Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 628/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4179/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 23 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202503000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4179/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata disposta l’attribuzione della Carta docente dell’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., e che il titolo esecutivo, in copia conforme, era stato notificato al Ministero il 24 ottobre 2024. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati, per complessivi € 2.500,00. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriori 120 giorni per l’esecuzione. Non è stata accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in ragione dell’esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sulla base dell’attestazione della cancelleria.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La norma impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede dell’amministrazione debitrice prima dell’esecuzione giudiziale.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione giudiziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma può essere negata quando, in concreto, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, attribuita dal titolo giudiziale per l’importo di € 500,00 annui.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione l’erogazione di una prestazione determinata, quando il titolo esecutivo sia stato notificato in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In assenza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prefissato, specificando l’importo e le modalità della prestazione dovuta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e fissando un termine per l’esecuzione commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’entità del debito e alle circostanze concrete, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.