Sentenza n. 6086/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta ter) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo ad ampliamenti e chiusure di spazi aperti con creazione di nuove superfici e volumetrie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono adottato da Roma Capitale ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale Lazio n. 12/2004. Le opere riguardavano ampliamenti al piano seminterrato, al piano terra e al primo piano, nonché la chiusura di un cavedio, di un balcone e di un fronte dell’edificio mediante lastre di cristallo. Il diniego era motivato dalla localizzazione dell’immobile nella zona contigua alla Riserva Naturale Regionale dell’Insugherata e dall’inclusione dell’area tra quelle tutelate ai fini della disciplina regionale sul condono. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo che l’immobile ricadesse in area contigua e non direttamente nella riserva. Il secondo motivo denunciava integrazione postuma della motivazione e ultrapetizione da parte del TAR. Il terzo e il quarto motivo contestavano la qualificazione delle opere come nuova costruzione o ampliamento, sostenendo il mancato incremento della SUL, la riconducibilità delle chiusure alle VEPA e la conformità urbanistica degli interventi. L’appellante sosteneva quindi che le opere fossero riconducibili agli abusi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 alla legge n. 326/2003 e fossero condonabili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto irrilevante che l’immobile si trovasse in area contigua anziché all’interno della riserva, poiché tanto la riserva quanto l’area contigua sono assoggettate al medesimo vincolo paesaggistico ai sensi della legge regionale Lazio n. 24/1998; tale vincolo rientra tra quelli posti a tutela dei parchi e delle aree naturali protette, per i quali la legge regionale n. 12/2004 esclude la sanatoria delle nuove costruzioni anche in presenza di vincolo sopravvenuto. Non sussiste violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché dal diniego emerge la ragione del mancato accoglimento delle osservazioni: l’irrilevanza della distinzione tra area interna e area contigua ai fini della condonabilità. Non è richiesta una confutazione analitica di ogni osservazione del privato. Il richiamo, da parte del TAR, alla disciplina dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 non integra una motivazione postuma né ultrapetizione, ma costituisce applicazione del principio iura novit curia: il giudice può individuare autonomamente le norme applicabili, purché resti immutato il nucleo fattuale della doglianza e non venga introdotta una domanda nuova. Le opere sono state correttamente qualificate come interventi comportanti nuova superficie e nuova volumetria, poiché hanno trasformato spazi aperti in superfici coperte e abitabili. Tale conclusione è confermata anche dalla domanda di condono, nella quale erano stati indicati incrementi complessivi di superficie e volume e gli oneri erano stati calcolati per la tipologia di abuso n. 1, relativa a nuova costruzione-ampliamento. Ai fini della disciplina speciale del condono rileva l’aumento oggettivo di superficie e volume, non le definizioni della disciplina urbanistico-edilizia ordinaria né le sopravvenute disposizioni sulle VEPA e sull’edilizia libera. La conformità urbanistica è irrilevante, perché nelle aree vincolate il terzo condono consente soltanto gli abusi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 alla legge n. 326/2003, mentre esclude gli abusi di cui ai nn. 1, 2 e 3, anche se conformi agli strumenti urbanistici. È sufficiente la sussistenza di una sola delle condizioni ostative previste dalla normativa sul condono per rendere l’opera non sanabile. Il regime più rigoroso previsto dalla legge regionale Lazio n. 12/2004, che attribuisce rilievo anche al vincolo sopravvenuto, è stato ritenuto costituzionalmente legittimo. La ricorrente è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento conclusivo deve dare conto delle ragioni per cui le osservazioni presentate nel preavviso di rigetto non risultano decisive, ma non è necessaria una confutazione analitica di ogni singola deduzione quando la motivazione individua chiaramente la ragione ostativa.
art. 112 c.p.c.
Il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va verificato avendo riguardo al nucleo fattuale della domanda o della censura; l’individuazione delle norme e dei profili giuridici applicabili spetta al giudice in forza del principio iura novit curia.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004
La disposizione esclude la sanatoria delle nuove costruzioni realizzate su aree vincolate a tutela di parchi e aree naturali protette, anche quando il vincolo sia sopravvenuto, introducendo un regime più rigoroso rispetto alla disciplina statale.
art. 32, commi 26 e 27, l. 326/2003
Nelle aree vincolate il terzo condono è limitato agli abusi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1; sono invece escluse le opere che comportano nuova superficie o nuova volumetria, anche se conformi alla disciplina urbanistica.
art. 9 l.r. Lazio 24/1998
Assoggetta al medesimo vincolo paesaggistico la riserva naturale e la relativa area contigua, rendendo irrilevante, ai fini della condonabilità, la collocazione dell’opera nell’una o nell’altra zona.
art. 3, comma 1, lett. c) ed e), d.P.R. 380/2001
Le qualificazioni della disciplina urbanistico-edilizia ordinaria non possono derogare ai criteri autonomi della disciplina speciale del condono, che considera in concreto l’aumento di superficie e volume.
art. 6, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001
La disciplina sopravvenuta sull’edilizia libera e sulle VEPA non incide sulla qualificazione, ai fini del condono, di opere abusive già realizzate.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003
impedisce la realizzazione di nuovi edifici su aree vincolate
La realizzazione di nuove superfici e volumetrie su area sottoposta a vincolo paesaggistico integra una condizione ostativa autonoma al condono.
art. 34, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato dall’appellante in relazione alla dedotta ultrapetizione, ma il Consiglio di Stato ha escluso che il TAR abbia pronunciato oltre il contenuto della domanda.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione da remoto nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Ai fini del terzo condono edilizio, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili soltanto gli abusi minori riconducibili ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 alla legge n. 326/2003; le opere che comportano nuova superficie o nuova volumetria, riconducibili ai nn. 1, 2 e 3, non sono condonabili, anche se conformi agli strumenti urbanistici.
- La creazione di nuovi volumi mediante chiusura o trasformazione di spazi originariamente aperti costituisce aumento oggettivo di superficie e volumetria ai fini della disciplina speciale del condono, indipendentemente dalle definizioni utilizzate dalla disciplina urbanistico-edilizia ordinaria o dalla qualificazione sopravvenuta delle opere come edilizia libera.
- Quando la normativa regionale assoggetta a identica tutela paesaggistica una riserva naturale e la sua area contigua, la collocazione dell’abuso nell’area contigua anziché nell’area interna alla riserva non esclude l’applicazione delle preclusioni al condono previste per le aree protette.
- La sussistenza di una sola delle condizioni ostative previste dalla disciplina del terzo condono è sufficiente a rendere l’opera non sanabile; non occorre quindi esaminare ulteriori condizioni, quale la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica.
- Il giudice non integra postumamente la motivazione né incorre in ultrapetizione quando, mantenendo invariato il nucleo fattuale della censura, individua autonomamente la disposizione applicabile in forza del principio iura novit curia.
- L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni osservazione del privato, essendo sufficiente che il provvedimento conclusivo esponga la ragione sostanziale per cui le osservazioni non superano la causa ostativa all’accoglimento dell’istanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →