Sentenza del 22/01/2021 n. 274 - Comm. Trib. Prov. Palermo
Validità ed efficacia della notifica telematica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della validità ed efficacia di una notifica telematica: si discuteva se la notifica via PEC perfezionatasi alla consegna presso l'indirizzo PEC espressamente indicato dalla parte produca l'effettiva conoscenza dell'atto e, quindi, gli effetti voluti (es. decorrenza di termini)
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'effettiva conoscenza dell'atto si perfeziona con la consegna dello stesso presso l'indirizzo PEC espressamente indicato dalla parte; tale evento determina il raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato (quindi la notifica è valida ed efficace e produce i relativi effetti, come l'avvio dei termini procedurali), anche in assenza della lettura materiale del messaggio, purché la consegna sia realmente avvenuta all'indirizzo comunicato
Norme richiamate
D.P.R. n. 68/2005, art. 6
disciplina le notificazioni a mezzo telematico e viene interpretato nel senso che la consegna all'indirizzo PEC indicato produce l'efficacia della notifica
D.Lgs. n. 82/2005, art. 48, comma 2
riconosce valore legale alla trasmissione tramite PEC e la presunzione di conoscenza al momento della consegna al casella elettronica indicata
Corte Cost. sentenza n. 146/2016
afferma la legittimità costituzionale del sistema di notifiche telematiche e la possibilità di valorizzare presunzioni di conoscenza coerenti con le garanzie costituzionali
Cassazione, Sezioni Unite, n. 10266/2018
precisa che la notifica a mezzo PEC perfezionatasi con la consegna alla casella indicata produce effetti giuridici (termini, ecc.) e delimita i casi in cui la mancata effettiva lettura non inficia la validità della notifica
Massime di principio
- Se una parte ha espressamente comunicato un indirizzo PEC, la consegna dell'atto a quella casella determina, di norma, l'effettiva conoscenza e la validità della notifica
- La presunzione di conoscenza si realizza al momento della consegna alla casella PEC indicata; non è necessaria la prova della effettiva lettura, salvo peculiari circostanze contrarie
- Per impugnare con successo una notifica telematica il ricorrente deve provare che la consegna non è avvenuta all'indirizzo indicato, che vi è stato un malfunzionamento dimostrabile del servizio o che l'indirizzo non era stato effettivamente designato per le comunicazioni
- Chi invia notifiche via PEC deve conservare e produrre le ricevute di avvenuta trasmissione/consegna (es. ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna) come prova dell'effettivo perfezionamento
- È buona prassi per le parti aggiornare tempestivamente l'indirizzo PEC comunicato e monitorare la casella, poiché termini e conseguenze processuali decorrono dalla consegna
- In presenza di abusi, violazione di garanzie fondamentali o di specifiche normative settoriali, le presunzioni di efficacia possono essere discusse e derogate caso per caso
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