Circolare numero 119 del 19-08-2019
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede, a decorrere dall’anno 2018, il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per applicare l’estensione, dal 2018, dei benefici previdenziali già previsti per l’esposizione all’amianto anche ai lavoratori che abbiano operato per almeno dieci anni nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Vengono richiamate le norme di riferimento, indicati i destinatari e precisata la misura del beneficio, distinta tra periodo fino al 30 settembre 2003 e periodo successivo. La circolare disciplina inoltre le modalità di presentazione della domanda di pensione e la documentazione da allegare, comprese le ipotesi di impossibilità a produrre la dichiarazione del datore di lavoro.
Estensione dei benefici previdenziali ai lavoratori dei reparti di produzione di fibre ceramiche refrattarie
Estensione dei benefici previdenziali per i lavoratori delle fibre ceramiche refrattarie
La circolare disciplina l’applicazione dell’estensione, introdotta dalla legge n. 205 del 2017, dei benefici previdenziali già previsti per l’esposizione all’amianto anche ai lavoratori impiegati nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Le istruzioni riguardano i requisiti soggettivi, la misura del beneficio e le modalità di presentazione della domanda di pensione.
Riferimenti normativi
La base normativa è individuata nell’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che estende dal 2018 i benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Quest’ultima disposizione riconosce ai lavoratori esposti all’amianto per oltre dieci anni la rivalutazione del periodo lavorativo con coefficiente 1,5 ai fini pensionistici.
È inoltre richiamato l’articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, che dal 1° ottobre 2003 ha ridotto il coefficiente da 1,5 a 1,25, limitandone l’efficacia alla sola determinazione dell’importo della prestazione pensionistica e non anche al diritto alla pensione.
Destinatari della misura
La norma si applica ai lavoratori che abbiano svolto, per almeno dieci anni anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Il beneficio opera a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria che liquida il trattamento pensionistico.
Misura del beneficio
Il beneficio consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolti nei reparti interessati:
- fino al 30 settembre 2003, con coefficiente 1,5, sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione;
- dal 1° ottobre 2003, con coefficiente 1,25, ai soli fini della misura della pensione.
Il riconoscimento avviene al momento della liquidazione della pensione ed è ammesso anche in caso di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, purché la decorrenza della pensione sia successiva al 31 dicembre 2017.
La rivalutazione si applica solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
È inoltre previsto che i soggetti già destinatari di altri benefici previdenziali che comportino anticipazione del pensionamento o aumento dell’anzianità contributiva possano optare tra tali benefici e quello qui disciplinato. L’opzione va esercitata al momento della domanda di pensionamento.
Domanda di pensione e prova dell’attività svolta
Per ottenere il beneficio, l’interessato deve presentare la domanda di pensione unitamente alla documentazione che attesti lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo richiesto.
In fase di compilazione della domanda, nella sezione "Dichiarazioni", sotto "Richieste aggiuntive" e quindi "Richieste particolari agevolazioni di legge", deve essere selezionata la specifica tipologia di beneficio relativa all’incremento dell’anzianità contributiva per i lavoratori dei reparti di produzione delle fibre ceramiche refrattarie (legge n. 247/2017).
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, da rendere sul modello AP138 predisposto dall’INPS, disponibile online nella sezione "Tutti i moduli" > "Assicurato/Pensionato". La dichiarazione deve indicare i periodi di svolgimento dell’attività, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento e le mansioni svolte.
Se tale dichiarazione non è disponibile per impossibilità oggettiva, ad esempio per cessazione dell’attività del datore di lavoro, il lavoratore può allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, contenente le medesime indicazioni sui periodi di attività, sul contratto collettivo, sul livello di inquadramento e sulle mansioni.
Indicazioni procedurali future
La circolare precisa che ulteriori indicazioni procedurali per il riconoscimento del beneficio saranno fornite con successivo messaggio dell’Istituto.
Punti principali
Premessa e finalità della circolare
L’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 estende, a decorrere dall’anno 2018, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 anche ai lavoratori che abbiano prestato attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. La circolare, acquisito il parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, detta le istruzioni operative per l’applicazione della norma.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato l’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, che prevede per i lavoratori esposti all’amianto per più di dieci anni la rivalutazione del periodo lavorativo con coefficiente 1,5 ai fini pensionistici. È inoltre richiamato l’articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, che dal 1° ottobre 2003 riduce il coefficiente a 1,25 e limita l’effetto del moltiplicatore alla sola misura della pensione, escludendolo dal diritto al trattamento.
Soggetti destinatari
Il beneficio si applica ai soggetti che abbiano svolto, per almeno dieci anni anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, indipendentemente dalla forma previdenziale obbligatoria presso cui sarà liquidata la pensione.
Contenuto del beneficio previdenziale
Il beneficio consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolti nei reparti indicati: fino al 30 settembre 2003 con coefficiente 1,5 ai fini sia del diritto sia della misura della pensione; dal 1° ottobre 2003 in poi con coefficiente 1,25 ai soli fini della misura della pensione. Il riconoscimento avviene al momento della liquidazione della pensione, anche in caso di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012 e del decreto-legge n. 4 del 2019, per pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017. Il beneficio opera solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Se il lavoratore ha diritto ad altri benefici previdenziali che anticipano l’accesso al pensionamento o aumentano l’anzianità contributiva, è prevista la facoltà di optare tra tali benefici e quello disciplinato dalla circolare, esercitando l’opzione al momento della domanda di pensionamento.
Domanda di pensione e documentazione richiesta
Per ottenere la pensione con il riconoscimento del beneficio, gli interessati devono presentare, insieme alla domanda di pensione, la documentazione che attesti lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo previsto dalla norma. In sede di compilazione della domanda è necessario selezionare, nella sezione "Dichiarazioni" > "Richieste aggiuntive" > "Richieste particolari agevolazioni di legge", la specifica voce riferita all’incremento dell’anzianità contributiva per i lavoratori dei reparti di produzione delle fibre ceramiche refrattarie (legge n. 247/2017).
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