Cassazione Penale, Sentenza n. 39975/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Dagli atti risultava infatti il verbale di perquisizione e sequestro del 05/06/2025 non considerato dal giudice del riesame, il quale aveva deciso de plano senza fissare udienza in contraddittorio. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata ("Annulla senza rinvio") e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 322 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo del 28/05/2025. La difesa ha censurato l'adozione del provvedimento de plano senza contraddittorio, impedendo di provare che il sequestro era stato effettivamente eseguito il 05/06/2025, e ha denunciato violazione delle norme procedurali (artt. 127 co.1 e 324 co.6 c.p.p.) e di valutazione dell'interesse ad impugnare (art. 322 e 591 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen. comma 1
Rilevanza del principio del contraddittorio e dell'obbligo, salvo casi eccezionali, di instaurare il contraddittorio prima di adottare provvedimenti che incidono sui diritti della difesa; la mancata citazione ha precluso alla difesa di fornire prova dell'esecuzione del sequestro.
art. 324 cod. proc. pen. comma 6
Regole procedurali sull'istruzione e sul riesame del decreto di sequestro: il giudice del riesame non poteva decidere de plano senza valutare gli atti e senza consentire il contraddittorio quando dalla documentazione poteva emergere interesse ad impugnare.
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla competenza e alle successive determinazioni sull'azione e sugli atti cautelari reali; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente ai sensi di questa norma.
art. 591 cod. proc. pen.
Centrale nella valutazione dell'interesse e dei rimedi impugnatori; censurata la corretta applicazione nei confronti dell'istanza di riesame che, in presenza di sequestro eseguito, comporta interesse concreto ad impugnare.
Sez. U, sentenza n. 51515/2018 (richiamata)
Richiamati i principi delle Sezioni Unite sulla necessità del rispetto del contraddittorio e delle garanzie procedurali nella formazione dei provvedimenti cautelari e nel loro riesame.
Sez. 5, sentenza n. 2747 del 06/10/2021
Precisazione giurisprudenziale sul requisito dell'interesse all'impugnazione: deve essere immediato, concreto e attuale, volto a rimuovere uno svantaggio processuale e a ottenere un risultato più vantaggioso.
Sez. 2, sentenza n. 14526 del 07/03/2025 (richiamata)
Principio secondo cui il riesame di un decreto di sequestro preventivo è inammissibile se il sequestro non è stato eseguito; tuttavia l'applicazione di tale principio esclude l'inammissibilità quando risulti dagli atti l'avvenuta esecuzione.
Massime di principio
- Se il sequestro preventivo è stato eseguito, l'interessato ha interesse concreto e attuale a proporre il riesame per ottenere la liberazione e restituzione dei beni.
- Il giudice del riesame non dovrebbe decidere de plano quando dagli atti emerge una questione rilevante (es. documentazione che prova l'esecuzione del sequestro); in tali casi va fissata udienza in contraddittorio o va esaminata la documentazione prima di dichiarare l'inammissibilità.
- La mancata instaurazione del contraddittorio può pregiudicare il diritto di difesa e determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- In presenza di dubbi sulla esistenza dell'interesse ad impugnare, il giudice deve valutare gli atti e, se necessario, consentire alla parte di provare l'esecuzione delle misure cautelari prima di decidere sull'ammissibilità.
- La giurisprudenza distingue tra sequestro non eseguito (che può rendere inammissibile il riesame per assenza di interesse) e sequestro eseguito (che legittima certamente il ricorso), perciò la prova documentale dell'esecuzione è decisiva.
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