Regolamento (UE) 2025/1583
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1583 del Consiglio, del 29 luglio 2025, che attua il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Libia. A seguito del riesame effettuato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, viene soppressa una sola voce dall’allegato III. Restano invece in vigore le misure restrittive nei confronti di tutte le altre persone ed entità elencate.
Modifica dell’elenco di persone designate soggette a misure restrittive nei confronti della Libia, con soppressione di una voce dall’allegato III del regolamento (UE) 2016/44.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi inclusi nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. L’intervento concerne in particolare la sezione A dell’allegato III («Persone») e incide sulla posizione n. 8 relativa a HOUEJ, Mohamad Ali, che viene soppressa. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco di persone designate in relazione alla Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1583 del Consiglio interviene sul regime sanzionatorio previsto dal regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. L’atto dà attuazione al riesame periodico dell’elenco delle persone ed entità designate previsto dall’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento base.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che il Consiglio, a seguito della revisione dell’allegato III, ha concluso che una specifica voce debba essere soppressa, mentre le misure restrittive devono essere mantenute per tutte le altre persone ed entità elencate. Il regolamento ha quindi natura meramente modificativa e aggiorna puntualmente il regime vigente.
Ambito oggettivo della modifica
L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, cioè l’«Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2».
- La modifica incide sulla sezione A («Persone»).
- È soppressa la voce n. 8 relativa a HOUEJ, Mohamad Ali.
- Non sono introdotte ulteriori modifiche al testo sostanziale del regolamento base.
Effetti sulle misure restrittive
La soppressione della voce determina la rimozione di quella specifica persona dall’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive. Per contro, il Consiglio precisa espressamente che le misure restano in vigore nei confronti di tutte le altre persone ed entità incluse nell’allegato III.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame dell’elenco delle designazioni
Il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 6, di tale regolamento.
Soppressione di una voce dall’allegato III
Nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, sezione A («Persone»), la voce n. 8 relativa a HOUEJ, Mohamad Ali è soppressa.
Mantenimento delle altre misure restrittive
Il Consiglio ha confermato il mantenimento delle misure restrittive nei confronti di tutte le altre persone ed entità incluse negli elenchi dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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