Cassazione Penale, Ordinanza n. 21816/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per il reato contestato, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo denunciava la mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 2, c.p.; il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze erano formulate in modo generico e ripetitivo rispetto ai motivi di appello, già esaminati e disattesi con motivazione logica e immune da censure.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È il reato per cui l'imputato era stato condannato in appello e rispetto al quale è stato proposto ricorso.
art. 99, comma 2 c.p.
La censura sulla recidiva è stata ritenuta generica perché meramente reiterativa di un motivo già esaminato e respinto dal giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in appello con motivazione ritenuta congrua; il ricorso sul punto è stato giudicato generico e ripetitivo.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifiche censure, motivi di appello già disattesi dal giudice di merito con argomentazione logica e non manifestamente viziata.
- La doglianza sulla recidiva e quella sul diniego delle attenuanti generiche non sono autosufficienti se formulate in termini meramente assertivi o generici, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di appello ha già esaminato e respinto con motivazione congrua le questioni relative al trattamento sanzionatorio, la reiterazione delle stesse in cassazione non consente un sindacato di merito e conduce all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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