Cassazione Penale, Sentenza n. 2751/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano il decreto della Corte d'appello che, in parziale riforma del primo grado, aveva confermato l'applicazione a Giuseppe Nucera della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di vari immobili e di un buono postale intestato a Giovanna Nucera, nonché il rigetto della confisca di un immobile intestato a Carolina Nucera. I motivi di ricorso denunciavano: violazione di legge sugli articoli del d.lgs. n.159/2011 e principi costituzionali (fra cui art.111 Cost.), mancanza o carenza di motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale e la correlazione temporale tra pericolosità e incremento patrimoniale confiscabile; uso improprio di presunzioni (praesumptio de praesumpto); contestazione della data di completamento di immobili (beni edificati prima della presunta pericolosità specifica) e travisamento della prova; mancata applicazione del principio di accessione (art.934 c.c.); e critica dei criteri usati per valutare la sproporzione reddituale (indici ISTAT, stime costi di costruzione, consumi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità è limitato alle violazioni di legge, per cui censure di merito o travisamento della prova sono inammissibili salvo estremi casi. Ha ritenuto corretto l'inquadramento della pericolosità di Giuseppe Nucera, fondato su precedenti irrevocabili di partecipazione a sodalizi 'ndranghetistici e sul ruolo verticistico accertato; ha condiviso la delimitazione temporale della pericolosità operata dalla Corte d'appello e la conseguente valutazione della sproporzione reddituale, escludendo l'uso di una praesumptio illegittima. Ha altresì confermato la non applicabilità del principio di accessione per scindere parti dell'immobile quando ciò non è coerente con la natura inscindibile dell'edificio o con il valore. Per ogni ricorrente è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, art. 6, art. 8, art. 10, art. 24, art. 27
Il d.lgs. 159/2011 regola le misure di prevenzione personali e patrimoniali; la Corte ha richiamato che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10 comma 3 e art.27 comma 2) e ha applicato i criteri di collegamento fra pericolosità sociale e patrimonialità per valutare la confisca di prevenzione, distinguendo pericolosità generica e qualificata e la necessità di delimitare temporalmente l'ambito applicativo.
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.111 (garanzia del giusto processo) richiamato dalle parti; la Corte ha precisato i limiti del controllo di legittimità in materia di misure di prevenzione. Art.42 è invocato in relazione alla tutela della proprietà ma la Corte ha ritenuto compatibile la confisca di prevenzione quando motivata dalla sproporzione e dal collegamento con la pericolosità sociale.
Codice di procedura penale
art. 125 comma 3, art. 192, art. 606 comma 1 lett. e), art. 616
Art.125 c.p.p. e art.192 riguardano i limiti motivazionali e l'onere della prova; la Corte ha stabilito che il sindacato in Cassazione è limitato alle violazioni di legge e che il vizio di travisamento della prova ex art.606 lett. e) è deducibile solo se il travisamento coinvolge circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo da dar luogo a motivazione apparente. Art.616 autorizza la condanna alle spese e l'ammenda a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità.
Codice civile
Gli artt.934 e 936 c.c. disciplinano il principio di accessione; la Corte ha osservato che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, non sempre è applicabile l'accessione per separare parti dell'immobile realizzate con proventi illeciti, soprattutto quando l'immobile è inscindibile o il suo valore eccede ampiamente quello del suolo.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge; i vizi di merito (compresi la maggior parte dei profili probatori e della congruità della motivazione) sono in gran parte inammissibili.
- L'appartenenza accertata e previa a sodalizi mafiosi e il ruolo apicale costituiscono fondamento solido per la qualificazione della pericolosità sociale, anche quando non emergano comportamenti recenti, purché siano valorizzati elementi che attestino il radicamento e la continuità del vincolo associativo.
- La confisca di prevenzione richiede il collegamento temporale tra la pericolosità e l'incremento patrimoniale: il giudice deve delimitare l'arco temporale in cui la pericolosità è imputabile e confiscare i beni riconducibili a tale periodo; la semplice deduzione di sproporzione deve essere concretamente motivata.
- Non è consentito fondarsi su una 'praesumptio de praesumpto' per estendere il periodo utile alla confisca; le presunzioni devono essere corroborate da specifici elementi di fatto e da una motivazione non apparente.
- Il principio di accessione non sempre impedisce la confisca dell'intero immobile se le parti sono inscindibili o se il valore dell'immobile rende irrilevante il solo valore del terreno; la valutazione rimane comunque soggetta a motivazione e proporzionalità.
- Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo in situazioni eccezionali (circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo da determinare motivazione apparente); molte contestazioni sulla datazione di lavori o sul calcolo dei costi devono essere valutate in sede di merito.
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