Cassazione Civile, Ordinanza n. 21019/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007, determinando sinteticamente maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF e addizionali, con sanzioni e interessi. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, riducendo gli accertamenti; in appello la CTR, accogliendo l'appello incidentale dell'Ufficio, aveva invece rigettato integralmente il ricorso originario e confermato gli avvisi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del divieto di doppia imposizione, sostenendo che le somme contestate erano già state tassate in capo alla società di cui era socio unico come ricavi occulti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato il giudicato formatosi in un diverso giudizio relativo alla società, da cui emergerebbe che i fondi non provenivano dal socio ma dalla società; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata dedotta la riferibilità dei ricavi occulti alla società e non al socio; 4) violazione delle norme sull'accertamento sintetico e sui termini di accertamento, assumendo l'insussistenza dei presupposti per accertare il reddito personale del contribuente; 5) motivazione apparente della sentenza di appello, soprattutto quanto all'accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivi, osservando che il divieto di doppia imposizione opera solo quando vi sia reiterazione della medesima imposta sullo stesso presupposto; nel caso concreto, invece, l'accertamento nei confronti della società riguardava maggiori ricavi della società stessa, mentre l'accertamento sintetico nei confronti del socio era fondato sulla mancata giustificazione reddituale dei versamenti da lui effettuati nelle casse sociali, quindi su un presupposto impositivo diverso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto né l'atto introduttivo né la sentenza di primo grado necessari a verificare l'asserita omessa pronuncia. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR, rigettando l'appello principale del contribuente e motivando sul punto, aveva implicitamente e sostanzialmente giustificato anche l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio, evidenziando che il contribuente non aveva dato prova della provenienza non reddituale delle somme versate alla società. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di doppia imposizione, ma la Corte ha escluso la sua violazione perché i prelievi avevano presupposti impositivi diversi
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte ha affermato che il divieto di doppia imposizione presuppone la reiterata applicazione della stessa imposta sul medesimo presupposto
art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per contestare l'accertamento sintetico, ma ritenuto non violato perché i versamenti non erano stati giustificati come privi di rilevanza reddituale
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza che la Corte ravvisasse alcuna violazione
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale paradigma dei motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di omessa pronuncia e per la censura di motivazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il denunciato omesso esame di un fatto decisivo
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e comunque complessivamente intellegibile
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
indicati per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il divieto di doppia imposizione opera solo quando il medesimo soggetto sia assoggettato due volte alla stessa imposta in relazione al medesimo presupposto; non ricorre quando i prelievi riguardano soggetti diversi o presupposti impositivi diversi, anche se i fatti economici sono collegati.
- In materia di accertamento sintetico, la contestazione al contribuente può fondarsi sui versamenti effettuati in favore di una società quando essi non risultino giustificati da adeguata capacità reddituale, a prescindere dal fatto che la società sia stata a sua volta oggetto di accertamento su propri ricavi.
- La deduzione di omessa pronuncia o di altri errores in procedendo in cassazione è inammissibile se il ricorso non è autosufficiente, cioè se non riproduce gli atti e i passaggi processuali necessari a verificare immediatamente il vizio denunciato.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando la decisione di merito, letta nel suo complesso, consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e la ragione del rigetto delle difese di parte.
- Chi contesta la riferibilità di somme accertate sinteticamente deve fornire prova adeguata della loro provenienza non reddituale; in difetto, l'Ufficio può legittimamente confermare la rettifica del reddito dichiarato.
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