Sentenza n. 653/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. -OMISSIS-, di reiezione -OMISSIS- a firma del Direttore della Sede Provinciale di -OMISSIS- dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, comunicato con nota pec del 14.4.2025 con cui è stata respinta l'istanza presentata dalla ricorrente per l'accesso all'Assegno di Integrazione Salariale, Protocollo: INPS.-OMISSIS- del 19/03/2025; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali anche non conosciuti; ove e per quanto occorra per l'annullamento del silenzio serbato in relazione all'istanza di riesame - ricorso amministrativo formalizzata al Comitato Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale formalizzato ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) del Decreto Interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, in data 24 aprile 2025 prot. N. -OMISSIS- nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: A) della nota di riscontro dell’INPS - Direzione Provinciale di -OMISSIS- ad oggetto: “Riscontro Ordinanza TAR Salerno sul ricorso n. 965/2025”, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al difensore di -OMISSIS- in data 16.9.2025 resa in ottemperanza all’ordinanza cautelare del TAR Campania – Salerno nell’ambito del ricorso pendente proposto per l’annullamento B) del provvedimento prot. -OMISSIS-, di reiezione -OMISSIS- a firma del Direttore della Sede Provinciale di -OMISSIS- dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, comunicato con nota pec del 14.4.2025 con cui è stata respinta l’istanza presentata dalla ricorrente per l’accesso all'Assegno di Integrazione Salariale, Protocollo: INPS.-OMISSIS- del 19/03/2025; C) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali anche non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego INPS di ammissione all’Assegno di Integrazione Salariale e successivo provvedimento di riesame confermativo del diniego
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il diniego INPS fondato sulla ritenuta imputabilità della crisi aziendale alla propria condizione, determinata dall’informazione interdittiva antimafia che le aveva impedito di acquisire nuove commesse pubbliche. Con i motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento di riesame, deducendo la non imputabilità dell’evento ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. n. 95442/2016, la transitorietà e imprevedibilità della crisi, l’assenza di colpa dell’attuale gestione societaria, la sostituzione degli amministratori e la riorganizzazione della società, nonché la mancata contestazione di violazioni del d.lgs. 231/2001. Ha inoltre sostenuto che l’interdittiva antimafia fosse sospesa dal giudice amministrativo e che l’INPS avesse svolto un riesame soltanto formale, con motivazione apparente e senza adeguata valutazione delle circostanze concrete. Il Ministero del Lavoro ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro, non essendo stato impugnato alcun suo atto. Ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato integralmente sostituito dal nuovo diniego adottato dall’INPS in sede di riesame, oggetto dei motivi aggiunti. Nel merito ha respinto i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la non imputabilità richiesta per l’integrazione salariale non richieda soltanto l’assenza di volontarietà, imperizia o negligenza, ma anche che l’evento sia estraneo all’organizzazione e al programma aziendale e non riconducibile agli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale. La crisi causata dall’informazione interdittiva antimafia è stata ritenuta imputabile all’impresa, perché i fatti che hanno determinato l’interdittiva sono riferibili, anche indirettamente, alla gestione aziendale, indipendentemente dalla responsabilità personale degli attuali amministratori. L’imputabilità avrebbe potuto essere esclusa soltanto mediante la dimostrazione dell’illegittimità dell’interdittiva; tale dimostrazione non è stata fornita, poiché il TAR Veneto ne aveva confermato la legittimità. La successiva sospensione disposta dal Consiglio di Stato era stata limitata alla prosecuzione dei contratti pubblici già in corso e non aveva eliminato né integralmente sospeso gli effetti dell’interdittiva. Le misure di self-cleaning possono favorire la riammissione nella white list, ma non escludono che la precedente gestione abbia legittimamente determinato l’interdittiva. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 148/2015
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato
L’integrazione salariale ordinaria presuppone una situazione aziendale temporanea e non imputabile all’impresa o ai lavoratori.
art. 1, comma 3, D.M. n. 95442/2016
La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.
La non imputabilità comprende l’involontarietà e l’assenza di imperizia o negligenza, ma, secondo l’interpretazione richiamata dal giudice, richiede anche l’estraneità dell’evento all’organizzazione e al programma aziendale.
art. 5, comma 1, lett. d), D.I. n. 94343 del 3 febbraio 2016
È richiamato quale base normativa del ricorso amministrativo al Comitato Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale.
d.lgs. 159/2011
È richiamato in relazione all’informazione interdittiva antimafia che aveva inciso sulla possibilità dell’impresa di acquisire nuove commesse pubbliche.
d.lgs. 231/2001
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che alla società non fosse stata contestata alcuna violazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti; il giudice non attribuisce a tale circostanza efficacia decisiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione agli ammortizzatori sociali fondati su eventi transitori e non imputabili, non è sufficiente la mera involontarietà dell’evento né l’assenza di imperizia o negligenza: l’evento deve essere estraneo all’organizzazione e al programma aziendale e non dipendere dagli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale.
- La contrazione dell’attività derivante da un’informazione interdittiva antimafia è imputabile all’impresa quando i fatti che hanno determinato l’interdittiva sono riconducibili, anche indirettamente, alla gestione aziendale, indipendentemente dalla responsabilità personale degli amministratori in carica al momento della richiesta dell’ammortizzatore.
- L’imputabilità della crisi aziendale derivante da un’interdittiva antimafia può essere esclusa, ai fini dell’integrazione salariale, soltanto se l’impresa dimostra l’illegittimità dell’interdittiva; la mera sospensione parziale degli effetti del provvedimento, limitata alla prosecuzione di contratti pubblici già in corso, non equivale alla sua eliminazione né esclude l’imputabilità della crisi.
- Le misure di self-cleaning e la riorganizzazione societaria possono consentire la riammissione dell’impresa nella white list, ma non fanno venir meno, di per sé, la riferibilità alla precedente gestione dei fatti che abbiano legittimamente determinato l’informazione interdittiva.
- Quando il provvedimento amministrativo impugnato è integralmente sostituito, in sede di riesame, da un nuovo provvedimento confermativo, il ricorso contro l’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; la tutela deve essere esercitata contro il provvedimento sopravvenuto mediante motivi aggiunti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →