Cassazione Penale, Ordinanza n. 18302/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. I motivi dedotti erano: 1) omessa confisca del denaro ritenuto provento del reato; 2) un secondo motivo definito dalla Corte assolutamente generico; 3) censura contro il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., ritenuta meramente reiterativa e non deducibile in cassazione perché volta a contestare una valutazione di merito non manifestamente illogica né erronea in diritto; 4) deduzione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, ritenuta non esaminabile perché il ricorso era inammissibile e non si era instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione, con conseguente preclusione del rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare, ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di concreto interesse a dolersi dell'omessa confisca del denaro; il secondo per genericità assoluta; il terzo perché meramente reiterativo e diretto a rivalutare il merito sul diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.; il quarto perché la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non è rilevabile quando il ricorso sia inammissibile, non essendosi instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, c.p.p.
L'interesse ad impugnare deve essere concreto e non può risolversi in una pretesa meramente teorica o formale all'esattezza giuridica della decisione; l'impugnazione deve tendere a un risultato favorevole, anche solo indirettamente utile al proponente.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere rimessa in discussione in cassazione quando la censura si risolve in una mera contestazione della valutazione di merito, sorretta da motivazione non manifestamente illogica né erronea in diritto.
art. 129 c.p.p.
La causa di non punibilità sopravvenuta, come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, non può essere rilevata se il ricorso è inammissibile e non si è instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere attuale e concreto: non è sufficiente dedurre un vizio solo astratto o teorico della decisione se la sua correzione non apporta alcuna utilità pratica al ricorrente.
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi generici o meramente reiterativi delle deduzioni già svolte, né censure che mirino a una nuova valutazione del merito in assenza di manifesta illogicità o errore di diritto della motivazione impugnata.
- La Corte di cassazione non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, quando il ricorso è inammissibile, poiché manca un valido rapporto processuale di impugnazione.
- La contestazione del diniego di una circostanza attenuante è censurabile in cassazione solo se si denuncia un vizio di motivazione manifestamente illogica o un errore di diritto, non per ottenere una diversa rivalutazione dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero motivato.
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