Sentenza n. 10790/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Civitavecchia, Sez. lavoro, n. 94/2023, pubblicata in data 16 marzo 2023, all’esito del procedimento R.G. n. 484/2020; nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, Sez. lavoro, n. 94/2023, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 11.172,21, oltre interessi legali, a titolo di indennità integrativa speciale
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 11.172,21, oltre interessi legali, per indennità integrativa speciale illegittimamente trattenuta nel periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 agosto 2016. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza formulare contestazioni sull'esistenza o sull'inesecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, l'esistenza del titolo esecutivo e la mancata esecuzione delle relative statuizioni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato e di corrispondere alla ricorrente le somme dovute, ove non già pagate anche solo parzialmente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno dell'eventuale inottemperanza ai termini assegnati e con limite massimo di euro 3.000,00, al fine di preservarne la funzione compulsiva e sanzionatoria ed evitare una locupletazione sproporzionata del privato. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di euro 850,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie a garantirne l'effettività.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare, su richiesta di parte, una somma dovuta dall'amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale penalità di mora.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolvono la penalità di mora e gli strumenti compulsivi dell'ottemperanza.
sentenza Tribunale di Civitavecchia, Sez. lavoro, n. 94/2023
Costituisce il giudicato civile azionato, contenente la condanna dell'amministrazione al pagamento di euro 11.172,21, oltre interessi legali, a titolo di indennità integrativa speciale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo e la sua mancata esecuzione, il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla statuizione giudiziale, senza poter rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente accertata.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente, assegnandogli un termine successivo alla scadenza di quello concesso all'amministrazione e subordinandone l'intervento, se previsto, a una richiesta della parte vittoriosa.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsiva e sanzionatoria e deve essere determinata in modo da sollecitare l'adempimento senza trasformarsi in una fonte di arricchimento sproporzionato per il privato; a tal fine il giudice può parametrarla agli interessi legali sulla somma dovuta e fissare un limite massimo.
- La penalità di mora decorre dal giorno in cui si verifica l'eventuale inottemperanza dell'amministrazione al termine stabilito dal giudice e può essere contenuta entro una soglia massima individuata secondo il criterio della non manifesta iniquità.
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