Circolare numero 122 del 06-09-2019
Con la presente circolare si forniscono alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Detto articolo rinvia al 31 dicembre 2021 l’applicazione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’effetto dell’art. 19 del D.L. n. 4/2019, che ha sospeso fino al 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni per le gestioni previdenziali esclusive INPS, limitatamente ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014. Vengono individuati i soggetti destinatari e quelli esclusi, precisate le casse interessate e chiarita la disciplina per i periodi dal 1° gennaio 2015, soggetti invece alla prescrizione quinquennale ordinaria. La circolare coordina inoltre tali regole con i precedenti chiarimenti INPS sulla regolarizzazione dei periodi non coperti da contribuzione e con la circolare n. 169/2017.
Sospensione della prescrizione contributiva per le pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2021
Sospensione della prescrizione contributiva per le pubbliche amministrazioni
La circolare esamina gli effetti dell’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha introdotto nell’articolo 3 della legge n. 335/1995 il comma 10-bis. La disposizione sospende fino al 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria dovuta dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS, ma solo per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 335/1995 ha ridotto da dieci a cinque anni i termini di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. L’articolo 3, comma 9, stabilisce anche che la contribuzione prescritta non può più essere versata e, quindi, non può essere incassata dall’Istituto. Tali regole valgono anche per le gestioni pensionistiche pubbliche, in quanto forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il nuovo comma 10-bis prevede una disciplina speciale per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001. Per i contributi riferiti a periodi fino al 31 dicembre 2014, i termini di prescrizione non si applicano fino al 31 dicembre 2021, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato e il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
Ambito soggettivo di applicazione
La sospensione riguarda esclusivamente le amministrazioni pubbliche individuate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La circolare richiama espressamente, tra gli altri, le amministrazioni dello Stato, le scuole e istituti di ogni ordine e grado, le Regioni, Province, Comuni e loro forme associative, le università, gli enti pubblici non economici, gli ordini e collegi professionali, gli enti di ricerca, le amministrazioni e aziende del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie del d.lgs. n. 300/1999, la Banca d’Italia, la Consob, le Autorità indipendenti e le università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza.
Sono invece esclusi i datori di lavoro privati e, più in generale, tutti i soggetti non qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del d.lgs. n. 165/2001. Tra questi, la circolare menziona gli enti pubblici economici, gli IACP trasformati in enti pubblici economici, gli enti privatizzati in società, le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni private, le aziende speciali, i consorzi di bonifica, gli enti morali e gli enti ecclesiastici.
Gestioni contributive interessate ed esclusioni
La sospensione si applica solo alla contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS, cioè:
- CPDEL;
- CPI;
- CPS;
- CPUG;
- CTPS.
Restano escluse la contribuzione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei fondi esonerativi e sostitutivi dell’AGO e dei fondi per l’erogazione del TFR/TFS dei dipendenti pubblici, cioè ex INADEL ed ex ENPAS.
La circolare precisa inoltre che la sospensione non produce effetti sui provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014
Per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche interessate può essere versata fino al 31 dicembre 2021. Si tratta dell’effetto principale della sospensione legale dei termini di prescrizione prevista dal comma 10-bis.
Periodi retributivi dal 1° gennaio 2015
Per i periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, la norma speciale non opera e trova applicazione la prescrizione quinquennale ordinaria prevista dall’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. La circolare richiama il principio dell’articolo 2935 c.c., chiarendo che il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla scadenza del termine per il versamento della contribuzione, fissata al 16 del mese successivo a quello cui la contribuzione si riferisce.
Ne consegue che i versamenti relativi ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati entro il 2020, con una specifica eccezione per quelli relativi a dicembre 2015, che possono essere effettuati entro il 18 gennaio 2021 nel rispetto dell’ordinario termine prescrizionale.
Chiarimenti sul coordinamento con la circolare n. 169/2017
La circolare si coordina con i precedenti orientamenti dell’Istituto sul trattamento di quiescenza relativo ai periodi di servizio utili ma non coperti da contribuzione, da calcolarsi secondo i criteri della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962. La circolare n. 117 dell’11 dicembre 2018 aveva già differito al 1° gennaio 2020 il termine di applicazione delle indicazioni della circolare n. 169 del 15 novembre 2017.
Per i dipendenti iscritti alla CPI, l’utilità dei periodi prescritti e non coperti da contribuzione resta subordinata al pagamento dell’onere della rendita vitalizia.
Regolarizzazione dei contributi e disciplina per i diversi datori di lavoro
Le pubbliche amministrazioni interessate dalla sospensione possono regolarizzare la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione pubblica, compresa la CPI, fino al 31 dicembre 2021 per i periodi retributivi antecedenti al 31 dicembre 2014. Per i periodi dal 1° gennaio 2015, invece, la regolarizzazione resta soggetta ai termini di prescrizione quinquennale.
Per i datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi il termine di decorrenza previsto dalla circolare n. 169/2017, come prorogato al 1° gennaio 2020 dalla circolare n. 117/2018.
Punti principali
Premessa e finalità della sospensione
L’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge n. 26/2019, ha introdotto nell’articolo 3 della legge n. 335/1995 il comma 10-bis. La norma dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria prevista dai commi 9 e 10, con riferimento ai contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS, e limitatamente ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.
Quadro normativo sulla prescrizione contributiva
La legge n. 335/1995 ha ridotto i termini di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni. Il comma 9 dell’articolo 3 prevede anche che la contribuzione prescritta non possa essere versata né, conseguentemente, incassata dall’Istituto. Tali regole si applicano anche alle gestioni pensionistiche pubbliche, in quanto forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Ambito soggettivo: amministrazioni pubbliche interessate
La sospensione opera solo per le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001. Rientrano tra i destinatari, tra gli altri, amministrazioni dello Stato, scuole e istituti di ogni ordine e grado, Regioni, Province, Comuni, unioni e comunità montane, università, enti pubblici non economici, ordini e collegi professionali, enti di ricerca e sperimentazione, amministrazioni e aziende del Servizio sanitario nazionale, ARAN, Agenzie del decreto legislativo n. 300/1999, Banca d’Italia, Consob e in generale le Autorità indipendenti, nonché le università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza.
Soggetti esclusi dalla sospensione
Sono esclusi i datori di lavoro non qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, quindi in particolare i datori di lavoro privati. Sono inoltre esclusi gli enti pubblici economici, gli IACP trasformati in enti pubblici economici, gli enti privatizzati in società di persone o di capitali ancorché interamente pubbliche, le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, le aziende speciali, i consorzi di bonifica, gli enti morali e gli enti ecclesiastici.
Gestioni e contributi interessati
La sospensione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS, cioè CPDEL, CPI, CPS, CPUG e CTPS. Restano esclusi dalla sospensione i contributi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei fondi esonerativi e sostitutivi dell’AGO e dei fondi per il TFR/TFS dei dipendenti pubblici (ex INADEL ed ex ENPAS). La sospensione non incide sugli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014
Per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche individuate può essere versata fino al 31 dicembre 2021, in quanto i termini di prescrizione restano sospesi fino a tale data per le amministrazioni pubbliche interessate.
Periodi retributivi dal 1° gennaio 2015
Per i periodi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2015 la sospensione non opera. Si applica quindi la prescrizione quinquennale ordinaria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Poiché il termine decorre dalla data in cui l’INPS può esigere la contribuzione, coincidente con la scadenza del versamento (il 16 del mese successivo a quello di riferimento), i versamenti relativi al 2015 devono essere effettuati entro il 2020, salvo quelli relativi a dicembre 2015, versabili entro il 18 gennaio 2021.
Coordinamento con la circolare n. 169/2017 e con la circolare n. 117/2018
La circolare richiama i chiarimenti già forniti in materia di onere per il trattamento di quiescenza dovuto dai datori di lavoro iscritti alle casse della Gestione pubblica per periodi di servizio utili non coperti da contribuzione, secondo i criteri della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962. La circolare n. 117/2018 aveva differito al 1° gennaio 2020 il termine di applicazione delle indicazioni della circolare n. 169/2017. Per i dipendenti iscritti alla CPI, l’utilità dei periodi prescritti e non coperti da contribuzione resta subordinata al pagamento dell’onere della rendita vitalizia.
Regolarizzazione contributiva per le pubbliche amministrazioni e per gli altri datori di lavoro
Le pubbliche amministrazioni destinatarie della sospensione possono regolarizzare la contribuzione dovuta alle casse della Gestione pubblica, compresa la CPI, entro il 31 dicembre 2021 per i periodi fino al 31 dicembre 2014, e nei termini ordinari di prescrizione quinquennale per i periodi dal 1° gennaio 2015. Per i datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni continua invece ad applicarsi il termine di decorrenza previsto dalla circolare n. 169/2017, come prorogato al 1° gennaio 2020 dalla circolare n. 117/2018.
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