Sentenza del 30/10/2015 n. 842 - Comm. Trib. Prov. Parma
Indagini finanziarie - estensione ai coniugi - è possibile - apposita autorizzazione - non è necessaria. Versamenti su conto corrente del coniuge - presunzione di maggior reddito in capo al contribuente - consegue - onere della prova contraria - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha utilizzato le risultanze di indagini finanziarie effettuate anche su un conto corrente intestato o cointestato alla coniuge del contribuente. In particolare, i versamenti rilevati sul conto sono stati considerati elementi presuntivi di maggiori compensi o ricavi imponibili del contribuente. Il contribuente contestava l'utilizzabilità di tali movimentazioni, sostenendo che l'estensione delle indagini al conto della moglie richiedesse una specifica autorizzazione e che le somme fossero estranee alla propria attività professionale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo estendere le indagini finanziarie ai conti delle persone appartenenti al nucleo familiare, senza necessità di una specifica autorizzazione per l'esame dei rapporti intestati al coniuge. I versamenti risultanti dal conto della moglie possono fondare la presunzione di maggior reddito in capo al contribuente, soprattutto quando il contribuente stesso è cointestatario del conto, circostanza idonea a far presumere un utilizzo promiscuo. Spetta quindi al contribuente fornire una prova contraria puntuale, analitica e documentale dell'estraneità delle singole movimentazioni all'attività produttiva. Nel caso esaminato tale prova non è stata ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei rapporti finanziari per la ricostruzione del reddito. L'attività istruttoria può essere estesa anche ai conti di soggetti appartenenti al nucleo familiare quando sussistano elementi idonei a collegarli alla posizione del contribuente.
Art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Consente l'utilizzo delle risultanze dei rapporti bancari nell'ambito degli accertamenti IVA, secondo una logica analoga a quella prevista per le imposte sui redditi.
Sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014
Ha escluso, per i lavoratori autonomi, la rilevanza automatica dei prelevamenti bancari come compensi non dichiarati. Restano invece utilizzabili, in presenza dei presupposti, i versamenti bancari quali elementi presuntivi di maggior reddito.
Cassazione, 3 agosto 2012, n. 14026
Riconosce la possibilità di utilizzare, nell'accertamento nei confronti del contribuente, le movimentazioni dei conti intestati a familiari, quando siano riferibili alla sua sfera economica, senza necessità di una specifica autorizzazione ulteriore.
Cassazione, 4 agosto 2010, n. 18083
Conferma che le movimentazioni sui conti dei familiari possono fondare presunzioni nei confronti del contribuente, il quale deve fornire una prova contraria concreta e documentata della loro estraneità all'attività imponibile.
Massime di principio
- Nelle indagini finanziarie l'Amministrazione può esaminare anche conti intestati o cointestati al coniuge o ad altri familiari, quando vi siano elementi di collegamento con il contribuente; non è normalmente necessaria una separata autorizzazione solo perché il conto è formalmente intestato a un terzo.
- I versamenti bancari possono essere utilizzati come presunzione di compensi o ricavi non dichiarati, anche se transitati su un conto del coniuge. La presunzione può essere superata soltanto con una dimostrazione specifica per le singole operazioni.
- La prova contraria deve essere puntuale, documentale e idonea a indicare origine, titolare effettivo e causale delle somme; non sono normalmente sufficienti dichiarazioni generiche o la mera intestazione formale del conto al familiare.
- La cointestazione del conto rafforza la presunzione di disponibilità o utilizzo promiscuo da parte del contribuente e rende più rigoroso l'onere probatorio a suo carico.
- Per i lavoratori autonomi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti non possono essere automaticamente considerati compensi non dichiarati; questa limitazione non elimina invece la rilevanza presuntiva dei versamenti.
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