Sentenza n. 996/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 1952/2024 (R.G. 11202/22) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 7.05.2024, e notificata il 6.03.2025 , passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto la Carta Docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi euro 3.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e dell'Ufficio scolastico territoriale di Palermo, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo aveva accertato il diritto alla Carta Docente, di importo annuo pari a euro 500,00, per sei anni scolastici, e aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito di euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti processuali, costituiti dal passaggio in giudicato della sentenza azionata e dall'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, pagando le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte interessata. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell'amministrazione; ha inoltre indicato le modalità telematiche per il deposito degli atti del commissario. Le spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo necessario per procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il suo inutile decorso integra uno dei presupposti dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 26 c.p.a.
È richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
È richiamato quale criterio per porre le spese processuali a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, consente al giudice amministrativo di ordinare l'integrale adempimento entro un nuovo termine e di adottare le ulteriori misure esecutive previste dall'art. 114 c.p.a.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione rispetto a una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilendo che questi intervenga su istanza della parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine concesso per l'adempimento quando l'attivazione del commissario richieda una sollecitazione della parte.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria appartiene alla stessa amministrazione resistente, il suo incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, rientrando nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; a tal fine può applicarsi analogicamente la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
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