Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 116 del 09-08-2019

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018, relativamente ai trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo della riduzione prevista dall’art. 1, commi 261-268, della legge n. 145/2018 per i trattamenti pensionistici superiori a 100.000 euro lordi annui. In base all’interpretazione del Ministero del Lavoro, le pensioni liquidate con cumulo o totalizzazione che comprendano anche un solo periodo contributivo presso Casse professionali sono escluse dal taglio; restano invece soggetti alla riduzione i trattamenti privi di tale contribuzione. La circolare precisa anche che la riduzione va parametrata ai soli trattamenti rilevanti e si applica unicamente alle quote con almeno una componente retributiva, non alle pensioni liquidate interamente col sistema contributivo.

Riduzione dei trattamenti pensionistici oltre 100.000 euro: esclusione delle pensioni con contribuzione a Casse professionali

Riduzione dei trattamenti pensionistici oltre 100.000 euro e rapporti con le Casse professionali

La circolare interviene sull’interpretazione dell’art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi annui. In particolare, chiarisce quali pensioni liquidate con istituti di cumulo o totalizzazione debbano essere incluse o escluse dal perimetro della riduzione, alla luce del parere reso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Ambito normativo e soggetti interessati

La disciplina di riduzione riguarda i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata. Il riferimento normativo delimita quindi l’applicazione della misura alle sole gestioni indicate dalla legge, con esclusione degli enti di previdenza obbligatori di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, ossia delle Casse professionali.

Pensioni da cumulo o totalizzazione con contribuzione presso Casse professionali

Sul punto centrale della circolare, il Ministero del Lavoro ha precisato che le pensioni da totalizzazione o da cumulo nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico di una Cassa professionale devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma e, dunque, non assoggettabili alla riduzione.

La conseguenza operativa è la seguente:

  • se nel cumulo o nella totalizzazione è presente contribuzione presso una o più Casse professionali, la pensione non rileva ai fini della riduzione;
  • ciò vale anche quando la contribuzione della Cassa sia stata valorizzata solo per il diritto a pensione e non per la misura.

Pensioni da cumulo o totalizzazione senza contribuzione di Casse professionali

Rientrano invece nella disciplina di riduzione tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con cumulo o totalizzazione nei quali non sia presente contribuzione a carico di Casse professionali.

In tali ipotesi, la rilevanza della pensione ai fini del superamento della soglia di 100.000 euro annui e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione non dipende dal sistema di calcolo utilizzato per la quota di pensione a carico delle diverse gestioni interessate.

Coordinate applicative della riduzione

La circolare richiama anche il criterio già illustrato nella circolare n. 62/2019 per la determinazione dell’importo da ridurre. L’importo della riduzione deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati ai fini del calcolo dell’importo complessivo e applicato soltanto nella misura riferibile ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.

Ne deriva che:

  • la riduzione non si applica alla parte di pensione liquidata ai sensi dei d.lgs. n. 42/2006 e n. 184/1997 con il sistema contributivo;
  • la riduzione opera solo sulle componenti pensionistiche rientranti nel perimetro normativo richiamato dalla legge n. 145/2018.

Estensione ai trattamenti ex art. 14, comma 2, D.L. n. 4/2019

Coerentemente con l’interpretazione fornita, la circolare precisa che sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.

Sintesi operativa

Per l’operatore, il criterio applicativo può essere così riassunto:

  • pensione con cumulo/totalizzazione e presenza di contribuzione presso almeno una Cassa professionale: esclusione dalla riduzione;
  • pensione con cumulo/totalizzazione senza contribuzione presso Casse professionali: inclusione nella riduzione, se ricorrono gli altri presupposti di legge;
  • componente pensionistica interamente contributiva ex d.lgs. n. 42/2006 e n. 184/1997: esclusa dalla misura riduttiva;
  • trattamenti ex art. 14, comma 2, D.L. n. 4/2019: ricompresi nella disciplina di riduzione.

Punti principali

Ambito di applicazione della riduzione

La riduzione dei trattamenti pensionistici prevista dall’art. 1, commi 261-268, della legge n. 145/2018 si applica ai trattamenti diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO e della Gestione separata, quando l’importo complessivo supera 100.000 euro lordi annui.

Esclusione delle pensioni con contribuzione presso Casse professionali

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che le pensioni liquidate tramite cumulo o totalizzazione che comprendano anche un solo periodo contributivo a carico di una Cassa professionale sono escluse dall’applicazione della riduzione. Ciò vale anche se la contribuzione presso la Cassa è stata valorizzata solo ai fini del diritto a pensione.

Pensioni con cumulo o totalizzazione senza contribuzione di Casse professionali

Restano invece incluse nella disciplina di riduzione tutte le pensioni liquidate con cumulo o totalizzazione nelle quali non sia presente contribuzione a carico di Casse professionali, indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la quota di pensione a carico delle diverse gestioni.

Effetti sull’art. 14, comma 2, del D.L. n. 4/2019

In coerenza con l’indirizzo interpretativo richiamato, la riduzione si applica anche ai trattamenti erogati ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

Criterio di calcolo della riduzione

L’importo della riduzione deve essere parametrato ai trattamenti considerati per determinare l’importo pensionistico complessivo e va applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.

Esclusione delle pensioni interamente contributive

La riduzione non si applica, nella misura corrispondente, ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997 con il sistema contributivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.