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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22006/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GUP che ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 1418/1993 per reati edilizi. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione perché il giudice avrebbe considerato le opere come un intervento unitario e inscindibile nonostante l'esistenza di due distinte istanze di condono e una nota comunale del 16/07/2024 che attesterebbe l'autonomia dell'opera; (2) violazione di legge per la mancata considerazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono formatosi per il lungo tempo trascorso e la conseguente estinzione o sanatoria degli effetti penalmente rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il potere-dovere del giudice penale di controllare in via incidentale la legittimità del titolo in sanatoria e la conformità urbanistica dell'opera; ha ritenuto corretto il convincimento del GUP circa l'improbabilità del riconoscimento del condono, valorizzando atti comunali (nota del 10/07/2009 e quella del 16/07/2024), la mancanza del requisito dell'ultimazione entro i termini di legge, la coesione strutturale e la coincidenza delle particelle catastali e la consulenza tecnica. Ha inoltre affermato che il silenzio-assenso, anche se ipotizzato, non impedisce il controllo incidentale del giudice penale e che la mera pendenza di istanze o asserzioni difensive non paralizza l'esecuzione dell'ordine di demolizione. Conseguentemente è stata disposta l'inammissibilità, condanna alle spese e il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E

    La Corte chiarisce che il giudice penale, pur non procedendo a una formale disapplicazione amministrativa, può verificare in via incidentale la legittimità del titolo abilitativo in sanatoria come presupposto dell'illecito penale

  • legge n. 724 del 1994

    Rilevanza del termine di ultimazione previsto dalla legge per la ammissibilità della domanda di condono; la mancanza di tale requisito rende improbabile l'accoglimento della sanatoria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la conseguenza - in caso di ricorso inammissibile - dell'onere delle spese del procedimento e del versamento alla Cassa delle ammende, applicata nel caso di specie

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalate: Sez. U n.11635/1993 e varie Sez. 3)

    Costante orientamento secondo cui il giudice penale ha il potere-dovere di controllare la sanabilità e impedire artificiosi frazionamenti di interventi edilizi finalizzati a eludere i presupposti del condono; la presentazione frazionata di istanze non impedisce il controllo se gli elementi indicano un unico manufatto

  • Sentenza Corte costituzionale n.86 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità del ricorrente nella proposizione del ricorso; qui ha portato a escludere una colpa che giustifichi l'esclusione dell'onere sanzionatorio previsto da art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il giudice penale può e deve controllare in via incidentale la legittimità del titolo in sanatoria: la mera esistenza di una domanda di condono (o di un presunto silenzio-assenso) non paralizza automaticamente l'esecuzione di un ordine di demolizione.
  • Non è consentito frazionare artificiosamente un unico intervento edilizio in più istanze di condono per ottenere sanatorie separate; elementi come coesione strutturale e coincidenza delle particelle catastali sono indici forti dell'unitarietà dell'opera.
  • Per sospendere o revocare un ordine di demolizione è necessario produrre un titolo sanante concreto, definitivo e con tempi certi di definizione: mere asserzioni difensive o istanze pendenti non sono sufficienti.
  • Il silenzio-assenso non elimina il potere di verifica del giudice penale; l'eventuale formazione tacita del titolo richiede comunque accertamenti e non preclude il controllo sull'adempimento dei requisiti di legge.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare responsabilità economiche, incluse spese processuali e versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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