso di diniego, impugnato con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati rigettati. Il TAR ha ritenuto che l'accesso agli anni successivi al primo del corso di Medicina e Chirurgia debba avvenire mediante una procedura comparativa pubblica tra gli interessati, fondata sui posti effettivamente disponibili nella coorte di riferimento e sul riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione. Non sussiste un automatismo tra i posti programmati per il primo anno e quelli disponibili per gli anni successivi, né la graduatoria nazionale rileva per i trasferimenti ad anni successivi; questi ultimi restano subordinati al limite dei posti annualmente accertati dall'università ricevente. L'art. 9 del r.d. n. 1269/1938, pur formalmente vigente, deve essere interpretato nel quadro evolutivo della disciplina dell'accesso programmato e non può fondare un trasferimento individuale sottratto alla procedura comparativa e ai limiti di capienza. È stata respinta anche la censura di incompetenza: la decisione sulla domanda di trasferimento è attività gestionale, spettante alla dirigenza amministrativa, mentre al Rettore competono funzioni di indirizzo e coordinamento. È stata respinta la censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l'Amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o di rimessione alla Corte costituzionale, richiamando il precedente orientamento del Consiglio di Stato. Le spese sono state compensate per la natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio; la sopravvenienza di un provvedimento espresso comporta la prosecuzione del giudizio mediante impugnazione dell'atto con motivi aggiunti e il venir meno dell'interesse alla decisione sul silenzio.
art. 117, comma 5, c.p.a.
Consente, in presenza di un provvedimento espresso sopravvenuto, la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario.
art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269
La disposizione non consente di derogare al sistema sopravvenuto dell'accesso programmato mediante trasferimenti individuali sottratti alla comparazione pubblica e ai limiti dei posti disponibili; il riferimento storico al Rettore non radica necessariamente in capo a quest'ultimo una competenza gestionale.
allegato 2, punto 13, D.M. n. 218/2020
Richiede, per l'accesso agli anni successivi al primo, procedure di riconoscimento dei crediti e la pubblicazione di avvisi o bandi sulla disponibilità dei posti, imponendo una procedura comparativa tra le domande.
l. 2 agosto 1999, n. 264
Ha introdotto il sistema dell'accesso programmato ai corsi universitari, nel cui quadro deve essere collocata la disciplina dei trasferimenti agli anni successivi.
art. 2 l. 30 dicembre 2010, n. 240
Attribuisce al Rettore funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, mentre le attività gestionali spettano alla dirigenza amministrativa.
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato quale quadro normativo del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La sua violazione non determina l'annullamento quando l'Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo espresso a precedenti decisioni per la motivazione della sentenza.
Massime di principio
- L'accesso agli anni successivi al primo dei corsi universitari a numero programmato deve essere regolato mediante una procedura comparativa pubblica, aperta agli interessati, fondata su criteri predeterminati, sul riconoscimento dei crediti e sui posti effettivamente disponibili nella coorte di riferimento.
- Per i trasferimenti agli anni successivi al primo non sussiste alcun automatismo tra i posti programmati per il primo anno e le disponibilità successive; queste ultime costituiscono contingenti autonomi, accertati annualmente dall'ateneo ricevente, e il trasferimento resta subordinato al relativo tetto massimo.
- La disciplina generale dell'accesso programmato e le norme ministeriali attuative prevalgono, nell'interpretazione sistematica, su una lettura dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 che consenta trasferimenti individuali per gravi motivi sottratti alla procedura comparativa e ai limiti dei posti disponibili.
- Quando una disposizione risalente attribuisce una competenza al Rettore o ad altra figura apicale, essa deve essere interpretata alla luce dell'evoluzione dell'organizzazione amministrativa universitaria: le funzioni di indirizzo spettano agli organi di governo, mentre le decisioni gestionali, comprese quelle sui trasferimenti degli studenti, spettano alla dirigenza amministrativa.
- La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non comporta l'annullamento del provvedimento se l'Amministrazione dimostra che, avuto riguardo al contenuto sostanziale della decisione, il provvedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.
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