Cassazione Penale, Sentenza n. 22006/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GUP che ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 1418/1993 per reati edilizi. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione perché il giudice avrebbe considerato le opere come un intervento unitario e inscindibile nonostante l'esistenza di due distinte istanze di condono e una nota comunale del 16/07/2024 che attesterebbe l'autonomia dell'opera; (2) violazione di legge per la mancata considerazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono formatosi per il lungo tempo trascorso e la conseguente estinzione o sanatoria degli effetti penalmente rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il potere-dovere del giudice penale di controllare in via incidentale la legittimità del titolo in sanatoria e la conformità urbanistica dell'opera; ha ritenuto corretto il convincimento del GUP circa l'improbabilità del riconoscimento del condono, valorizzando atti comunali (nota del 10/07/2009 e quella del 16/07/2024), la mancanza del requisito dell'ultimazione entro i termini di legge, la coesione strutturale e la coincidenza delle particelle catastali e la consulenza tecnica. Ha inoltre affermato che il silenzio-assenso, anche se ipotizzato, non impedisce il controllo incidentale del giudice penale e che la mera pendenza di istanze o asserzioni difensive non paralizza l'esecuzione dell'ordine di demolizione. Conseguentemente è stata disposta l'inammissibilità, condanna alle spese e il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E
La Corte chiarisce che il giudice penale, pur non procedendo a una formale disapplicazione amministrativa, può verificare in via incidentale la legittimità del titolo abilitativo in sanatoria come presupposto dell'illecito penale
legge n. 724 del 1994
Rilevanza del termine di ultimazione previsto dalla legge per la ammissibilità della domanda di condono; la mancanza di tale requisito rende improbabile l'accoglimento della sanatoria
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la conseguenza - in caso di ricorso inammissibile - dell'onere delle spese del procedimento e del versamento alla Cassa delle ammende, applicata nel caso di specie
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalate: Sez. U n.11635/1993 e varie Sez. 3)
Costante orientamento secondo cui il giudice penale ha il potere-dovere di controllare la sanabilità e impedire artificiosi frazionamenti di interventi edilizi finalizzati a eludere i presupposti del condono; la presentazione frazionata di istanze non impedisce il controllo se gli elementi indicano un unico manufatto
Sentenza Corte costituzionale n.86 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità del ricorrente nella proposizione del ricorso; qui ha portato a escludere una colpa che giustifichi l'esclusione dell'onere sanzionatorio previsto da art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il giudice penale può e deve controllare in via incidentale la legittimità del titolo in sanatoria: la mera esistenza di una domanda di condono (o di un presunto silenzio-assenso) non paralizza automaticamente l'esecuzione di un ordine di demolizione.
- Non è consentito frazionare artificiosamente un unico intervento edilizio in più istanze di condono per ottenere sanatorie separate; elementi come coesione strutturale e coincidenza delle particelle catastali sono indici forti dell'unitarietà dell'opera.
- Per sospendere o revocare un ordine di demolizione è necessario produrre un titolo sanante concreto, definitivo e con tempi certi di definizione: mere asserzioni difensive o istanze pendenti non sono sufficienti.
- Il silenzio-assenso non elimina il potere di verifica del giudice penale; l'eventuale formazione tacita del titolo richiede comunque accertamenti e non preclude il controllo sull'adempimento dei requisiti di legge.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare responsabilità economiche, incluse spese processuali e versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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