Ordinanza n. 69/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza di ingiunzione e diffida a demolire -OMISSIS- del 23.10.2025, prot. n. -OMISSIS- a firma del Dirigente dell’Ufficio condono, sanatorie edilizie e abusivismo, U.O. 8 – provvedimenti sanzionatori - abusivismo del Comune di Palermo, area urbanistica, con cui lo stesso Dirigente ordinava al ricorrente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione di “campi di padel di circa m 10 x20 realizzato su massetto in cemento costituito da una struttura metallica e pilastri metallici imbullonati al massetto, vetri e rete metallica, insistente sul sub. 9, piscina parzialmente interrata di profondità di m 1,50 circa avente uno specchio d'acqua di circa 90,00 mq realizzata in struttura e pannelli metallici insistente sul sub 9, due manufatti di circa 80,00 mq uno e uno circa 25 mq l’altro realizzati in struttura mista in metallo, legno, infissi in alluminio e vetri con tetto di copertura in assi di legno con sovrastanti pannelli in plexiglass con all'interno impianti tecnologici di illuminazione e condizionamento aria. Tali manufatti sono utilizzati come palestra ricadente sul -OMISSIS- del N.C.E.U. ....”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ingiunzione e diffida a demolire opere edilizie abusive, adottata ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o destinatario dell'ordine)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che gli ingiungeva la demolizione di campi da padel, una piscina e due manufatti utilizzati come palestra. Il ricorso evidenziava, secondo quanto ritenuto dal TAR, che l'ordine era stato emesso nei confronti della persona fisica a titolo personale, anziché nella qualità di legale rappresentante della ACE s.r.l., società risultante proprietaria dell'area in forza di un atto di compravendita del 13 ottobre 2016. Era inoltre contestata l'applicazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, relativo agli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonostante dagli atti risultasse la natura privata dell'area.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ingiunzione a demolire. Ha ravvisato consistenti profili di fondatezza, sia perché l'ordine risultava rivolto personalmente al ricorrente e non nella sua qualità di legale rappresentante della società proprietaria dell'area, sia perché il provvedimento era stato adottato ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, disposizione riferita agli abusi realizzati su suoli pubblici, mentre l'area risultava di proprietà privata. La trattazione del merito è stata fissata per il 12 maggio 2026. Il Comune di Palermo è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
La disposizione è applicabile agli interventi abusivi realizzati su suoli pubblici; il TAR ha ravvisato un consistente profilo di fondatezza poiché dagli atti risultava la proprietà privata dell'area.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione deve essere rivolto al soggetto individuato dalla legge in relazione alla responsabilità dell'abuso e non può essere adottato a titolo personale nei confronti di una persona fisica quando dagli atti risulti che l'area e le opere fanno capo a una società, salvo la corretta individuazione del diverso titolo di responsabilità personale.
- L'art. 35 d.P.R. 380/2001, relativo agli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, non costituisce la corretta base normativa per un ordine di demolizione riguardante opere insistenti su un'area di proprietà privata.
- Ai fini della tutela cautelare, la presenza di consistenti profili di fondatezza derivanti dall'erronea individuazione del destinatario dell'ordine e dall'applicazione di una disposizione riferita a presupposti proprietari non sussistenti giustifica la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
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