Circolare numero 120 del 22-08-2019
Con la presente circolare si illustra la disciplina del comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2018, introdotto dall’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha previsto l’estensione del termine decadenziale di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015 ai pagamenti diretti, da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il termine decadenziale di sei mesi, già previsto per conguagli e rimborsi delle integrazioni salariali, si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga pagati direttamente dall’INPS. Il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto i dati necessari tramite Mod. SR41 entro tale termine; oltre la scadenza, il pagamento e i relativi oneri restano a suo carico. Vengono inoltre precisati l’ambito applicativo, le decorrenze per i trattamenti già concessi o conclusi prima e dopo il 30 marzo 2019, le esclusioni per alcune normative speciali e le indicazioni operative per le strutture territoriali e per il monitoraggio delle risorse.
Nuove regole sulla decadenza per il pagamento diretto della cassa integrazione in deroga da parte dell’INPS
Nuova disciplina sulla decadenza per il pagamento diretto della cassa integrazione in deroga
La circolare chiarisce gli effetti della legge n. 26/2019, che ha introdotto nell’art. 44 del D.lgs n. 148/2015 il comma 6-ter. La novità riguarda i trattamenti di integrazione salariale in deroga pagati direttamente dall’INPS e amplia a tali fattispecie il termine decadenziale già previsto per conguaglio e rimborso.
Quadro normativo di riferimento
Gli articoli 7, comma 3, e 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015 prevedono che il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori vadano effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successiva. La circolare richiama inoltre la circolare n. 56 del 29 marzo 2016, che per la cassa integrazione in deroga aveva già precisato la decorrenza del termine dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione da parte dell’Istituto.
Con il nuovo comma 6-ter, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari al pagamento entro lo stesso termine di sei mesi. Oltre tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri correlati restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
Ambito applicativo
La disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis quando la prestazione è pagata direttamente dall’INPS. Rientrano nella nuova regola tutte le tipologie di decreti di concessione di cassa integrazione guadagni in deroga, sia regionali sia nazionali, comprese le Province autonome di Trento e Bolzano.
Restano escluse le normative speciali che prevedono la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. La circolare cita espressamente:
- gli eventi sismici di cui all’art. 45 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- le misure per il crollo del Ponte Morandi di cui all’art. 4-ter del D.L. 28 settembre 2018, n. 109;
- le misure per i lavoratori del settore call-center di cui all’art. 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015 e successive integrazioni.
Decorrenza del termine decadenziale
Il termine di sei mesi decorre, di regola, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso oppure, se successiva, dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione INPS.
Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore della norma, la circolare stabilisce che il termine decorre dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge n. 26/2019. In particolare:
- per periodi di concessione conclusi prima del 30 marzo 2019, se l’autorizzazione INPS con codice di intervento "699" è anteriore al 30 marzo 2019, il termine decorre dal 30 marzo 2019;
- se l’autorizzazione con codice "699" è stata emessa dal 30 marzo 2019 in poi, il termine decorre dalla data di emissione;
- per periodi di concessione conclusi dopo il 30 marzo 2019, il termine decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di autorizzazione, se successiva.
Istruzioni operative per l’invio dei flussi SR41
Per la liquidazione della cassa integrazione in deroga è necessario che il datore di lavoro trasmetta i flussi di pagamento Mod. SR41, compilati in ogni loro parte. Il termine di decadenza di sei mesi vale anche per l’invio di tali modelli all’INPS.
La circolare evidenzia che:
- il termine è visibile in "Sistema Unico" nel campo "Data di scadenza dell’autorizzazione";
- una volta decorso il termine, l’invio dei flussi SR41 è inibito;
- il mancato invio comporta che il pagamento della prestazione e i relativi oneri restino a carico del datore di lavoro.
Le strutture territoriali possono emettere le autorizzazioni anche se non sono ancora presenti i modelli SR41, ma l’operatore di sede deve contestualmente notificare via PEC al datore di lavoro il provvedimento di autorizzazione.
Effetti delle cessazioni finanziarie disposte da Regioni o Province autonome
Se la Regione o la Provincia autonoma, con proprio atto dispositivo, dispone la cessazione degli effetti finanziari dei decreti, i flussi inviati successivamente alla data di cessazione non possono dar luogo a pagamenti, anche se il termine di legge non è ancora scaduto.
La riapertura dei termini di pagamento è possibile solo tramite un atto esplicito e puntuale della Regione o della Provincia autonoma e soltanto entro i termini decadenziali previsti dalla legge.
Monitoraggio e gestione delle risorse
La circolare richiama infine l’esigenza di un tempestivo monitoraggio della spesa. Le strutture territoriali devono emettere rapidamente i provvedimenti di autorizzazione per consentire la corretta quantificazione delle risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Alla scadenza del termine decadenziale, sia per i pagamenti diretti sia per i conguagli o le richieste di rimborso, le somme assegnate non sono più utilizzabili e rientrano nella disponibilità del Fondo per l’Occupazione e la Formazione. Rimane ferma l’eccezione prevista dall’art. 44, comma 6-bis, secondo cui Regioni e Province autonome possono utilizzare fino al 50% delle risorse attribuite anche in deroga ai criteri del decreto ministeriale 1° agosto 2014, n. 83473, per azioni di politica attiva del lavoro.
Punti principali
Estensione del termine decadenziale al pagamento diretto
La legge n. 26/2019, convertendo il D.L. n. 4/2019, ha introdotto il comma 6-ter dell’art. 44 del D.lgs n. 148/2015. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari al pagamento entro lo stesso termine di sei mesi previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Se il termine decorre inutilmente, la prestazione e gli oneri connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
Decorrenza del termine di sei mesi
In via generale, il termine decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso oppure, se successiva, dalla data del provvedimento di autorizzazione dell’INPS. Per la cassa integrazione in deroga, la circolare richiama il Mod. SR41 quale flusso da trasmettere entro tale termine.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica a tutti i decreti di concessione di cassa integrazione guadagni in deroga, sia regionale sia nazionale, compresi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano. Sono escluse le normative speciali che prevedono un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, come quelle per eventi sismici, Ponte Morandi e settore call-center.
Regime transitorio per i trattamenti già concessi
Per i trattamenti conclusi prima del 30 marzo 2019, il termine di sei mesi decorre da tale data. Se l’autorizzazione INPS con codice di intervento "699" è anteriore al 30 marzo 2019, il termine decorre comunque dal 30 marzo 2019; se l’autorizzazione è emessa dal 30 marzo 2019 in poi, il termine decorre dalla data di emissione. Per i trattamenti conclusi dopo il 30 marzo 2019, il termine decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di autorizzazione, se successiva.
Istruzioni operative e adempimenti
Le autorizzazioni possono essere emesse anche in assenza dei modelli SR41 già trasmessi. Tuttavia, l’operatore di sede deve notificare contestualmente via PEC al datore di lavoro il provvedimento di autorizzazione. Il termine decadenziale è visualizzabile in "Sistema Unico" nel campo "Data di scadenza dell’autorizzazione"; decorso tale termine, l’invio dei flussi SR41 viene inibito e il pagamento rimane a carico del datore di lavoro.
Effetti delle cessazioni disposte da Regioni o Province autonome
Se la Regione o la Provincia autonoma dispone con atto proprio la cessazione degli effetti finanziari dei decreti, i flussi inviati dopo la data di cessazione non possono essere pagati, anche se il termine legale non è ancora scaduto. È possibile la riapertura dei termini solo mediante atto esplicito e puntuale della Regione o della Provincia autonoma e solo entro i termini decadenziali previsti dalla legge.
Monitoraggio delle risorse
Le strutture territoriali devono emettere tempestivamente i provvedimenti di autorizzazione per consentire il corretto monitoraggio della spesa e la quantificazione delle risorse attribuite alle Regioni e Province autonome. Alla scadenza del termine decadenziale, le somme non più utilizzabili tornano nella disponibilità del Fondo per l’Occupazione e la Formazione, salvo la quota fino al 50% delle risorse di cui all’art. 44, comma 6-bis, destinabile anche ad azioni di politica attiva del lavoro.
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