Sentenza n. 2179/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 765/2025, recante il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all’adozione degli atti necessari per consentire il godimento del beneficio mediante accredito sulla Carta del Docente della somma complessiva di euro 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo. Il giudicato era stato notificato all’Amministrazione il 17 luglio 2025, era munito di attestazione di passaggio in giudicato del 12 gennaio 2026 ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669 del 1996. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero e ha chiesto anche l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo azionato era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che il Ministero non aveva dimostrato di aver eseguito il comando giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione Generale ministeriale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato presupposto, da attuare mediante accredito delle somme sulla Carta del Docente.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994
Il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato deve rispettare il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti stabiliti dalla disposizione.
art. 14 l. 669/1996
L’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione è stata ritenuta proponibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza
L’azione di ottemperanza è stata accolta poiché il giudicato era definitivo, ritualmente notificato e non eseguito dall’Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice può disporre misure per assicurare l’attuazione del giudicato, compresa la penalità di mora; nel caso concreto tale misura è stata ritenuta non necessaria, essendo sufficiente la nomina preventiva del commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione, sia decorso il termine previsto dall’art. 14 della legge n. 669 del 1996 e l’amministrazione non abbia provato l’avvenuta esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La nomina di un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione obbligata può comprendere la facoltà di delega a dirigenti o funzionari dell’ufficio dotati della necessaria professionalità e l’esercizio di tutti i poteri necessari all’esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio.
- La previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato e giustificare il rigetto della domanda di penalità di mora, quando il giudice non ravvisi la necessità di applicare anche tale misura coercitiva.
- L’attività svolta quale commissario ad acta da un dirigente dell’amministrazione resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo, in assenza di diverse ragioni, al riconoscimento di uno specifico compenso.
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